IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  di  attuazione
della  direttiva  2009/28/CE,  e  in  particolare  l'art.  24,   come
modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre  2017,  n.  167,  che
definisce  modalita'  e  criteri  per  l'incentivazione  dell'energia
elettrica da fonte rinnovabile; 
  Vista la comunicazione (2014/C 200/01)  della  Commissione  europea
recante  «disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   a   favore
dell'ambiente  e  dell'energia  2014-2020»  (di  seguito  anche:   la
comunicazione CE) che si applica dal 1° luglio 2014  al  31  dicembre
2020, recante le condizioni  alle  quali  gli  aiuti  possono  essere
considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sull'Unione europea; 
  Considerato che, in base alla  comunicazione  CE,  gli  aiuti  sono
compatibili se agevolano il perseguimento degli obiettivi dell'Unione
senza alterare le  condizioni  degli  scambi,  anzi  contribuendo  al
funzionamento piu'  efficiente  del  mercato,  e  che  le  condizioni
generali per la  concessione  di  aiuti  al  funzionamento  a  favore
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere  riassunte
nei seguenti punti: 
    a)  gli  aiuti  dovranno  essere  concessi  nell'ambito  di   una
procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari,  trasparenti
e non discriminatori, e  aperta  a  tutti  i  produttori  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, con deroga per gli impianti  con  una
potenza elettrica inferiore a 1 MW con eventuale  eccezione  per  gli
impianti eolici con una capacita'  installata  di  energia  elettrica
fino a 6 MW o con 6 unita' di produzione; 
    b) in linea  di  principio,  al  fine  di  limitare  gli  effetti
distorsivi, i regimi di  aiuto  al  funzionamento  dovrebbero  essere
aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunita'
dell'energia; 
    c)  nel  concedere   aiuti   per   la   produzione   di   energia
idroelettrica, gli Stati  membri  dovranno  rispettare  la  direttiva
2000/60/CE e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 7, che definisce  i
criteri per l'ammissibilita' di nuove  modifiche  relative  ai  corpi
idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi sui  sistemi
idrici e sulla biodiversita'; 
  Visto il pacchetto per  l'energia  pulita  (Clean  Energy  Package)
presentato dalla  Commissione  europea  nel  novembre  2016  ai  fini
dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo  dell'ottobre
2014 che, sotto la presidenza italiana, ha stabilito gli obiettivi al
2030 in materia di emissioni  di  gas  serra,  fonti  rinnovabili  ed
efficienza energetica,  richiamando  al  contempo  la  necessita'  di
costruire un'Unione dell'energia che assicuri un'energia  accessibile
dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile; 
  Visti i primi esiti del confronto in  sede  europea  sul  pacchetto
energia pulita, in base ai quali gli obiettivi al  2030  sulle  fonti
rinnovabili e sull'efficienza  energetica  sono  stati  ulteriormente
rafforzati rispetto alle proposte del 2014; 
  Visto il decreto 10 novembre 2017 di approvazione  della  Strategia
energetica nazionale (di seguito anche:  SEN)  emanato  dal  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare; 
  Considerato che la SEN e' stata predisposta a seguito di  un  ampio
processo di consultazione nel cui ambito sono stati svolti  audizioni
parlamentari e confronti con altre Amministrazioni dello Stato e  con
le regioni,  e  ascoltate  le  posizioni  di  associazioni,  imprese,
organismi pubblici, cittadini, esponenti del mondo universitario; 
  Visto il  decreto  23  giugno  2016  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e, per i  profili  di  competenza,  con  il
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  recante
incentivazione dell'energia elettrica prodotta da  fonti  rinnovabili
diverse dal  fotovoltaico,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  29
giugno 2016, n. 150 (nel seguito decreto 23 giugno 2016); 
  Considerato  che  l'attuazione  del  decreto  23  giugno  2016   ha
evidenziato quanto segue: 
    1) per l'asta eolico on shore,  offerte  al  massimo  ribasso  da
parte di tutti gli aggiudicatari, con ulteriori margini di  riduzione
dei costi, mentre  per  altre  tecnologie  non  vi  e'  stata  alcuna
aggiudicazione,  quale  il  solare   termodinamico,   ovvero   scarsa
partecipazione; 
    2) per i registri,  ampia  partecipazione  per  idroelettrico  ed
eolico, che hanno saturato i contingenti  con  offerte  di  riduzione
della tariffa base, indicatore di  una  conseguente  possibilita'  di
ridurre le tariffe incentivanti e di  una  potenziale  liquidita'  di
aste svolte a partire da 1 MW; superamento del contingente e  offerte
in riduzione anche per il geotermoelettrico innovativo che  tuttavia,
analogamente al solare termodinamico, presenta peculiari complessita'
negli iter autorizzativi; saturazione del contingente  per  le  fonti
biologiche con prevalente  partecipazione  di  biomasse  e  biogas  e
scarsa propensione ad accettare la tariffa  pari  al  90%  di  quella
base; 
    3) per l'accesso  diretto,  domande  significativamente  elevate,
soprattutto per l'eolico; cio' suggerisce la possibilita' di  ridurre
gli incentivi e, ai fini di un piu' efficace controllo  della  spesa,
di superare questo meccanismo; 
  Valutata, alla luce degli esiti sopra richiamati,  l'efficacia  che
potra' avere l'estensione delle procedure competitive di accesso agli
incentivi per impianti di potenza a  partire  da  1  MW,  nonche'  la
possibilita' di ridurre gli incentivi e di estendere a tutti  i  tipi
di impianti strumenti di piu' efficace controllo della  spesa,  quali
aste e registri; 
  Ritenuto alla luce degli esiti del decreto 23 giugno 2016: 
    a) di distinguere regimi differenziati di  sostegno,  oggetto  di
distinti decreti con riferimento, rispettivamente, a: 
      i. fonti e tecnologie mature e con costi prevalentemente  fissi
bassi o comunque suscettibili di sensibile  riduzione,  quali  eolico
onshore,  solare  fotovoltaico,  idroelettrico,  gas  residuati   dei
processi di depurazione; 
      ii. fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di
innovativita' nel contesto nazionale con costi fissi ancora elevati o
tempi maggiori  di  sviluppo,  ovvero  che  hanno  costi  elevati  di
esercizio; rientrano in tale seconda  categoria:  eolico  off  shore,
energia oceanica, biomasse, biogas e solare termodinamico, geotermia,
ivi inclusa la  geotermia  convenzionale,  alla  luce  del  carattere
innovativo delle tecniche per l'abbattimento delle emissioni; 
    b)  di  ammettere  ai  meccanismi  di  incentivazione  il  solare
fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di potenza fino a  20  kW  che
possono accedere alle detrazioni fiscali,  considerando  il  drastico
calo dei costi registrato negli ultimi anni  e  l'elevato  potenziale
sfruttabile; 
    c) di promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o
di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili; 
  Considerato  che,  anche  per  gli  impianti   per   i   quali   la
comunicazione CE non prevede il ricorso a procedure di  gara,  l'art.
24 del decreto legislativo n. 28/2011 indica  come  criterio  per  la
definizione degli incentivi lo stimolo alla riduzione dei costi; 
  Ritenuto pertanto: 
    a) di utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le  tipologie
di impianti e le offerte con potenza pari o superiore a 1 MW; 
    b) di prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti  di
potenza e le offerte inferiori a 1 MW, utilizzando  come  criteri  di
priorita'  dapprima  il  rispetto  di  taluni  requisiti  di   tutela
ambientale e poi la  maggiore  riduzione  percentuale  offerta  sulla
tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa per fonte e
scaglioni di potenza; 
  Considerato che lo  svolgimento  di  aste  tecnologicamente  neutre
avrebbe un esito non ottimale cui non e' possibile ovviare in sede di
messa  a  punto  della  procedura,  e  cio'   con   riferimento,   in
particolare,  alla  necessita'  di  diversificazione,  in  quanto  le
diverse strutture di costo delle varie tecnologie potrebbero condurre
alla esclusione dalle graduatorie di alcune fonti e tecnologie; 
  Ritenuto  non  opportuno  incentivare  la  produzione  di   energia
elettrica da gas di discarica, sia in quanto  sussiste  l'obbligo  di
smaltimento con priorita' con uso  energetico,  sia  per  evitare  un
indiretto incentivo alla collocazione di rifiuti in discarica; 
  Considerato pertanto di prevedere aste  suddivise  per  i  seguenti
gruppi di tecnologie: 
    a) eolico onshore e fotovoltaico, che hanno evidenziato una  piu'
marcata capacita' di riduzione dei costi  e  che  hanno  strutture  e
livelli di costi tali da poter competere  o  anche  integrarsi  nelle
offerte; 
    b) idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione, che
presentano strutture di costo simili a eolico onshore e  fotovoltaico
ma una capacita' di compressione dei costi meno marcata e  potenziali
di sviluppo piu' limitati; 
  Ritenuto  di  dover  prevedere  meccanismi   di   riallocazione   e
ridistribuzione  della  potenza,   al   fine   di   massimizzare   la
realizzazione  degli  impianti  e  assicurare   livelli   minimi   di
differenziazione per fonti; 
  Considerato di dover introdurre  contingenti  di  potenza  tali  da
consentire una produzione aggiuntiva di energia da fonte  rinnovabile
stimabile in 12 TWh, in  grado  di  raggiungere  con  un  margine  di
sicurezza gli obiettivi nazionali al 2020; 
  Ritenuto opportuno che, fatti salvi gli impianti che optano per  la
tariffa onnicomprensiva ove prevista, le tariffe siano  del  tipo  «a
due vie», per cui si riconosce al produttore  la  differenza  tra  la
tariffa spettante determinata con il presente  decreto  e  il  prezzo
dell'energia elettrica zonale  orario  laddove  tale  differenza  sia
positiva, mentre, nel  caso  in  cui  la  stessa  differenza  risulti
negativa, il produttore e' tenuto a restituire la differenza; 
  Visto l'art.  24,  comma  5,  lettera  f)  punto  ii,  del  decreto
legislativo n. 28/2011, in base al quale le tariffe  definite  da  un
nuovo decreto attuativo del medesimo comma  5,  relative  a  impianti
diversi da quelli ad asta, si applicano agli impianti che entrano  in
esercizio decorso un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo  decreto  attuativo;  conseguentemente,  agli  impianti  che
entrano in esercizio entro un anno dalla stessa data si applicano  le
tariffe  del  precedente   decreto   attuativo,   nell'ambito   delle
condizioni stabilite dal nuovo decreto; 
  Ritenuto che la predetta disposizione dell'art. 24,  comma  5,  del
decreto legislativo n.  28/2011  sia  da  applicare  limitatamente  a
configurazioni e tecnologie e  condizioni  di  accesso  previste  nel
precedente decreto di incentivazione del 2016, al netto quindi  della
tecnologia fotovoltaica per la quale non e'  rinvenibile  una  simile
disciplina,  in  linea  con  i  costi   aggiornati   della   suddetta
tecnologia; 
  Ritenuto  opportuno  promuovere  la   realizzazione   di   impianti
fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in
eternit o comunque contenenti amianto (cd  premio  amianto),  con  la
completa  rimozione  dell'eternit  o  dell'amianto,  in  quanto   gli
ambiziosi  obiettivi  sulle  rinnovabili  richiedono  e  suggeriscono
l'utilizzo di superficie gia' impegnate per altri usi, a  partire  da
quelle su cui l'installazione del fotovoltaico puo' fornire anche  un
vantaggio  supplementare,  in  termini   di   benefici   sanitari   e
ambientali; 
  Considerato   che,   nell'ambito   dei   previgenti   decreti    di
incentivazione del fotovoltaico, la maggior  parte  degli  interventi
aventi diritto al premio amianto e' stata realizzata nelle classi  di
potenza inferiore a 1 MW; 
  Ritenuto opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa
di cui al decreto 23 giugno 2016,  basato  sul  contatore  del  costo
indicativo degli incentivi; 
  Ritenuto opportuno che il GSE esamini la completezza e  adeguatezza
delle   informazioni   contenute   nella   documentazione   per    la
partecipazione alle  procedure,  preventivamente  alla  pubblicazione
delle graduatorie delle aste e dei registri, per contenere il rischio
di contenzioso e dare maggiori certezza e  stabilita'  alle  medesime
graduatorie,   considerando   anche   le    criticita'    evidenziate
dall'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato   con
segnalazione AS1396 del 12 giugno 2017 e fermo restando  la  facolta'
di successiva verifica della medesima documentazione; 
  Ritenuto opportuno promuovere, accanto ai  tradizionali  regimi  di
sostegno, meccanismi per favorire la compravendita dell'energia verde
mediante contratti di lungo termine, riferita a nuove iniziative  che
potranno essere finanziate facendo ricorso esclusivamente ai predetti
strumenti di mercato, anche tenendo conto dei segnali di  prezzo  che
potranno provenire dal sistema delle aste; 
  Considerato  che  il  tema  degli  sbilanciamenti  imputabili  agli
impianti   da   fonti   rinnovabili   e'   oggetto   di   regolazione
dell'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (di
seguito anche: ARERA); 
  Considerato  che  la  durata   dell'incentivo   riconosciuto   alla
produzione  da  fonti  rinnovabili  deve  essere  coerente   con   le
disposizioni per l'ammortamento  contabile  degli  impianti,  di  cui
all'art. 2426, comma 2, del  codice  civile,  fermo  restando  quanto
previsto dalla normativa fiscale; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE,  che  istituisce  un  quadro  per
l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art.  4
che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della
qualita' delle acque affinche' raggiungano il «buono stato»,  di  cui
ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine
vengano attuate le misure necessarie per «impedire il  deterioramento
dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»; 
  Visto il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il  quale  la  Commissione
europea ha aperto una procedura di indagine  riguardo  alla  corretta
applicazione della direttiva 2000/60/CE; 
  Ritenuto di  dover  ammettere  agli  incentivi  solo  gli  impianti
idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la
produzione elettrica senza  prelievi  aggiuntivi  dai  corpi  idrici,
nonche' quelli la cui concessione di derivazione  sia  conforme  alle
Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante  delle  derivazioni
idriche, approvate con d.d. n. 29/STA  del  13  febbraio  2017,  alle
Linee guida per l'aggiornamento  dei  metodi  di  determinazione  del
deflusso minimo vitale, approvate  con  il  d.d.  n.  30/STA  del  13
febbraio 2017, e alle condizioni di cui all'art.  4,  comma  7  della
direttiva 2000/60/CE, recepita dall'art. 77, comma 10-bis del decreto
legislativo n. 152/06; 
  Ritenuto opportuno, alla luce della esigenza di terzieta'  del  GSE
in  tutte  le  fasi  di  valutazione  dei  progetti  e  gestione  dei
meccanismi di incentivazione, non ammettere agli incentivi progetti e
impianti per i quali  il  GSE  abbia  fornito  contributi,  anche  in
termini di analisi di impatti  ambientali  e  socio-economici,  fatti
salvi quelli per i quali le attivita' di supporto del GSE  sono  rese
disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a  tutte  le
categorie di  soggetti  potenzialmente  interessati  nonche',  tenuto
conto di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio
2009, n. 99, i progetti e gli impianti di  pubbliche  amministrazioni
limitatamente a quelli ammissibili alle procedure di registro; 
  Ritenuto opportuno che anche gli impianti  a  registro  di  potenza
significativa, per la cui  realizzazione  sia  quindi  necessario  un
impegno economico considerevole, siano prestate adeguate  cauzioni  a
garanzia  della  concreta  realizzazione  dei  progetti,  in   misura
tuttavia adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste; 
  Ritenuto, ai fini del presente decreto  e  del  decreto  23  giugno
2016, che gli impianti idroelettrici siano da classificare  ad  acqua
fluente, a bacino o a serbatoio sulla base  dell'effettiva  capacita'
del produttore elettrico di decidere se  l'apporto  idrico  possa,  o
meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno
dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione
della direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione  dell'energia
elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
interno dell'elettricita', e in particolare l'art. 2; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni recante norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2014 recante «Attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 sulla  disciplina  dei  controlli  e  delle  sanzioni  in
materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del  Gestore
dei  servizi  energetici  GSE  S.p.a.»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre
2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei  costi
sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le  attivita'
di  gestione,  verifica  e  controllo,  inerenti  i   meccanismi   di
incentivazione   e   di   sostegno   delle   fonti   rinnovabili    e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31
dicembre 2014, n. 302  (nel  seguito  decreto  24  dicembre  2014)  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  6  novembre
2014  avente  ad  oggetto  «Rimodulazione  degli  incentivi  per   la
produzione  di  elettricita'  da  fonti   rinnovabili   diverse   dal
fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di  cui
all'art. 1, comma 3, del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito con modificazioni, in legge 21  febbraio  2014,  n.  9»  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268; 
  Visto il parere n. 591/2018/EFR dell'ARERA,  reso  il  20  novembre
2018; 
  Ritenute particolarmente meritevoli di considerazione  le  proposte
dell'ARERA in merito a: 
    a) esigenza, per poter raggiungere gli sfidanti  obiettivi  2030,
di prima identificare le aree del  territorio  in  cui  e'  possibile
realizzare impianti di produzione, coinvolgendo gli enti autorizzanti
e i gestori  di  rete,  e  poi  definire  i  contingenti  da  mettere
all'asta,   eventualmente   differenziati   per   area    geografica,
indirizzando gli operatori a sviluppare iniziative dove esse  possono
ragionevolmente essere completate in tempi coerenti con gli obiettivi
da raggiungere e minimizzando gli impatti e i costi sul sistema: tale
suggerimento puo' trovare utile collocazione  nell'ambito  del  piano
energia clima; 
    b) esigenza  di  valorizzare  le  integrali  ricostruzioni  degli
impianti, alla luce del fatto che, in alcuni casi, tali impianti sono
collocati in aree  ad  elevata  potenziale:  pure  tale  tema,  delle
considerate le previsioni dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito  con  modificazioni,  in  legge  21
febbraio 2014, n. 9, puo' essere collocato nel piano energia e clima; 
    c) adeguare le previsioni sui  contratti  di  lungo  termine  per
tener conto della prevedibile complessita' degli stessi contratti; 
    d) valorizzare taluni suggerimenti sugli aggregati di impianti; 
  Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del  20
dicembre 2018; 
  Considerato  opportuno  accogliere  le  proposte  della  Conferenza
unificata relative a: 
    a) maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo; 
    b) maggiore attenzione a rifacimenti; 
    c) maggior  tempo  per  l'entrata  in  esercizio  degli  impianti
ammessi  nelle  graduatorie  prima  che  scatti  la  riduzione  della
tariffa; 
    d) chiarimenti sugli aggregati di impianti; 
    e) ammissione ai meccanismi di incentivazione degli impianti  che
hanno iniziato i lavori se sono risultati idonei ma in posizione  non
utili nelle graduatorie delle procedure del 2016, sempreche'  entrino
in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile  nelle
graduatorie redatte ai sensi del  presente  decreto,  ferma  restando
l'approvazione comunitaria; 
    f)  contrasto  al  frazionamento   delle   particelle   catastali
finalizzato alla realizzazione di distinti impianti; 
    g) chiarimenti sull'utilizzo di componenti rigenerati; 
  Ritenuto non opportuno accogliere  le  richieste  della  Conferenza
unificata in merito a: 
    a)   ulteriore   estensione   del   perimetro   degli    impianti
idroelettrici da ammettere agli incentivi, in ragione del  persistere
delle esigenze di tutela dei corpi  idrici,  anche  alla  luce  della
procedura  di  indagine  comunitaria  di  cui  al   caso   EU   Pilot
6011/14/ENVI; 
    b)  ammissione  della  geotermia  tradizionale  agli   incentivi,
relativamente alla quale si continua  a  ritenere  che  debba  essere
trattata nell'ambito di uno specifico provvedimento relativo a  fonti
e tecnologie che presentano significativi elementi di  innovativita',
e cio' anche alla luce del considerando 46 della direttiva  2018/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11  dicembre  2018  sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili,  in  base  al
quale, tenuto conto del fatto che, a  seconda  delle  caratteristiche
geologiche  di  una  determinata  zona,  la  produzione  di   energia
geotermica puo' generare gas a effetto serra  e  altre  sostanze  dai
liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del  sottosuolo,
che sono nocive per la salute e l'ambiente, e che, di conseguenza, la
stessa Commissione  europea  dovrebbe  facilitare  esclusivamente  la
diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale  e  dalle
ridotte emissioni di gas a effetto  serra  rispetto  alle  fonti  non
rinnovabili; 
  Considerato il confronto con la Commissione europea ai  fini  della
verifica di compatibilita' del presente decreto con le linee guida in
materia di aiuti di Stato per l'energia  e  l'ambiente  di  cui  alla
comunicazione CE; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2019) 4498  final
del 14 giugno 2019, con la quale la medesima Commissione ha deciso di
non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento,  in
quanto considerato  compatibile  con  il  mercato  interno  ai  sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea; 
  Considerato, ai fini di quanto previsto dall'art. 24, comma 5,  del
decreto  legislativo  n.  28/2011,  che  nell'ambito   del   presente
provvedimento non sussistono profili di competenza del Ministro delle
politiche agricole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei  2020
e 2030, ha  la  finalita'  di  sostenere  la  produzione  di  energia
elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili  indicati  in
allegato 1, attraverso la definizione di  incentivi  e  modalita'  di
accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita',
sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura  adeguata
al perseguimento degli obiettivi nazionali e con  modalita'  conformi
alle Linee guida in  materia  di  aiuti  di  Stato  per  l'energia  e
l'ambiente  di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
(2014/C 200/01). 
  2. L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure  di
cui al presente decreto cessa al raggiungimento della  prima  fra  le
seguenti date: 
    a) la data di chiusura dell'ultima procedura  prevista  dall'art.
4; 
    b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo
indicativo annuo medio  degli  incentivi  di  5,8  miliardi  di  euro
l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27,  comma  2,
del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i  costi  dell'energia
da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto. 
  3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera  b),  e'
comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base  degli
elementi forniti dal GSE. 
  4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi  agli  impianti
iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle
procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto. 
  5. Con altri decreti sono stabiliti gli  incentivi  e  le  relative
modalita' di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1.