IL DIRETTORE GENERALE 
                        DELLO SVILUPPO RURALE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale, nonche' un  sostegno  finanziario  per  i
fondi  di  mutualizzazione  per   il   pagamento   di   compensazioni
finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da
avversita' atmosferiche, da epizoozie o  fitopatie,  da  infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi'
un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito  per  il
pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito  di
un drastico calo di reddito; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del  20  novembre
2015,  cosi'  come  risultante  dall'ultima  modifica  approvata  con
decisione C(2018)6758 del 9 ottobre 2018, ed in particolare la misura
17 «Gestione del rischio»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2016, registrato alla Corte dei conti il 7  settembre  2016  -
reg.ne n. 2302, recante il conferimento  dell'incarico  di  direttore
generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio 2017, n. 143, di  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento
recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma  2,  del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  marzo  2018,  n.  2481,  recante
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.  143/2017  ed,  in
particolare, l'art. 1, comma 4, ai sensi  del  quale  alla  Direzione
generale dello  sviluppo  rurale  (DISR)  compete,  tra  l'altro,  la
gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare  la  stipula
di contratti assicurativi agevolati,  per  la  copertura  dei  rischi
climatici sulle coltivazioni  e  le  strutture  aziendali,  i  rischi
parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche  e  lo
smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; 
  Considerato, inoltre  che  il  sopracitato  decreto  7  marzo  2018
individua la Direzione generale dello  sviluppo  rurale  (DISR)  come
Autorita' di gestione  delle  misure  nazionali  di  sviluppo  rurale
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158,  cosi'  come
modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104, recante
disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei
fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di  cui
all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del  regolamento  (UE)
n. 1305/2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali  e  del  turismo  del  21  gennaio  2019,   in   corso   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con
il quale e' stato approvato  il  piano  di  gestione  dei  rischi  in
agricoltura 2019; 
  Visto in particolare, l'art. 19, comma 1, del  sopracitato  decreto
del 21 gennaio 2019 che fissa  il  termine  di  sottoscrizione  delle
coperture mutualistiche  per  lo  strumento  di  stabilizzazione  del
reddito al 31 marzo 2019; 
  Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 19, comma 2, «nel  caso
in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma  1  per
cause impreviste e non prevedibili, con decreto del  direttore  della
Direzione generale dello sviluppo rurale gli  stessi  possono  essere
differiti per il tempo  strettamente  necessario  a  consentire  agli
agricoltori  la  stipula  delle  coperture   mutualistiche   per   la
stabilizzazione del reddito»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
recante procedure attuative per il riconoscimento  e  la  revoca  dei
soggetti gestori  di  cui  al  succitato  decreto  5  maggio  2016  e
successive modificazioni; 
  Considerato che, come primo anno di attivazione della misura, anche
a seguito della recente approvazione dei decreti 31 gennaio 2019 e  7
febbraio 2019 citati, per consentire agli agricoltori interessati  di
sottoscrivere  le  coperture  mutualistiche  per  lo   strumento   di
stabilizzazione  del  reddito  si  ritiene  necessario  differire  il
termine stabilito all'art. 19, comma 1, del decreto 21  gennaio  2019
al 31 maggio 2019; 
  Considerato che un differimento dei termini di sottoscrizione delle
coperture mutualistiche agevola  la  partecipazione  da  parte  degli
agricoltori al nuovo strumento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento termini sottoscrizione delle coperture mutualistiche per
  lo strumento di stabilizzazione del reddito 
 
  1. Il termine di sottoscrizione delle coperture  mutualistiche  per
lo strumento di stabilizzazione del reddito di cui all'art. 19, comma
1,  del  decreto  21  gennaio  2019  richiamato  nelle  premesse,  e'
differito al 31 maggio 2019. 
  Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 marzo 2019 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-273