IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, e in particolare l'art. 24, come modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che definisce modalita' e criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile; Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante «disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (di seguito anche: la comunicazione CE) che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020, recante le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sull'Unione europea; Considerato che, in base alla comunicazione CE, gli aiuti sono compatibili se agevolano il perseguimento degli obiettivi dell'Unione senza alterare le condizioni degli scambi, anzi contribuendo al funzionamento piu' efficiente del mercato, e che le condizioni generali per la concessione di aiuti al funzionamento a favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere riassunte nei seguenti punti: a) gli aiuti dovranno essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, e aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, con deroga per gli impianti con una potenza elettrica inferiore a 1 MW con eventuale eccezione per gli impianti eolici con una capacita' installata di energia elettrica fino a 6 MW o con 6 unita' di produzione; b) in linea di principio, al fine di limitare gli effetti distorsivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunita' dell'energia; c) nel concedere aiuti per la produzione di energia idroelettrica, gli Stati membri dovranno rispettare la direttiva 2000/60/CE e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilita' di nuove modifiche relative ai corpi idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi sui sistemi idrici e sulla biodiversita'; Visto il pacchetto per l'energia pulita (Clean Energy Package) presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016 ai fini dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 che, sotto la presidenza italiana, ha stabilito gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, richiamando al contempo la necessita' di costruire un'Unione dell'energia che assicuri un'energia accessibile dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile; Visti i primi esiti del confronto in sede europea sul pacchetto energia pulita, in base ai quali gli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica sono stati ulteriormente rafforzati rispetto alle proposte del 2014; Visto il decreto 10 novembre 2017 di approvazione della Strategia energetica nazionale (di seguito anche: SEN) emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Considerato che la SEN e' stata predisposta a seguito di un ampio processo di consultazione nel cui ambito sono stati svolti audizioni parlamentari e confronti con altre Amministrazioni dello Stato e con le regioni, e ascoltate le posizioni di associazioni, imprese, organismi pubblici, cittadini, esponenti del mondo universitario; Visto il decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n. 150 (nel seguito decreto 23 giugno 2016); Considerato che l'attuazione del decreto 23 giugno 2016 ha evidenziato quanto segue: 1) per l'asta eolico on shore, offerte al massimo ribasso da parte di tutti gli aggiudicatari, con ulteriori margini di riduzione dei costi, mentre per altre tecnologie non vi e' stata alcuna aggiudicazione, quale il solare termodinamico, ovvero scarsa partecipazione; 2) per i registri, ampia partecipazione per idroelettrico ed eolico, che hanno saturato i contingenti con offerte di riduzione della tariffa base, indicatore di una conseguente possibilita' di ridurre le tariffe incentivanti e di una potenziale liquidita' di aste svolte a partire da 1 MW; superamento del contingente e offerte in riduzione anche per il geotermoelettrico innovativo che tuttavia, analogamente al solare termodinamico, presenta peculiari complessita' negli iter autorizzativi; saturazione del contingente per le fonti biologiche con prevalente partecipazione di biomasse e biogas e scarsa propensione ad accettare la tariffa pari al 90% di quella base; 3) per l'accesso diretto, domande significativamente elevate, soprattutto per l'eolico; cio' suggerisce la possibilita' di ridurre gli incentivi e, ai fini di un piu' efficace controllo della spesa, di superare questo meccanismo; Valutata, alla luce degli esiti sopra richiamati, l'efficacia che potra' avere l'estensione delle procedure competitive di accesso agli incentivi per impianti di potenza a partire da 1 MW, nonche' la possibilita' di ridurre gli incentivi e di estendere a tutti i tipi di impianti strumenti di piu' efficace controllo della spesa, quali aste e registri; Ritenuto alla luce degli esiti del decreto 23 giugno 2016: a) di distinguere regimi differenziati di sostegno, oggetto di distinti decreti con riferimento, rispettivamente, a: i. fonti e tecnologie mature e con costi prevalentemente fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione, quali eolico onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico, gas residuati dei processi di depurazione; ii. fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovativita' nel contesto nazionale con costi fissi ancora elevati o tempi maggiori di sviluppo, ovvero che hanno costi elevati di esercizio; rientrano in tale seconda categoria: eolico off shore, energia oceanica, biomasse, biogas e solare termodinamico, geotermia, ivi inclusa la geotermia convenzionale, alla luce del carattere innovativo delle tecniche per l'abbattimento delle emissioni; b) di ammettere ai meccanismi di incentivazione il solare fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di potenza fino a 20 kW che possono accedere alle detrazioni fiscali, considerando il drastico calo dei costi registrato negli ultimi anni e l'elevato potenziale sfruttabile; c) di promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili; Considerato che, anche per gli impianti per i quali la comunicazione CE non prevede il ricorso a procedure di gara, l'art. 24 del decreto legislativo n. 28/2011 indica come criterio per la definizione degli incentivi lo stimolo alla riduzione dei costi; Ritenuto pertanto: a) di utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le tipologie di impianti e le offerte con potenza pari o superiore a 1 MW; b) di prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti di potenza e le offerte inferiori a 1 MW, utilizzando come criteri di priorita' dapprima il rispetto di taluni requisiti di tutela ambientale e poi la maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa per fonte e scaglioni di potenza; Considerato che lo svolgimento di aste tecnologicamente neutre avrebbe un esito non ottimale cui non e' possibile ovviare in sede di messa a punto della procedura, e cio' con riferimento, in particolare, alla necessita' di diversificazione, in quanto le diverse strutture di costo delle varie tecnologie potrebbero condurre alla esclusione dalle graduatorie di alcune fonti e tecnologie; Ritenuto non opportuno incentivare la produzione di energia elettrica da gas di discarica, sia in quanto sussiste l'obbligo di smaltimento con priorita' con uso energetico, sia per evitare un indiretto incentivo alla collocazione di rifiuti in discarica; Considerato pertanto di prevedere aste suddivise per i seguenti gruppi di tecnologie: a) eolico onshore e fotovoltaico, che hanno evidenziato una piu' marcata capacita' di riduzione dei costi e che hanno strutture e livelli di costi tali da poter competere o anche integrarsi nelle offerte; b) idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione, che presentano strutture di costo simili a eolico onshore e fotovoltaico ma una capacita' di compressione dei costi meno marcata e potenziali di sviluppo piu' limitati; Ritenuto di dover prevedere meccanismi di riallocazione e ridistribuzione della potenza, al fine di massimizzare la realizzazione degli impianti e assicurare livelli minimi di differenziazione per fonti; Considerato di dover introdurre contingenti di potenza tali da consentire una produzione aggiuntiva di energia da fonte rinnovabile stimabile in 12 TWh, in grado di raggiungere con un margine di sicurezza gli obiettivi nazionali al 2020; Ritenuto opportuno che, fatti salvi gli impianti che optano per la tariffa onnicomprensiva ove prevista, le tariffe siano del tipo «a due vie», per cui si riconosce al produttore la differenza tra la tariffa spettante determinata con il presente decreto e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore e' tenuto a restituire la differenza; Visto l'art. 24, comma 5, lettera f) punto ii, del decreto legislativo n. 28/2011, in base al quale le tariffe definite da un nuovo decreto attuativo del medesimo comma 5, relative a impianti diversi da quelli ad asta, si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto attuativo; conseguentemente, agli impianti che entrano in esercizio entro un anno dalla stessa data si applicano le tariffe del precedente decreto attuativo, nell'ambito delle condizioni stabilite dal nuovo decreto; Ritenuto che la predetta disposizione dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2011 sia da applicare limitatamente a configurazioni e tecnologie e condizioni di accesso previste nel precedente decreto di incentivazione del 2016, al netto quindi della tecnologia fotovoltaica per la quale non e' rinvenibile una simile disciplina, in linea con i costi aggiornati della suddetta tecnologia; Ritenuto opportuno promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto (cd premio amianto), con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, in quanto gli ambiziosi obiettivi sulle rinnovabili richiedono e suggeriscono l'utilizzo di superficie gia' impegnate per altri usi, a partire da quelle su cui l'installazione del fotovoltaico puo' fornire anche un vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e ambientali; Considerato che, nell'ambito dei previgenti decreti di incentivazione del fotovoltaico, la maggior parte degli interventi aventi diritto al premio amianto e' stata realizzata nelle classi di potenza inferiore a 1 MW; Ritenuto opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa di cui al decreto 23 giugno 2016, basato sul contatore del costo indicativo degli incentivi; Ritenuto opportuno che il GSE esamini la completezza e adeguatezza delle informazioni contenute nella documentazione per la partecipazione alle procedure, preventivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle aste e dei registri, per contenere il rischio di contenzioso e dare maggiori certezza e stabilita' alle medesime graduatorie, considerando anche le criticita' evidenziate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con segnalazione AS1396 del 12 giugno 2017 e fermo restando la facolta' di successiva verifica della medesima documentazione; Ritenuto opportuno promuovere, accanto ai tradizionali regimi di sostegno, meccanismi per favorire la compravendita dell'energia verde mediante contratti di lungo termine, riferita a nuove iniziative che potranno essere finanziate facendo ricorso esclusivamente ai predetti strumenti di mercato, anche tenendo conto dei segnali di prezzo che potranno provenire dal sistema delle aste; Considerato che il tema degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili e' oggetto di regolazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito anche: ARERA); Considerato che la durata dell'incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili deve essere coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'art. 2426, comma 2, del codice civile, fermo restando quanto previsto dalla normativa fiscale; Vista la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art. 4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualita' delle acque affinche' raggiungano il «buono stato», di cui ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»; Visto il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il quale la Commissione europea ha aperto una procedura di indagine riguardo alla corretta applicazione della direttiva 2000/60/CE; Ritenuto di dover ammettere agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici, nonche' quelli la cui concessione di derivazione sia conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017, e alle condizioni di cui all'art. 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, recepita dall'art. 77, comma 10-bis del decreto legislativo n. 152/06; Ritenuto opportuno, alla luce della esigenza di terzieta' del GSE in tutte le fasi di valutazione dei progetti e gestione dei meccanismi di incentivazione, non ammettere agli incentivi progetti e impianti per i quali il GSE abbia fornito contributi, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i quali le attivita' di supporto del GSE sono rese disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati nonche', tenuto conto di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i progetti e gli impianti di pubbliche amministrazioni limitatamente a quelli ammissibili alle procedure di registro; Ritenuto opportuno che anche gli impianti a registro di potenza significativa, per la cui realizzazione sia quindi necessario un impegno economico considerevole, siano prestate adeguate cauzioni a garanzia della concreta realizzazione dei progetti, in misura tuttavia adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste; Ritenuto, ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno 2016, che gli impianti idroelettrici siano da classificare ad acqua fluente, a bacino o a serbatoio sulla base dell'effettiva capacita' del produttore elettrico di decidere se l'apporto idrico possa, o meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', e in particolare l'art. 2; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante norme in materia ambientale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 recante «Attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014, n. 302 (nel seguito decreto 24 dicembre 2014) e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 avente ad oggetto «Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricita' da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268; Visto il parere n. 591/2018/EFR dell'ARERA, reso il 20 novembre 2018; Ritenute particolarmente meritevoli di considerazione le proposte dell'ARERA in merito a: a) esigenza, per poter raggiungere gli sfidanti obiettivi 2030, di prima identificare le aree del territorio in cui e' possibile realizzare impianti di produzione, coinvolgendo gli enti autorizzanti e i gestori di rete, e poi definire i contingenti da mettere all'asta, eventualmente differenziati per area geografica, indirizzando gli operatori a sviluppare iniziative dove esse possono ragionevolmente essere completate in tempi coerenti con gli obiettivi da raggiungere e minimizzando gli impatti e i costi sul sistema: tale suggerimento puo' trovare utile collocazione nell'ambito del piano energia clima; b) esigenza di valorizzare le integrali ricostruzioni degli impianti, alla luce del fatto che, in alcuni casi, tali impianti sono collocati in aree ad elevata potenziale: pure tale tema, delle considerate le previsioni dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, puo' essere collocato nel piano energia e clima; c) adeguare le previsioni sui contratti di lungo termine per tener conto della prevedibile complessita' degli stessi contratti; d) valorizzare taluni suggerimenti sugli aggregati di impianti; Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 dicembre 2018; Considerato opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a: a) maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo; b) maggiore attenzione a rifacimenti; c) maggior tempo per l'entrata in esercizio degli impianti ammessi nelle graduatorie prima che scatti la riduzione della tariffa; d) chiarimenti sugli aggregati di impianti; e) ammissione ai meccanismi di incentivazione degli impianti che hanno iniziato i lavori se sono risultati idonei ma in posizione non utili nelle graduatorie delle procedure del 2016, sempreche' entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto, ferma restando l'approvazione comunitaria; f) contrasto al frazionamento delle particelle catastali finalizzato alla realizzazione di distinti impianti; g) chiarimenti sull'utilizzo di componenti rigenerati; Ritenuto non opportuno accogliere le richieste della Conferenza unificata in merito a: a) ulteriore estensione del perimetro degli impianti idroelettrici da ammettere agli incentivi, in ragione del persistere delle esigenze di tutela dei corpi idrici, anche alla luce della procedura di indagine comunitaria di cui al caso EU Pilot 6011/14/ENVI; b) ammissione della geotermia tradizionale agli incentivi, relativamente alla quale si continua a ritenere che debba essere trattata nell'ambito di uno specifico provvedimento relativo a fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovativita', e cio' anche alla luce del considerando 46 della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in base al quale, tenuto conto del fatto che, a seconda delle caratteristiche geologiche di una determinata zona, la produzione di energia geotermica puo' generare gas a effetto serra e altre sostanze dai liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del sottosuolo, che sono nocive per la salute e l'ambiente, e che, di conseguenza, la stessa Commissione europea dovrebbe facilitare esclusivamente la diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale e dalle ridotte emissioni di gas a effetto serra rispetto alle fonti non rinnovabili; Considerato il confronto con la Commissione europea ai fini della verifica di compatibilita' del presente decreto con le linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione CE; Vista la decisione della Commissione europea n. C(2019) 4498 final del 14 giugno 2019, con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Considerato, ai fini di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2011, che nell'ambito del presente provvedimento non sussistono profili di competenza del Ministro delle politiche agricole; Decreta: Art. 1 Finalita' ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalita' di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalita' di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita', sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalita' conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01). 2. L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure di cui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le seguenti date: a) la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'art. 4; b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell'energia da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto. 3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), e' comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base degli elementi forniti dal GSE. 4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto. 5. Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative modalita' di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1.