Premessa. 
  Le presenti linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 177, comma
3, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50. La Parte I contiene
indicazioni di natura interpretativa rese  ai  sensi  dell'art.  213,
comma 2, del codice dei contratti pubblici al  fine  di  favorire  la
corretta ed omogenea applicazione della normativa e, come tali,  sono
da considerarsi non vincolanti.  La  Parte  II  contiene  indicazioni
operative rese ai  sensi  dell'art.  177  del  codice  dei  contratti
pubblici, aventi carattere vincolante. 
 
                               Parte I 
 
1 - Ambito di applicazione dell'art. 177  del  codice  dei  contratti
  pubblici. 
  1.1.  Nel  silenzio  della  legge,  la   collocazione   sistematica
dell'art. 177 nell'ambito della Parte III del  codice  dei  contratti
pubblici depone per l'applicazione alle fattispecie in esso  regolate
delle disposizioni contenute in tale parte. 
  1.2. L'art. 177 si applica alle concessioni di lavori e di  servizi
di importo pari o superiore a 150.000 euro individuate dall'art.  164
del decreto legislativo n.  50/2016,  affidate  in  data  antecedente
all'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.   50/2016   in
difformita' rispetto alle procedure di affidamento consentite. 
  1.3. La norma in esame si applica alle concessioni di cui al  comma
1 affidate nei settori ordinari e, ad esclusione di  quanto  previsto
al successivo punto 2, lettera f), nei settori speciali. 
  1.4.  L'art.  177  non  si   applica   alle   fattispecie   escluse
dall'applicazione della Parte III del codice dei contratti  pubblici,
individuate dall'art. 164, oltre che ai contratti  esclusi  ai  sensi
degli articoli 4-18 del codice dei contratti  pubblici.  L'art.  177,
non si applica, quindi: 
    a. ai provvedimenti con  cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici
autorizzano l'esercizio di un'attivita' economica che puo'  svolgersi
anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici,
incluse le concessioni demaniali; 
    b. ai servizi non economici di interesse  generale,  riferiti  ad
attivita'  connesse  all'esercizio  delle  prerogative  dei  pubblici
poteri,  quali  ad  esempio  il  servizio  sanitario  nazionale,   le
attivita' relative all'esercito e alla polizia,  la  sicurezza  della
navigazione aerea, il controllo della  circolazione  marittima  e  la
sicurezza  marittima,  la  gestione  dei  regimi   di   assicurazione
obbligatoria   finalizzati   al   perseguimento   di   un   obiettivo
esclusivamente sociale, le prestazioni di insegnamento pubblico; 
    c. alle concessioni aggiudicate con le modalita'  previste  dalla
normativa  in  materia  di  affidamenti  vigente  al  momento   della
sottoscrizione del contratto  alle  concessioni  aggiudicate  con  la
formula del project financing di cui all'art. 183 del  codice  e  con
procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione
europea, a condizione che l'affidamento  sia  avvenuto  nel  rispetto
delle condizioni indicate all'art. 183 del codice per la  scelta  del
partner privato; 
    d. alle concessioni affidate a organismi in house alle condizioni
di cui agli articoli 5 e 192 del codice; 
    e. alle concessioni aggiudicate ad una joint venture o ad un ente
aggiudicatore facente parte di una joint venture ai sensi dell'art. 6
del codice; 
    f. per effetto dell'art. 7 del codice dei contratti pubblici: 
      alle concessioni nei settori speciali aggiudicate a  un'impresa
collegata o a una joint venture, alle condizioni previste al comma  2
del medesimo articolo; 
      agli appalti nei  settori  speciali  che  l'ente  aggiudicatore
titolare di una concessione assoggettata all'art. 177 del codice  dei
contratti pubblici affida  a  un'impresa  collegata  o  a  una  joint
venture per l'esecuzione della concessione medesima, alle  condizioni
previste all'art. 7, comma 2 del codice dei  contratti  pubblici.  La
condizione qui descritta si realizza, ad esempio, nel  caso  in  cui,
nei settori speciali, un concessionario affida una concessione ad  un
soggetto terzo, riservandosi l'esecuzione di parte delle  prestazioni
e decide poi  di  appaltare  a  un'impresa  collegata  uno  specifico
contratto attuativo  della  concessione.  In  tal  caso,  sebbene  la
concessione  sia  assoggettata  all'art.  177,  essendo  carente   il
presupposto soggettivo della deroga prevista dall'art. 7, i contratti
attuativi  affidati  al  ricorrere  dei  presupposti   soggettivi   e
oggettivi previsti dalla norma citata sono esclusi  dall'applicazione
del regime speciale dettato dall'art. 177 del  codice  dei  contratti
pubblici. 
    g. per effetto dell'art. 8 del  codice  dei  contratti  pubblici,
alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori se l'attivita'  e'
direttamente esposta alla concorrenza; 
    h. per effetto dell'art. 9, comma 2,  del  codice  dei  contratti
pubblici, alle concessioni aggiudicate ai soggetti ivi indicati sulla
base di un  diritto  esclusivo  e,  con  riferimento  agli  operatori
economici, per le attivita' individuate all'allegato  II  del  codice
dei contratti pubblici; 
    i. per effetto dell'art. 12 del codice  dei  contratti  pubblici,
alle concessioni nel settore  idrico  aggiudicate  per  le  finalita'
previste dalla norma citata; 
    j. per effetto dell'art. 14 del codice  dei  contratti  pubblici,
alle concessioni  aggiudicate  dagli  enti  aggiudicatori  per  scopi
diversi dal perseguimento delle attivita' di cui agli articoli da 115
a 121 o per l'esercizio di tali  attivita'  in  un  Paese  terzo,  in
circostanze che non comportino lo  sfruttamento  di  una  rete  o  di
un'area geografica all'interno dell'Unione europea; 
    k. per effetto dell'art. 15 del codice  dei  contratti  pubblici,
alle  concessioni  principalmente  finalizzate  a   permettere   alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la  gestione
di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione  al  pubblico
di uno o piu' servizi di comunicazioni elettroniche; 
    l. per effetto dell'art. 16 del  codice  dei  contratti  pubblici
alle  concessioni  aggiudicate  o  organizzate  in   base   a   norme
internazionali; 
    m. alle concessioni aventi ad  oggetto  le  fattispecie  previste
dall'art. 17 del codice dei contratti pubblici; 
    n. per effetto dell'art. 18, comma 1, lettera a), del codice  dei
contratti pubblici, alle concessioni di servizi  di  trasporto  aereo
sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e  alle  concessioni
di  servizi  di  trasporto  pubblico  di  passeggeri  ai  sensi   del
regolamento (CE) n. 1370/2007; 
    o. alle concessioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) e  c)
del codice dei contratti pubblici; 
  1.5. Al ricorrere dei presupposti previsti dal codice dei contratti
pubblici e fatte salve le esclusioni previste ai  punti  1.2  e  1.3,
l'art. 177 si applica ai concessionari privati, anche se  non  tenuti
all'applicazione del codice dei contratti pubblici. 
  1.6. La disposizione in esame si  applica  anche  ai  concessionari
tenuti all'applicazione del codice, atteso che la stessa introduce un
regime piu' restrittivo, applicabile alle sole  concessioni  gia'  in
essere, affidate senza gara in vigenza  del  decreto  legislativo  n.
163/2006. Anche nel caso del concessionario  tenuto  all'applicazione
del codice dei contratti pubblici permane l'esigenza di recuperare il
difetto  di  concorrenza  nell'affidamento  della   concessione   con
l'applicazione dei limiti percentuali previsti dalla norma.  
2. - I contratti  assoggettati  alle  previsioni  dell'art.  177  del
  codice dei contratti pubblici. 
  2.1.  I  contratti  da  inserire  nella  base  di   calcolo   delle
percentuali individuate dall'art.  177  sono  quelli  che  riguardano
tutte  le  prestazioni  oggetto  della  concessione  e  sono   quindi
necessarie  per  l'esecuzione   della   stessa,   anche   se   svolte
direttamente dal concessionario. 
  2.2. Non sono inseriti nella  base  di  calcolo  delle  percentuali
individuate dall'art. 177  i  contratti  stipulati  per  la  gestione
dell'attivita'  del  concessionario  nel  suo  complesso  quali,   ad
esempio, i contratti per l'acquisto di buoni pasto per i  dipendenti,
per le utenze, per la  manutenzione  degli  immobili,  se  utilizzati
promiscuamente con altre attivita' svolte dal concessionario. 
  2.3. I valori percentuali indicati all'art. 177 si  riferiscono  al
valore complessivo dei contratti di cui al  punto  2.1  calcolato  ai
sensi dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici. 
  2.4. I contratti di durata pluriennale, o quelli che si riferiscono
a piu'  concessioni,  contribuiscono  al  calcolo  delle  percentuali
indicate  dalla  norma  pro-quota.  Anche  per  tale   finalita',   i
concessionari  tengono  una  contabilita'   separata   per   ciascuna
concessione.  
3 - Ambito temporale di applicazione dell'art.  177  del  codice  dei
  contratti pubblici. 
  3.1. Il termine indicato dall'art. 177, comma  2,  del  codice  dei
contratti pubblici, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito con legge 14 giugno  2019,  n.  55  rappresenta  il
termine finale entro cui i titolari  di  concessioni  affidate  senza
gara prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.  50/2016
devono  adeguare  la  percentuale  degli  affidamenti  esterni   alle
indicazioni normative. L'adeguamento e' effettuato  man  mano  che  i
contratti in essere vengono a scadenza. 
  3.2. Per i contratti affidati a  partire  dal  19  aprile  2016,  i
titolari di concessioni assoggettate alla deroga di cui all'art. 253,
comma  25,  del  decreto  legislativo  n.  163/2006  sono  tenuti   a
rispettare le percentuali indicate all'art. 177. 
  3.3. Le convenzioni in essere alla data di entrata  in  vigore  del
codice dei contratti pubblici sono integrate con l'indicazione  degli
obblighi derivanti dall'art. 177 del codice dei contratti pubblici  e
dalle presenti linee guida.  
 
                              Parte II 
 
4 - Situazione di squilibrio e quantificazione della penale.  
  4.1. Le eventuali  situazioni  di  squilibrio  rispetto  ai  limiti
percentuali indicati dall'art. 177 del codice dei contratti  pubblici
sono riequilibrate entro l'anno successivo rispettando, nel contempo,
le percentuali di affidamento di  pertinenza  dell'anno  in  corso  e
considerando il valore dei  contratti  che  avrebbero  dovuto  essere
affidati con procedura di evidenza pubblica per ciascun anno. 
  4.2. Le situazioni di squilibrio sono sanate mediante: 
    a. nuove esternalizzazioni; 
    b.  il  rinnovo  con  procedure  di   evidenza   pubblica   delle
esternalizzazioni gia' avvenute a mezzo di contratti,  man  mano  che
esse scadono; 
    c. la cessazione degli affidamenti diretti a societa' in house  o
collegate, eventualmente previo recesso. 
  4.3. Al fine del rispetto delle percentuali di legge possono essere
considerate le procedure di affidamento avviate dal concessionario ma
non ancora  concluse.  In  tal  caso,  il  concedente  e'  tenuto  ad
accertare l'effettivo affidamento del contratto. 
  4.4. La penale di  cui  all'art.  177,  comma  3,  del  codice  dei
contratti  pubblici,  e'  calcolata  sull'importo   complessivo   dei
contratti affidati senza gara oltre i limiti  percentuali  consentiti
dalla norma nella misura in cui  lo  squilibrio  non  sia  recuperato
entro l'anno successivo. 
  4.5.  L'applicazione  della  penale  avviene  dopo  una  preventiva
contestazione con la quale si assegna un  termine  per  controdedurre
non inferiore a trenta  giorni,  nel  rispetto  del  principio  della
partecipazione e del diritto di difesa.  
5 - Obblighi di pubblicazione.  
  5.1. Per le concessioni in essere  assoggettate  all'art.  177  del
codice dei contratti pubblici, i soggetti concedenti  pubblicano  sul
profilo di committente, nella sezione «amministrazione  trasparente»,
sotto-sezione «Bandi  di  gara  e  contratti»,  sezione  «Concessioni
assoggettate  all'art.  177  del  decreto  legislativo  50/2016»,  le
seguenti informazioni: 
    data di sottoscrizione della concessione; 
    oggetto della concessione; 
    valore stimato della concessione; 
    stato della concessione, con indicazione delle attivita' svolte e
delle attivita' residue; 
    dati del concessionario. 
  5.2. I soggetti concedenti pubblicano  i  dati  e  le  informazioni
richiesti ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti  pubblici  e
all'art.  37  del  decreto  legislativo  n.  33/2013  riferiti   alle
concessioni in essere escluse  dall'applicazione  dell'art.  177  del
codice dei contratti  pubblici,  sul  profilo  di  committente  nella
sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di gara  e
contratti»    sezione    «Concessioni    escluse    dall'applicazione
dell'articolo 177  del  codice  dei  contratti  pubblici»,  indicando
altresi' lo stato  della  concessione  e  i  motivi  che  legittimano
l'esclusione. 
  5.3.  I  concessionari  elaborano  un   programma   annuale   degli
affidamenti, da  trasmettere  al  concedente  entro  il  31  dicembre
dell'anno  precedente,  contenente  i  lavori,  servizi  e  forniture
programmati nell'anno di riferimento, specificando, per ciascuno,  la
modalita' di esecuzione e  l'incidenza  percentuale  sul  totale  dei
contratti da eseguire. 
  5.4. I concessionari pubblicano sul profilo  di  committente  nella
sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di gara  e
contratti» sezione «Contratti  riferiti  a  concessioni  assoggettate
all'applicazione dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici»
i dati e le informazioni riferiti ai contratti affidati con procedura
di evidenza pubblica richiesti ai sensi dell'art. 29 del  codice  dei
contratti pubblici e all'art. 37 del decreto legislativo n.  33/2013,
oltre alle seguenti informazioni: 
    programma annuale degli affidamenti; 
    incidenza percentuale dei contratti affidati con gara sul  totale
dei contratti relativi alla concessione; 
    entita' delle eventuali situazioni  di  squilibrio  e  interventi
proposti  per  il  riequilibrio,   con   indicazione   del   relativo
cronoprogramma. 
  5.5. I concessionari pubblicano, inoltre, con le modalita'  di  cui
al punto precedente, le seguenti informazioni riferite  ai  contratti
affidati senza gara: 
    contratti riferiti alla concessione  realizzati  da  societa'  in
house,  da  societa'  collegate/controllate  o   mediante   operatori
individuati con procedure di evidenza pubbliche  anche  semplificate,
con indicazione del soggetto esecutore  e,  nel  caso  si  tratti  di
operatori, della  procedura  utilizzata  per  l'affidamento,  nonche'
dell'oggetto, del valore e della percentuale di incidenza sul  totale
dei contratti relativi alla concessione; 
  5.6. Gli obblighi di  pubblicazione  di  cui  ai  punti  precedenti
devono essere assolti, in prima applicazione,  entro  il  31  gennaio
2022 con riferimento al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 e,
successivamente, entro il 31 gennaio di  ogni  anno  con  riferimento
all'anno solare precedente. 
  5.7. I dati e le informazioni di cui  al  presente  paragrafo  sono
pubblicati in  formato  digitale  standard  aperto  che  consenta  di
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici
e restano accessibili per cinque anni dalla data della pubblicazione. 
  5.8. La  mancata  pubblicazione  dei  dati  indicati  nel  presente
paragrafo e' segnalata dal concedente all'ANAC.  
6 - Attivita' di verifica. 
  6.1. La verifica delle quote degli affidamenti di cui all'art. 177,
commi 1 e 3, del codice dei  contratti  pubblici  e'  effettuata  dai
soggetti concedenti secondo un calendario di  controlli  che  preveda
almeno un controllo annuale. 
  6.2. Il  concedente  effettua  le  verifiche  sulle  attivita'  del
concessionario secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 12, del
codice dei contratti pubblici. 
  6.3. I concedenti verificano il rispetto  delle  quote  percentuali
indicate dall'art. 177, comma 1, del codice dei  contratti  pubblici,
secondo le indicazioni fornite nelle presenti  linee  guida.  I  dati
necessari alla verifica sono  acquisiti  sia  mediante  attivita'  di
verifica presso le  sedi  dei  concessionari,  sia  mediante  accesso
diretto al profilo di committente  dei  concessionari.  I  concedenti
richiedono ai  concessionari  i  dati  e  le  informazioni  ulteriori
necessari allo svolgimento delle verifiche di competenza. 
  6.4. L'esito delle verifiche effettuate dai concedenti e' trasmesso
all'ANAC senza ritardo unitamente ad una relazione  sulle  situazioni
di  squilibrio  accertate  e  sulle  ipotesi  che  hanno  dato  luogo
all'applicazione delle penali, secondo modelli predisposti da ANAC. 
  6.5.  L'ANAC,  oltre   a   operare   controlli   a   campione   sui
concessionari, ai sensi dell'art.  213,  comma  13,  del  codice  dei
contratti pubblici, puo' in qualsiasi momento chiedere ai  concedenti
dati, informazioni e  chiarimenti.  In  caso  di  reiterato  e  grave
inadempimento o inescusabile inerzia di un concedente nelle verifiche
di competenza, essa  si  sostituisce  al  medesimo,  previa  diffida,
nell'esercizio dei compiti di cui al presente paragrafo. 
  6.6. Ai sensi dell'art. 213, comma  6,  del  codice  dei  contratti
pubblici, l'ANAC segnala agli  organi  competenti  l'accertamento  di
irregolarita',  inadempimenti  o  ritardi  nello  svolgimento   delle
verifiche di competenza da parte dei concedenti. 
 
    Roma, 26 giugno 2019 
 
                                               Il Presidente: Cantone 

                               ------ 
 
    Approvate dal Consiglio dell'Autorita' con delibera n. 614 del  4
luglio 2018, aggiornate al  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, con delibera n.  570  del
26 giugno 2019. 
    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data  12  luglio
2019. 
 
                                              Il Segretario: Esposito