Parte I - Definizioni e ambito di applicazione 
         del conflitto di interesse nelle procedure di gara 
 
1. Rapporto tra l'art. 42 del codice  dei  contratti  pubblici  e  le
  disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse. 
  1.1 Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo  8
aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilita' e  inconferibilita'
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, l'art. 42  del  codice  dei  contratti
pubblici disciplina l'ipotesi particolare  in  cui  il  conflitto  di
interesse insorga nell'ambito di una procedura di gara. 
  1.2 Con specifico  riferimento  alle  procedure  di  aggiudicazione
degli appalti e delle concessioni, le  previsioni  dell'art.  42  del
codice dei contratti pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto
alle disposizioni contenute nelle  altre  disposizioni  vigenti,  ove
contrastanti. 
2. Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell'art.  42  del
  codice dei contratti pubblici. 
  2.1 Il conflitto di interesse individuato all'art.  42  del  codice
dei contratti pubblici e' la situazione in cui la sussistenza  di  un
interesse personale in capo ad un soggetto operante  in  nome  o  per
conto della stazione appaltante che  interviene  a  qualsiasi  titolo
nella procedura di gara o potrebbe  in  qualsiasi  modo  influenzarne
l'esito  e'  potenzialmente  idonea  a   minare   l'imparzialita'   e
l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara.  In
altre parole, l'interferenza tra  la  sfera  istituzionale  e  quella
personale del funzionario pubblico, si ha  quando  le  decisioni  che
richiedono imparzialita' di giudizio siano adottate  da  un  soggetto
che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in  contrasto
con l'interesse pubblico. 
  2.2 Oltre alle situazioni richiamate dall'art. 42, il conflitto  di
interesse sussiste nei casi tipizzati dal legislatore nell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.  62,  ivi
compresa l'ipotesi residuale, gia' indicata, di  esistenza  di  gravi
ragioni di convenienza. 
  2.3 Il rischio  che  si  intende  evitare  puo'  essere,  ai  sensi
dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 53  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  soltanto  potenziale  e
viene valutato ex ante rispetto all'azione amministrativa. 
  2.4  L'interesse  personale  dell'agente,  che  potrebbe  porsi  in
contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente,
puo' essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari
legami di parentela, affinita', convivenza o frequentazione  abituale
con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Tale interesse
deve essere tale da comportare la sussistenza  di  gravi  ragioni  di
convenienza all'astensione, tra le quali va considerata il potenziale
danno    all'immagine    di    imparzialita'     dell'amministrazione
nell'esercizio delle proprie funzioni. 
  2.5 Il vantaggio economico finanziario si puo' realizzare in  danno
della stazione appaltante oppure a  vantaggio  dell'agente  o  di  un
terzo senza compromissione dell'interesse pubblico. In tal  caso,  il
bene   danneggiato   e'   l'immagine   imparziale   della    pubblica
amministrazione. L'interesse economico finanziario non deve  derivare
da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di
utente o di cittadino, ma  da  un  collegamento  personale,  diretto,
qualificato e specifico  dell'agente  con  le  conseguenze  e  con  i
risultati economici finanziari degli atti posti in essere. 
  2.6 Le situazioni di conflitto di interesse  non  sono  individuate
dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta  per
volta, in relazione alla violazione dei principi di  imparzialita'  e
buon  andamento  sanciti  dall'art.  97  della  Costituzione,  quando
esistano contrasto ed incompatibilita', anche solo potenziali, fra il
soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite. 
3. Ambito oggettivo di  applicazione  dell'art.  42  del  codice  dei
  contratti pubblici. 
  3.1 L'art. 42 del codice dei contratti pubblici si applica a  tutte
le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni  nei  settori
ordinari, sopra e sotto soglia. 
  3.2 La norma in  esame  si  applica,  altresi',  agli  appalti  nei
settori speciali e agli appalti assoggettati al regime particolare di
cui alla parte II, titolo VI del codice dei  contratti  pubblici,  in
forza dell'art. 114, comma 1, del codice dei contratti pubblici. 
  3.3 L'art. 42 del codice  dei  contratti  pubblici  si  applica  ai
contratti esclusi dall'applicazione del  codice  medesimo  in  quanto
declinazione dei principi di imparzialita' e parita'  di  trattamento
di cui all'art. 4 e in forza della disciplina dettata dalla legge  n.
241/1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013. 
  3.4 La norma in esame si applica, ai sensi del  comma  4  dell'art.
42, anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici. 
4. Ambito soggettivo di applicazione  dell'art.  42  del  codice  dei
  contratti pubblici. 
  4.1  L'art.  42  del  codice  dei  contratti  pubblici  offre   una
definizione di conflitto di interesse riferita al «personale  di  una
stazione appaltante o di un prestatore di  servizi».  Si  tratta  dei
dipendenti in senso stretto, ossia  dei  lavoratori  subordinati  dei
soggetti giuridici ivi richiamati e di tutti coloro che, in  base  ad
un valido titolo giuridico,  legislativo  o  contrattuale,  siano  in
grado  di  impegnare  l'ente  nei  confronti  dei  terzi  o  comunque
rivestano,  di  fatto  o  di  diritto,  un  ruolo  tale  da   poterne
obiettivamente influenzare l'attivita' esterna. Si fa riferimento, ad
esempio, ai membri degli organi di amministrazione e controllo  della
stazione appaltante che non  sia  un'amministrazione  aggiudicatrice,
agli organi di governo delle amministrazioni  aggiudicatrici  laddove
adottino atti di gestione e agli organi di vigilanza esterni. 
  4.2 Per espressa previsione dell'art. 77, comma 6, del  codice  dei
contratti pubblici, l'art. 42 si applica ai commissari e ai segretari
delle   commissioni   giudicatrici,   fatte   salve   le   cause   di
incompatibilita' e di astensione specificamente previste  dal  citato
art. 77. 
  4.3  L'art.  42  si  applica  ai  soggetti  individuati  ai   punti
precedenti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della  procedura
di gestione del contratto  pubblico  (programmazione,  progettazione,
preparazione  documenti   di   gara,   selezione   dei   concorrenti,
aggiudicazione, sottoscrizione del contratto,  esecuzione,  collaudo,
pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi  modo  l'esito  in
ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente. 
 
         Parte II - Obblighi dichiarativi e di comunicazione 
 
5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1,  del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013  e  6-bis  della
  legge n. 241/1990. 
  5.1 All'atto dell'assegnazione all'ufficio, i  dipendenti  pubblici
rendono la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 62/2013, per quanto a loro conoscenza.
Tale dichiarazione comprende anche i casi di conflitti di  interessi,
anche potenziali, in capo  al  responsabile  del  procedimento  e  ai
dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche,  atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale. Per quanto  concerne  i
doveri d'ufficio  dei  dipendenti  privati,  analoghe  previsioni  si
rinvengono nei modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  nonche'  nei  codici   etici
aziendali. 
  5.2 La dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 62/2013 ha ad oggetto  la  sussistenza
di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere gia' nella
fase dell'individuazione dei  bisogni  dell'amministrazione  e  ancor
prima che siano noti i concorrenti. A titolo esemplificativo si  puo'
far riferimento all'ipotesi in cui un funzionario sia parente  di  un
imprenditore  che  abbia  interesse  a  partecipare,   per   la   sua
professionalita', alle gare che la stazione appaltante deve bandire. 
  5.3 La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in  caso
di  modifiche  sopravvenute,  comunicando  qualsiasi  situazione   di
conflitto di interesse  insorta  successivamente  alla  dichiarazione
originaria. 
6. Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara. 
  6.1 Ferme restando le disposizioni richiamate  al  paragrafo  5,  i
soggetti di cui al paragrafo 4  che  ritengano  di  trovarsi  in  una
situazione  di  conflitto  di  interessi  rispetto   alla   specifica
procedura di gara e alle circostanze conosciute  che  potrebbero  far
insorgere  detta  situazione,  devono   rendere   una   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' e di certificazione  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
  6.2 La dichiarazione, resa per quanto  a  conoscenza  del  soggetto
interessato, ha ad oggetto ogni situazione  potenzialmente  idonea  a
porre in dubbio la sua imparzialita' e indipendenza La  dichiarazione
e' rilasciata al responsabile del procedimento. Il  RUP  rilascia  la
dichiarazione sui conflitti  di  interesse  al  soggetto  che  lo  ha
nominato e/o al superiore gerarchico. 
  6.3. Al fine di assicurare  che  il  conferimento  degli  incarichi
attinenti alla  procedura  di  gara  sia  effettuato  in  assenza  di
conflitti di interessi, la  nomina  e'  subordinata  all'acquisizione
della  dichiarazione  sostitutiva  sull'assenza   di   conflitti   di
interesse resa dal soggetto individuato. 
  6.4. L'amministrazione provvede al protocollo, alla raccolta e alla
conservazione  delle  dichiarazioni  acquisite,   nonche'   al   loro
tempestivo aggiornamento  in  occasione  di  qualsivoglia  variazione
sopravvenuta dei fatti dichiarati all'interno del fascicolo  relativo
alla singola procedura. 
  6.5. Ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, i controlli delle  dichiarazioni  sostitutive
sono effettuati a campione. Il controllo viene avviato in  ogni  caso
in cui insorga il sospetto della non veridicita'  delle  informazioni
ivi riportate, ad esempio al verificarsi  delle  situazioni  indicate
nella tabella di cui al paragrafo 10 o in  caso  di  segnalazione  da
parte di terzi. I controlli sono svolti  in  contraddittorio  con  il
soggetto interessato mediante utilizzo di banche  dati,  informazioni
note  e  qualsiasi  altro  elemento  a  disposizione  della  stazione
appaltante. 
  6.6. I soggetti di cui a  paragrafo  4  sono  tenuti  a  comunicare
immediatamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al  RUP
il conflitto  di  interesse  che  sia  insorto  successivamente  alla
dichiarazione di cui al punto 6.1. Il RUP rende la  dichiarazione  al
soggetto che l'ha nominato e  al  proprio  superiore  gerarchico.  La
comunicazione e' resa  per  iscritto  e  protocollata  per  acquisire
certezza in ordine alla data. 
7. Conseguenze in caso di mancata dichiarazione. 
  7.1. L'omissione delle dichiarazioni di cui  ai  paragrafi  5  e  6
integra, per i dipendenti pubblici,  un  comportamento  contrario  ai
doveri d'ufficio, sanzionabile ai sensi dell'art. 16 del decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 
  7.2. Allorquando le funzioni di stazione appaltante siano svolte da
una societa', analoga violazione sussiste per i  dipendenti  privati,
tenuti all'osservanza del cosiddetto «Modello 231» nonche' del codice
etico aziendale. 
 
           Parte III - Obbligo di astensione ed esclusione 
                     dalla gara del concorrente 
 
8. Obbligo di astensione e adozione delle conseguenti misure da parte
  dell'amministrazione. 
  8.1 La sussistenza di un conflitto di  interesse  relativamente  ad
una procedura di gestione di un contratto pubblico comporta il dovere
di astensione dalla partecipazione alla procedura. 
  8.2 La partecipazione alla procedura  da  parte  del  soggetto  che
versi  in  una  situazione  di  conflitto   di   interessi   comporta
l'insorgere   delle   responsabilita',   penali,   amministrative   e
disciplinari, individuate  all'art.  42,  comma  3,  del  codice  dei
contratti pubblici. 
  8.3 Il  responsabile  dell'ufficio  di  appartenenza  del  soggetto
interessato o, nel caso di dirigente,  il  superiore  gerarchico,  e'
chiamato a valutare, in contraddittorio con  il  dichiarante,  se  la
situazione segnalata  ai  sensi  dei  paragrafi  6  e  7  o  comunque
accertata  realizzi  un  conflitto  di  interessi  idoneo  a   ledere
l'imparzialita' dell'azione amministrativa. Nel  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC)  o  in  altro
atto  organizzativo  interno  la  stazione  appaltante  individua  il
titolare del potere sostitutivo che valuta l'esistenza del  conflitto
di interesse in caso di dirigente apicale. 
  8.4 La valutazione della sussistenza di un conflitto  di  interessi
viene  effettuata  tenendo  in  considerazione  le  ipotesi  previste
dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013  e
ogni altro caso in cui sussistano i presupposti di cui  al  paragrafo
2. In particolare, occorre valutare se la  causa  di  astensione  sia
grave e metta in pericolo l'adempimento  dei  doveri  di  integrita',
indipendenza e imparzialita' del dipendente, considerando,  altresi',
il pregiudizio  che  potrebbe  derivare  al  decoro  e  al  prestigio
dell'amministrazione di appartenenza.  La  stazione  appaltante  deve
valutare tutte le circostanze del caso concreto, tenendo conto  della
propria organizzazione, della specifica procedura espletata nel  caso
di specie, dei compiti e delle funzioni svolte dal dipendente e degli
interessi personali dello stesso. 
  8.5 Nel caso in cui il soggetto di cui  al  punto  8.3  accerti  la
sussistenza  di  un  conflitto   di   interesse   idoneo   a   ledere
l'imparzialita'  dell'azione  amministrativa,  lo  stesso  affida  il
procedimento ad un diverso funzionario  dell'amministrazione  oppure,
in carenza di idonee figure professionali, lo  avoca  a  se'  stesso.
Inoltre, tenuto conto della natura e dell'entita'  del  conflitto  di
interesse,  del  ruolo  svolto  dal  dipendente   nell'ambito   della
specifica procedura e degli adempimenti  posti  a  suo  carico,  puo'
adottare ulteriori misure che possono consistere: 
  1) nell'adozione di cautele aggiuntive rispetto a quelle  ordinarie
in materia di controlli, comunicazione, pubblicita'; 
  2) nell'intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e
controllo; 
  3) nell'adozione di obblighi piu' stringenti di  motivazione  delle
scelte adottate, soprattutto con riferimento alle scelte connotate da
un elevato grado di discrezionalita'. 
  8.6  I  componenti  degli  organi  politici  delle  amministrazioni
aggiudicatrici  che  partecipano  alla  procedura  di  gara  mediante
l'adozione  di  provvedimenti  di  autorizzazione  o  approvazione  e
versino in una situazione di conflitto di interessi si astengono  dal
partecipare alla decisione, nel rispetto della normativa vigente. 
9. Esclusione    dalla    gara    del    concorrente,    annullamento
  dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto. 
  9.1 L'esclusione del concorrente dalla gara ai sensi dell'art.  80,
comma 5, lettera d) del codice dei contratti  pubblici  e'  disposta,
come  extrema  ratio,  quando  sono  assolutamente  e  oggettivamente
impossibili sia  la  sostituzione  del  dipendente  che  versa  nella
situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attivita'
al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule  organizzative
alternative   previste   dal   codice   dei    contratti    pubblici.
L'impossibilita'   di   sostituire   il   dipendente,   di   disporre
l'avocazione  o  di  ricorrere  a  formule  alternative  deve  essere
assoluta,  oggettiva,  puntualmente  ed  esaustivamente  motivata   e
dimostrata. 
  9.2 Se le condizioni previste al  punto  precedente  si  verificano
successivamente all'aggiudicazione, la  stazione  appaltante,  previa
idonea  ponderazione   degli   interessi   coinvolti,   effettua   le
valutazioni    di    competenza    in     ordine     all'annullamento
dell'aggiudicazione o alla risoluzione del contratto. 
 
                Parte IV - La prevenzione del rischio 
 
10. Individuazione degli eventi  rischiosi  nelle  varie  fasi  delle
  procedure di gara e le relative misure di prevenzione. 
  10.1 Le stazioni appaltanti individuano  preventivamente  possibili
situazioni di rischio che possano  far  emergere,  nelle  varie  fasi
della  procedura,  conflitti  di  interesse  non  dichiarati  o   non
comunicati. L'individuazione del rischio e' particolarmente rilevante
nei casi in cui maggiore e'  la  discrezionalita'  riconosciuta  alla
stazione appaltante. 
  10.2 Per le stazioni appaltanti tenute al rispetto  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 tale indicazione e' data nel  PTPC  all'interno
della  mappatura  dei  processi  nell'area  di   rischio   «contratti
pubblici». L'individuazione delle situazioni di rischio  puo'  essere
effettuata sulla base  delle  indicazioni  esemplificative  contenute
nella tabella di seguito riportata, riferite a  ciascuna  fase  della
procedura di gara. L'indicazione dei soggetti coinvolti  nelle  varie
fasi  della  procedura  e'   effettuata   con   finalita'   meramente
orientative. Resta fermo che il conflitto di interessi rileva  quando
colpisca chiunque partecipi,  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi
mansione, alla procedura di gara. Tra le misure atte a  prevenire  il
rischio di interferenza dovuto  a  conflitti  di  interesse  meritano
particolare attenzione quelle relative a obblighi  di  dichiarazione,
di comunicazione e di astensione. 
  10.3 Si raccomanda, inoltre, come ampiamente indicato da  ANAC  nei
PNA, che il PTPC, nel  prevedere  adeguate  misure  di  contrasto  al
rischio di conflitti di interessi, fornisca anche  indicazioni  sugli
uffici  e  sui  soggetti  deputati  al  monitoraggio  sulla  corretta
attuazione di tali misure. 
  10.4 In tal senso si raccomanda di  indicare  nel  PTCP  anche  gli
uffici, ciascuno nell'ambito delle proprie  competenze,  deputati  ad
effettuare un costante monitoraggio  degli  incarichi  ricoperti  dai
soggetti chiamati ad intervenire nella procedura di gara, al fine  di
assicurare la conformita' dei  comportamenti  assunti  rispetto  alle
norme vigenti in materia. 
  10.5 E' poi utile chiarire  nel  medesimo  PTPC  che  e'  cura  del
responsabile della prevenzione  della  corruzione,  d'intesa  con  il
dirigente  competente,   monitorare   l'effettiva   rotazione   degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita'  nel
cui ambito e' piu' elevato il rischio che  siano  commessi  reati  di
corruzione anche in considerazione delle informazioni  acquisite  con
le  dichiarazioni  di  cui  all'art.  6,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della  legge
n. 241/1990. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
11. Protocolli di legalita' e patti di integrita'. 
  11.1 Si raccomanda l'inserimento, nei protocolli di  legalita'  e/o
nei patti di integrita', di  specifiche  prescrizioni  a  carico  dei
concorrenti e dei soggetti affidatari mediante  cui  si  richiede  la
preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza  di  possibili
conflitti di interesse rispetto ai soggetti  che  intervengono  nella
procedura di gara o  nella  fase  esecutiva  e  la  comunicazione  di
qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 
  11.2 Si raccomanda di prevedere, nei protocolli  di  legalita'  e/o
nei patti di integrita', sanzioni a carico dell'operatore  economico,
sia in veste di  concorrente  che  di  aggiudicatario,  nel  caso  di
violazione degli impegni  sottoscritti,  secondo  la  gravita'  della
violazione accertata e la fase in  cui  la  violazione  e'  posta  in
essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalita'. 
  11.3 La Stazione appaltante valuta il comportamento del concorrente
anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del  codice  dei
contratti pubblici, tenuto conto anche della natura del conflitto non
dichiarato e delle circostanze che hanno determinato l'omissione. 
12. Attivita' formative e di sensibilizzazione del personale. 
  12.1  Si   raccomanda   alle   stazioni   appaltanti,   nell'ambito
dell'attivita'  formativa  obbligatoria  dei  propri  dipendenti,  di
intraprendere adeguate iniziative per dare  conoscenza  al  personale
dell'obbligo di astensione, delle conseguenze  scaturenti  dalla  sua
violazione e dei comportamenti da seguire in  caso  di  conflitto  di
interesse. 
  12.2 L'azione di sensibilizzazione sugli obblighi  di  vigilanza  e
controllo  sull'assenza  di  conflitti  di  interesse  in   capo   ai
dipendenti va svolta in particolare con riferimento ai dirigenti e ai
titolari di posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento. 
  12.3 L'attivita' formativa puo' essere prevista  nell'ambito  delle
iniziative di formazione  contemplate  nel  Piano  triennale  per  la
prevenzione della corruzione e nel Piano triennale della formazione. 
  12.4 E'  necessario  assicurare  che  i  dipendenti  abbiano  piena
contezza delle sanzioni  applicabili  per  il  caso  di  omessa/falsa
dichiarazione  sulla  sussistenza  delle   situazioni   di   rischio,
individuabili nelle sanzioni disciplinari  di  cui  all'art.  16  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per  i  dipendenti
pubblici e di cui ai codici etici per i dipendenti privati, oltre che
nella responsabilita' amministrativa e penale. 
  12.5 E' necessario indicare ai dipendenti anche gli  effetti  della
violazione  delle  disposizioni  sul  conflitto  di   interessi   sul
procedimento amministrativo  e  sul  provvedimento  conclusivo  dello
stesso, con particolare  riferimento  alla  possibile  configurazione
dell'eccesso  di  potere  sotto  il  profilo  dello  sviamento  della
funzione  tipica  dell'azione  amministrativa,  che   puo'   condurre
all'annullamento  d'ufficio  del  provvedimento  adottato  quando   i
relativi effetti contrastino con l'interesse pubblico  specifico  del
procedimento, rinvenibile nella scelta del contraente piu' idoneo. 
  12.6 Per esigenze di certezza del diritto e per responsabilizzare i
soggetti coinvolti, vanno  richiamate  le  sanzioni  applicabili  nel
testo della dichiarazione sostitutiva sulle situazioni  di  conflitto
di interesse di cui alla parte II delle presenti linee  guida,  oltre
che nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e  nei  patti
di integrita'/protocolli di legalita'. 
  12.7  Al  fine  di  assicurare  la   piena   conoscibilita'   delle
conseguenze  della  violazione  sulle  disposizioni  in  materia   di
conflitto di interesse si  raccomanda  alle  stazioni  appaltanti  di
adottare adeguate forme di pubblicita' nei luoghi  di  lavoro,  quali
l'affissione in bacheca  di  specifiche  informazioni,  comunicazioni
mediante circolari, o altre modalita' ritenute idonee. 
 
    Roma, 5 giugno 2019 
 
                                               Il Presidente: Cantone 

                               ------ 
 
    Approvate dal consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 5 giugno
2019. 
    Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data  12  luglio
2019 
 
                                              Il Segretario: Esposito