IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302,
S.O.) che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli
investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che
non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno
2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per
l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di
opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
Visto l'art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
che testualmente prevede: «All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 148-bis. Le
disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi
da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854
a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017»;
Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che
prevede: «Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di
contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del
15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del
contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla
tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad
eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla
stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero
l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene
chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per
ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere
inserite in uno strumento programmatorio; b) ciascun comune puo'
inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i
comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro
per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di
5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000
abitanti; c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di
investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del
Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalita' per la
trasmissione delle domande.;
Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 che stabilisce: «L'ammontare del contributo
attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15 novembre
dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di
priorita': a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di
strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli
edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui
alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste pervenute
superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e'
effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del
risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata,
rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del
penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando,
comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della
quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta'
delle risorse disponibili.»;
Visto il successivo comma 142 del citato art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 che dispone: «Le informazioni di cui al comma
141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro
generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le
richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di
presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata
banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere
b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122
del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai
sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo
certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero
dell'interno.»;
Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati
richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo
da assegnare nelle modalita' previste dal comma 140 e seguenti della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione da
utilizzare, nonche' le modalita' di trasmissione che gli enti
interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale
predetto per l'anno 2020;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Comuni richiedenti il contributo
1. Hanno facolta' di richiedere i contributi per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, previsti dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 e commi dal 140 al 142 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, i comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui
all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la
realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da
altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'intemo
- Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i
termini di cui all'art. 3.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo
di:
a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000
abitanti;
b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000
abitanti;
c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti