Per  il  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita' medicinale KYMRIAH (tisagenlecleucel) -  autorizzata  con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  Europea  con  la
decisione del 23/08/2018 ed inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri: 
  EU/1/18/1297/001- 1,2 x 10^6 - 6,0 x  10^8  cellule  T  vitali  CAR
positive - dispersione per infusione - uso endovenoso  -  sacche  per
infusione in etilene vinil acetato (EVA) - 10-50 ml 
  Titolare A.I.C.: 
  Novartis Europharm Limited - Vista Building  -  Elm  Park,  Merrion
Road - Dublin 4 - Irlanda 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale tra   Agenzia    e    titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale  n.  156  del  7  luglio  2006  contenente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  227  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto, in particolare, il comma  33-ter  del  citato  art.  48  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  in  materia  di  medicinali
soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei  registri  di
monitoraggio presso l'AIFA; 
  Vista la domanda protocollata in data 6 luglio 2018 con la quale la
ditta Novartis Europharm Limited ha chiesto  la  classificazione,  ai
fini    della    rimborsabilita'     del     medicinale     «Kymriah»
(tisagenlecleucel); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica, da ultimo, nella riunione del 5-8 marzo 2019; 
  Vista la determina n. 50162/2019  del  6  maggio  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  116  del  20
maggio 2019, relativa alla classificazione del  medicinale  «Kymriah»
ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8  novembre  2012,  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso, da ultimo,
nella seduta del 3 luglio 2019; 
  Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto  2019  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente l'approvazione della specialita' medicinale oggetto della
presente determina  ai  fini  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  e  rimborsabilita'  da  parte   del   Servizio   sanitario
nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale KYMRIAH  (tisagenlecleucel)  nella  confezione  sotto
indicata e' classificato come segue: 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Kymriah» e' indicato per il trattamento di: 
        Pazienti pediatrici e giovani adulti fino a venticinque  anni
di eta' con leucemia linfoblastica acuta (LLA) a  cellule  B  che  e'
refrattaria, in recidiva post-trapianto  o  in  seconda  o  ulteriore
recidiva. 
        Pazienti adulti  con  linfoma  diffuso  a  grandi  cellule  B
(DLBCL) in recidiva o refrattario dopo due o piu'  linee  di  terapia
sistemica. 
  Confezione 
    1,2 x 10^6  -  6,0  x  10^8  cellule  T  vitali  CAR  positive  -
dispersione per infusione - uso endovenoso - sacche per infusione  in
etilene vinil acetato (EVA) - 10-50 ml 
  A.I.C. n. 046996017/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 320.000,00; 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 528.128,00. 
  Dall'attribuzione del requisito dell'innovazione  terapeutica,  per
entrambe le indicazioni, consegue: 
    l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi oncologici; 
    i benefici economici previsti dall'art. 1, comma 401, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017); 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, del decreto-legge
n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012); 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'Accordo,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  tra  il  Governo,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sull'accesso ai
farmaci innovativi, sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep.  atti
n. 197/CSR). 
  L'attribuzione del requisito dell'innovazione  terapeutica  ha  una
validita' di dodici mesi. 
  Per l'indicazione DLBCL e' previsto  uno  sconto  obbligatorio  sul
prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture sanitarie  pubbliche,
ivi comprese  le  strutture  sanitarie  private  accreditate  con  il
Servizio  sanitario  nazionale,  e   una   modalita'   di   pagamento
condizionato (payment at results)  all'infusione,  a sei  e  a dodici
mesi, come da condizioni negoziali. 
  Per l'indicazione  LLA  e'  prevista  una  modalita'  di  pagamento
condizionato (payment at results) all'infusione, a  sei  e  a  dodici
mesi, come da condizioni negoziali. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda di raccolta dati informatizzata
di arruolamento che indica i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti,  le  prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale dell'Agenzia: 
    http://www.aifa.gov.it/content/lista-aggiornata-dei-registri-e-de
i-piani-terapeutici-web-based. 
    I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  Validita' del contratto: diciotto mesi.