IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione
della direttiva 2009/28/CE, e in particolare l'art. 24, come
modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che
definisce modalita' e criteri per l'incentivazione dell'energia
elettrica da fonte rinnovabile;
Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea
recante «disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (di seguito anche: la
comunicazione CE) che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre
2020, recante le condizioni alle quali gli aiuti possono essere
considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato sull'Unione europea;
Considerato che, in base alla comunicazione CE, gli aiuti sono
compatibili se agevolano il perseguimento degli obiettivi dell'Unione
senza alterare le condizioni degli scambi, anzi contribuendo al
funzionamento piu' efficiente del mercato, e che le condizioni
generali per la concessione di aiuti al funzionamento a favore
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere riassunte
nei seguenti punti:
a) gli aiuti dovranno essere concessi nell'ambito di una
procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti
e non discriminatori, e aperta a tutti i produttori di energia
elettrica da fonti rinnovabili, con deroga per gli impianti con una
potenza elettrica inferiore a 1 MW con eventuale eccezione per gli
impianti eolici con una capacita' installata di energia elettrica
fino a 6 MW o con 6 unita' di produzione;
b) in linea di principio, al fine di limitare gli effetti
distorsivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere
aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunita'
dell'energia;
c) nel concedere aiuti per la produzione di energia
idroelettrica, gli Stati membri dovranno rispettare la direttiva
2000/60/CE e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 7, che definisce i
criteri per l'ammissibilita' di nuove modifiche relative ai corpi
idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi sui sistemi
idrici e sulla biodiversita';
Visto il pacchetto per l'energia pulita (Clean Energy Package)
presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016 ai fini
dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre
2014 che, sotto la presidenza italiana, ha stabilito gli obiettivi al
2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed
efficienza energetica, richiamando al contempo la necessita' di
costruire un'Unione dell'energia che assicuri un'energia accessibile
dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile;
Visti i primi esiti del confronto in sede europea sul pacchetto
energia pulita, in base ai quali gli obiettivi al 2030 sulle fonti
rinnovabili e sull'efficienza energetica sono stati ulteriormente
rafforzati rispetto alle proposte del 2014;
Visto il decreto 10 novembre 2017 di approvazione della Strategia
energetica nazionale (di seguito anche: SEN) emanato dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
Considerato che la SEN e' stata predisposta a seguito di un ampio
processo di consultazione nel cui ambito sono stati svolti audizioni
parlamentari e confronti con altre Amministrazioni dello Stato e con
le regioni, e ascoltate le posizioni di associazioni, imprese,
organismi pubblici, cittadini, esponenti del mondo universitario;
Visto il decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante
incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
diverse dal fotovoltaico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
giugno 2016, n. 150 (nel seguito decreto 23 giugno 2016);
Considerato che l'attuazione del decreto 23 giugno 2016 ha
evidenziato quanto segue:
1) per l'asta eolico on shore, offerte al massimo ribasso da
parte di tutti gli aggiudicatari, con ulteriori margini di riduzione
dei costi, mentre per altre tecnologie non vi e' stata alcuna
aggiudicazione, quale il solare termodinamico, ovvero scarsa
partecipazione;
2) per i registri, ampia partecipazione per idroelettrico ed
eolico, che hanno saturato i contingenti con offerte di riduzione
della tariffa base, indicatore di una conseguente possibilita' di
ridurre le tariffe incentivanti e di una potenziale liquidita' di
aste svolte a partire da 1 MW; superamento del contingente e offerte
in riduzione anche per il geotermoelettrico innovativo che tuttavia,
analogamente al solare termodinamico, presenta peculiari complessita'
negli iter autorizzativi; saturazione del contingente per le fonti
biologiche con prevalente partecipazione di biomasse e biogas e
scarsa propensione ad accettare la tariffa pari al 90% di quella
base;
3) per l'accesso diretto, domande significativamente elevate,
soprattutto per l'eolico; cio' suggerisce la possibilita' di ridurre
gli incentivi e, ai fini di un piu' efficace controllo della spesa,
di superare questo meccanismo;
Valutata, alla luce degli esiti sopra richiamati, l'efficacia che
potra' avere l'estensione delle procedure competitive di accesso agli
incentivi per impianti di potenza a partire da 1 MW, nonche' la
possibilita' di ridurre gli incentivi e di estendere a tutti i tipi
di impianti strumenti di piu' efficace controllo della spesa, quali
aste e registri;
Ritenuto alla luce degli esiti del decreto 23 giugno 2016:
a) di distinguere regimi differenziati di sostegno, oggetto di
distinti decreti con riferimento, rispettivamente, a:
i. fonti e tecnologie mature e con costi prevalentemente fissi
bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione, quali eolico
onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico, gas residuati dei
processi di depurazione;
ii. fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di
innovativita' nel contesto nazionale con costi fissi ancora elevati o
tempi maggiori di sviluppo, ovvero che hanno costi elevati di
esercizio; rientrano in tale seconda categoria: eolico off shore,
energia oceanica, biomasse, biogas e solare termodinamico, geotermia,
ivi inclusa la geotermia convenzionale, alla luce del carattere
innovativo delle tecniche per l'abbattimento delle emissioni;
b) di ammettere ai meccanismi di incentivazione il solare
fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di potenza fino a 20 kW che
possono accedere alle detrazioni fiscali, considerando il drastico
calo dei costi registrato negli ultimi anni e l'elevato potenziale
sfruttabile;
c) di promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o
di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili;
Considerato che, anche per gli impianti per i quali la
comunicazione CE non prevede il ricorso a procedure di gara, l'art.
24 del decreto legislativo n. 28/2011 indica come criterio per la
definizione degli incentivi lo stimolo alla riduzione dei costi;
Ritenuto pertanto:
a) di utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le tipologie
di impianti e le offerte con potenza pari o superiore a 1 MW;
b) di prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti di
potenza e le offerte inferiori a 1 MW, utilizzando come criteri di
priorita' dapprima il rispetto di taluni requisiti di tutela
ambientale e poi la maggiore riduzione percentuale offerta sulla
tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa per fonte e
scaglioni di potenza;
Considerato che lo svolgimento di aste tecnologicamente neutre
avrebbe un esito non ottimale cui non e' possibile ovviare in sede di
messa a punto della procedura, e cio' con riferimento, in
particolare, alla necessita' di diversificazione, in quanto le
diverse strutture di costo delle varie tecnologie potrebbero condurre
alla esclusione dalle graduatorie di alcune fonti e tecnologie;
Ritenuto non opportuno incentivare la produzione di energia
elettrica da gas di discarica, sia in quanto sussiste l'obbligo di
smaltimento con priorita' con uso energetico, sia per evitare un
indiretto incentivo alla collocazione di rifiuti in discarica;
Considerato pertanto di prevedere aste suddivise per i seguenti
gruppi di tecnologie:
a) eolico onshore e fotovoltaico, che hanno evidenziato una piu'
marcata capacita' di riduzione dei costi e che hanno strutture e
livelli di costi tali da poter competere o anche integrarsi nelle
offerte;
b) idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione, che
presentano strutture di costo simili a eolico onshore e fotovoltaico
ma una capacita' di compressione dei costi meno marcata e potenziali
di sviluppo piu' limitati;
Ritenuto di dover prevedere meccanismi di riallocazione e
ridistribuzione della potenza, al fine di massimizzare la
realizzazione degli impianti e assicurare livelli minimi di
differenziazione per fonti;
Considerato di dover introdurre contingenti di potenza tali da
consentire una produzione aggiuntiva di energia da fonte rinnovabile
stimabile in 12 TWh, in grado di raggiungere con un margine di
sicurezza gli obiettivi nazionali al 2020;
Ritenuto opportuno che, fatti salvi gli impianti che optano per la
tariffa onnicomprensiva ove prevista, le tariffe siano del tipo «a
due vie», per cui si riconosce al produttore la differenza tra la
tariffa spettante determinata con il presente decreto e il prezzo
dell'energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia
positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti
negativa, il produttore e' tenuto a restituire la differenza;
Visto l'art. 24, comma 5, lettera f) punto ii, del decreto
legislativo n. 28/2011, in base al quale le tariffe definite da un
nuovo decreto attuativo del medesimo comma 5, relative a impianti
diversi da quelli ad asta, si applicano agli impianti che entrano in
esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto attuativo; conseguentemente, agli impianti che
entrano in esercizio entro un anno dalla stessa data si applicano le
tariffe del precedente decreto attuativo, nell'ambito delle
condizioni stabilite dal nuovo decreto;
Ritenuto che la predetta disposizione dell'art. 24, comma 5, del
decreto legislativo n. 28/2011 sia da applicare limitatamente a
configurazioni e tecnologie e condizioni di accesso previste nel
precedente decreto di incentivazione del 2016, al netto quindi della
tecnologia fotovoltaica per la quale non e' rinvenibile una simile
disciplina, in linea con i costi aggiornati della suddetta
tecnologia;
Ritenuto opportuno promuovere la realizzazione di impianti
fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in
eternit o comunque contenenti amianto (cd premio amianto), con la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, in quanto gli
ambiziosi obiettivi sulle rinnovabili richiedono e suggeriscono
l'utilizzo di superficie gia' impegnate per altri usi, a partire da
quelle su cui l'installazione del fotovoltaico puo' fornire anche un
vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e
ambientali;
Considerato che, nell'ambito dei previgenti decreti di
incentivazione del fotovoltaico, la maggior parte degli interventi
aventi diritto al premio amianto e' stata realizzata nelle classi di
potenza inferiore a 1 MW;
Ritenuto opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa
di cui al decreto 23 giugno 2016, basato sul contatore del costo
indicativo degli incentivi;
Ritenuto opportuno che il GSE esamini la completezza e adeguatezza
delle informazioni contenute nella documentazione per la
partecipazione alle procedure, preventivamente alla pubblicazione
delle graduatorie delle aste e dei registri, per contenere il rischio
di contenzioso e dare maggiori certezza e stabilita' alle medesime
graduatorie, considerando anche le criticita' evidenziate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con
segnalazione AS1396 del 12 giugno 2017 e fermo restando la facolta'
di successiva verifica della medesima documentazione;
Ritenuto opportuno promuovere, accanto ai tradizionali regimi di
sostegno, meccanismi per favorire la compravendita dell'energia verde
mediante contratti di lungo termine, riferita a nuove iniziative che
potranno essere finanziate facendo ricorso esclusivamente ai predetti
strumenti di mercato, anche tenendo conto dei segnali di prezzo che
potranno provenire dal sistema delle aste;
Considerato che il tema degli sbilanciamenti imputabili agli
impianti da fonti rinnovabili e' oggetto di regolazione
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (di
seguito anche: ARERA);
Considerato che la durata dell'incentivo riconosciuto alla
produzione da fonti rinnovabili deve essere coerente con le
disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui
all'art. 2426, comma 2, del codice civile, fermo restando quanto
previsto dalla normativa fiscale;
Vista la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art. 4
che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della
qualita' delle acque affinche' raggiungano il «buono stato», di cui
ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine
vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento
dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;
Visto il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il quale la Commissione
europea ha aperto una procedura di indagine riguardo alla corretta
applicazione della direttiva 2000/60/CE;
Ritenuto di dover ammettere agli incentivi solo gli impianti
idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la
produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici,
nonche' quelli la cui concessione di derivazione sia conforme alle
Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni
idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, alle
Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del
deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13
febbraio 2017, e alle condizioni di cui all'art. 4, comma 7 della
direttiva 2000/60/CE, recepita dall'art. 77, comma 10-bis del decreto
legislativo n. 152/06;
Ritenuto opportuno, alla luce della esigenza di terzieta' del GSE
in tutte le fasi di valutazione dei progetti e gestione dei
meccanismi di incentivazione, non ammettere agli incentivi progetti e
impianti per i quali il GSE abbia fornito contributi, anche in
termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, fatti
salvi quelli per i quali le attivita' di supporto del GSE sono rese
disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le
categorie di soggetti potenzialmente interessati nonche', tenuto
conto di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio
2009, n. 99, i progetti e gli impianti di pubbliche amministrazioni
limitatamente a quelli ammissibili alle procedure di registro;
Ritenuto opportuno che anche gli impianti a registro di potenza
significativa, per la cui realizzazione sia quindi necessario un
impegno economico considerevole, siano prestate adeguate cauzioni a
garanzia della concreta realizzazione dei progetti, in misura
tuttavia adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste;
Ritenuto, ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno
2016, che gli impianti idroelettrici siano da classificare ad acqua
fluente, a bacino o a serbatoio sulla base dell'effettiva capacita'
del produttore elettrico di decidere se l'apporto idrico possa, o
meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita', e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2014 recante «Attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in
materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore
dei servizi energetici GSE S.p.a.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre
2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi
sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attivita'
di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2014, n. 302 (nel seguito decreto 24 dicembre 2014) e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre
2014 avente ad oggetto «Rimodulazione degli incentivi per la
produzione di elettricita' da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui
all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9» e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268;
Visto il parere n. 591/2018/EFR dell'ARERA, reso il 20 novembre
2018;
Ritenute particolarmente meritevoli di considerazione le proposte
dell'ARERA in merito a:
a) esigenza, per poter raggiungere gli sfidanti obiettivi 2030,
di prima identificare le aree del territorio in cui e' possibile
realizzare impianti di produzione, coinvolgendo gli enti autorizzanti
e i gestori di rete, e poi definire i contingenti da mettere
all'asta, eventualmente differenziati per area geografica,
indirizzando gli operatori a sviluppare iniziative dove esse possono
ragionevolmente essere completate in tempi coerenti con gli obiettivi
da raggiungere e minimizzando gli impatti e i costi sul sistema: tale
suggerimento puo' trovare utile collocazione nell'ambito del piano
energia clima;
b) esigenza di valorizzare le integrali ricostruzioni degli
impianti, alla luce del fatto che, in alcuni casi, tali impianti sono
collocati in aree ad elevata potenziale: pure tale tema, delle
considerate le previsioni dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21
febbraio 2014, n. 9, puo' essere collocato nel piano energia e clima;
c) adeguare le previsioni sui contratti di lungo termine per
tener conto della prevedibile complessita' degli stessi contratti;
d) valorizzare taluni suggerimenti sugli aggregati di impianti;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20
dicembre 2018;
Considerato opportuno accogliere le proposte della Conferenza
unificata relative a:
a) maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo;
b) maggiore attenzione a rifacimenti;
c) maggior tempo per l'entrata in esercizio degli impianti
ammessi nelle graduatorie prima che scatti la riduzione della
tariffa;
d) chiarimenti sugli aggregati di impianti;
e) ammissione ai meccanismi di incentivazione degli impianti che
hanno iniziato i lavori se sono risultati idonei ma in posizione non
utili nelle graduatorie delle procedure del 2016, sempreche' entrino
in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle
graduatorie redatte ai sensi del presente decreto, ferma restando
l'approvazione comunitaria;
f) contrasto al frazionamento delle particelle catastali
finalizzato alla realizzazione di distinti impianti;
g) chiarimenti sull'utilizzo di componenti rigenerati;
Ritenuto non opportuno accogliere le richieste della Conferenza
unificata in merito a:
a) ulteriore estensione del perimetro degli impianti
idroelettrici da ammettere agli incentivi, in ragione del persistere
delle esigenze di tutela dei corpi idrici, anche alla luce della
procedura di indagine comunitaria di cui al caso EU Pilot
6011/14/ENVI;
b) ammissione della geotermia tradizionale agli incentivi,
relativamente alla quale si continua a ritenere che debba essere
trattata nell'ambito di uno specifico provvedimento relativo a fonti
e tecnologie che presentano significativi elementi di innovativita',
e cio' anche alla luce del considerando 46 della direttiva 2018/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in base al
quale, tenuto conto del fatto che, a seconda delle caratteristiche
geologiche di una determinata zona, la produzione di energia
geotermica puo' generare gas a effetto serra e altre sostanze dai
liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del sottosuolo,
che sono nocive per la salute e l'ambiente, e che, di conseguenza, la
stessa Commissione europea dovrebbe facilitare esclusivamente la
diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale e dalle
ridotte emissioni di gas a effetto serra rispetto alle fonti non
rinnovabili;
Considerato il confronto con la Commissione europea ai fini della
verifica di compatibilita' del presente decreto con le linee guida in
materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla
comunicazione CE;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2019) 4498 final
del 14 giugno 2019, con la quale la medesima Commissione ha deciso di
non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in
quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Considerato, ai fini di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del
decreto legislativo n. 28/2011, che nell'ambito del presente
provvedimento non sussistono profili di competenza del Ministro delle
politiche agricole;
Decreta:
Art. 1
Finalita' ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020
e 2030, ha la finalita' di sostenere la produzione di energia
elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in
allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalita' di
accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita',
sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata
al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalita' conformi
alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e
l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea
(2014/C 200/01).
2. L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure di
cui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le
seguenti date:
a) la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'art.
4;
b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo
indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro
l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2,
del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell'energia
da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto.
3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), e'
comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base degli
elementi forniti dal GSE.
4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti
iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle
procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.
5. Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative
modalita' di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1.