IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo  293,  comma  1,
che dispone che negli impianti produttivi  e  civili  previsti  dalla
parte  quinta  del  medesimo  decreto  legislativo,  possono   essere
utilizzati come  combustibili  esclusivamente  i  materiali  elencati
nell'allegato X alla parte quinta, nonche' l'articolo 281,  comma  5,
ai sensi del quale gli allegati alla parte  quinta  di  tale  decreto
possono essere modificati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
della salute ed il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; 
  Considerato che gli accertamenti condotti in  sede  di  istruttoria
tecnica  effettuati  anche  attraverso  la   valutazione   di   studi
scientifici e ricerche nell'ambito dei requisiti gia'  fissati  dalla
norma tecnica UNI 11459 del  2016,  hanno  permesso  di  definire  la
sussistenza di requisiti funzionali  tali  da  assicurare  che  l'uso
della farina di vinaccioli  disoleata  e'  da  ritenersi  compatibile
sotto  il  profilo  ambientale  e  di  tutela  contro  l'inquinamento
atmosferico; 
  Considerato che ai sensi dell'allegato  X,  parte  II,  sezione  4,
punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, la possibilita' di utilizzare la farina  di  vinaccioli  come
biomassa combustibile e' subordinata alla sussistenza  dei  requisiti
previsti per i sottoprodotti dalla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 stesso; 
  Considerato che la disoleazione dei vinaccioli effettuata  mediante
il processo descritto  dall'articolo  1  del  presente  decreto  puo'
costituire  normale  pratica  industriale  ai   sensi   dell'articolo
184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e dell'articolo 6 del  Regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  del
13 ottobre 2016, n. 264; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con  nota  del
19 settembre 2017; 
  Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso
con nota del 24 marzo 2017; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  reso
nella seduta del 25 maggio 2017; 
  Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 novembre 2017
e il parere definitivo reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 13 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della  direttiva  (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  che  prevede  una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa'  dell'informazione,
con nota del 29 marzo 2018; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi  1
  e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Al paragrafo 1, Sezione 4, Parte II, Allegato X  della  parte  V
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h)  e'
aggiunta la seguente lettera: 
  «h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente  le  caratteristiche
riportate nella tabella seguente,  ottenuta  dalla  disoleazione  dei
vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di  vinaccioli  e  da
successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti  meccanici  e
lavaggi,  purche'  tutti  i  predetti  trattamenti  siano  effettuati
all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti,  nel  caso  di
impiego del  prodotto  al  di  fuori  dello  stabilimento  stesso  di
produzione,  devono  risultare  da  un  sistema  di   identificazione
conforme a quanto stabilito al paragrafo 3. 
    

=====================================================================
|                     |          |       Valori      |              |
|                     |          |minimi/massimi UNI |  Metodi di   |
|    Caratteristica   |  Unita'  |    11459:2016     |   analisi    |
|=====================|==========|===================|==============|
|                     |  % (m di |                   |              |
|                     |  H2O/m   |                   |    UNI EN    |
|       Umidita'      | totale)  |       ≤ 15        | 14774-1/2/3  |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|       N-Esano       |   mg/kg  |       ≤ 30        |  UNI 22609   |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|   Ceneri sul secco  |  % (m/m) |       ≤ 5,9       | UNI EN 14775 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|  Potere calorifico  |          |                   |              |
| inferiore sul secco | MJ/kg ss |       ≥ 16,5      | UNI EN 14918 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|  Potere calorifico  |          |                   |              |
|  inferiore sul tal  |          |                   |              |
|quale (umidita' 15%) | MJ/kg tq |       ≥ 15,7      | UNI EN 14918 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|  Solventi organici  |          |                   |  UNI EN ISO  |
|      clorurati      |          |         LR        |    16035     |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
| LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore     |
| del Limite di Rilevabilita' specifico per il metodo di analisi    |
| indicato in colonna                                               |
+-------------------------------------------------------------------+

    
  2. Al paragrafo 3, Sezione 4, Parte II, allegato X  della  Parte  V
del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) nell'epigrafe, dopo le parole «lettera f)», sono  aggiunte  le
seguenti: «e lettera h-bis)»; 
    b) al paragrafo 3.1, dopo le parole «"sansa di oliva disoleata"»,
sono aggiunte le seguenti: «o la denominazione "farina di  vinaccioli
disoleata"». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 29 maggio 2019 
 
                  Il Ministro dell'ambiente e della 
                  tutela del territorio e del mare 
                                Costa 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Grillo 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Di Maio 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2863 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell' attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  293  del  decreto
          legislativo n. 152 del 3  aprile  2006  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96: 
              «Art.  293  (Combustibili  consentiti).  -   1.   Negli
          impianti disciplinati dal titolo I e dal  titolo  II  della
          parte  quinta,  inclusi  gli  impianti  termici  civili  di
          potenza termica inferiore  al  valore  di  soglia,  possono
          essere utilizzati esclusivamente  i  combustibili  previsti
          per tali categorie di impianti dall'allegato X  alla  parte
          quinta, alle condizioni ivi  previste.  I  materiali  e  le
          sostanze elencati nell'allegato X  alla  parte  quinta  del
          presente  decreto  non  possono  essere   utilizzati   come
          combustibili ai sensi del presente titolo se  costituiscono
          rifiuti ai sensi della parte quarta del  presente  decreto.
          E' soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la
          combustione di materiali e sostanze che non  sono  conformi
          all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che
          comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte  quarta
          del presente decreto. Agli impianti di cui  alla  parte  I,
          paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'allegato IV alla  parte
          quinta si applicano le prescrizioni del successivo allegato
          X relative agli impianti disciplinati  dal  titolo  II.  Ai
          combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni
          dell'art. 295. 
              (Omissis).». 
              - La direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai  rifiuti  e
          che abroga alcune direttive), e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          22 novembre 2008, n. L 312. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  6  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento  recante  criteri
          indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza
          dei requisiti per la qualifica dei  residui  di  produzione
          come sottoprodotti e non come  rifiuti),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2017, n. 38: 
              «Art. 6 (Utilizzo  diretto  senza  trattamenti  diversi
          dalla normale pratica industriale). - 1. Ai fini e per  gli
          effetti dell'art. 4, comma 1, lettera c), non costituiscono
          normale pratica industriale  i  processi  e  le  operazioni
          necessari per rendere le caratteristiche  ambientali  della
          sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo
          specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti  riguardanti  i
          prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente  e  a
          non portare a impatti complessivi  negativi  sull'ambiente,
          salvo il caso in cui siano effettuate  nel  medesimo  ciclo
          produttivo, secondo quanto disposto al comma 2. 
              2. Rientrano,  in  ogni  caso,  nella  normale  pratica
          industriale le attivita' e le operazioni che  costituiscono
          parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche
          se progettate e realizzate allo specifico fine  di  rendere
          le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza  o
          dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo
          specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti  riguardanti  i
          prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente  e  a
          non    portare    ad    impatti    complessivi     negativi
          sull'ambiente.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata) - 1. La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il testo dell'art. 5 della direttiva 2015/1535 del  9
          settembre 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio  (che
          prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa'  dell'informazione),  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. del 17 settembre 2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'allegato  X,  parte  II,  sezione  4,
          paragrafo  1,  alla  parte  quinta   del   citato   decreto
          legislativo  n.  152  del  2006,  modificato  dal  presente
          regolamento, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          aprile 2006, n. 88, S.O.