Con il presente provvedimento si emanano disposizioni in materia
adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e
del finanziamento del terrorismo.
Le disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa
europea, a:
a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela
(in particolare, cfr. articoli 17-30) del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) n. 2015/849
(cd. quarta direttiva antiriciclaggio);
b) gli orientamenti congiunti delle autorita' di vigilanza
europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18,
paragrafo 4, della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. quarta direttiva
antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata
verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli
istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel
valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni
occasionali (1) .
Le disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase
di consultazione pubblica.
Le previsioni del decreto antiriciclaggio e degli orientamenti
congiunti recepite dalle disposizioni sono caratterizzate da un
notevole grado di dettaglio. Pertanto, in considerazione dei
ristretti margini di discrezionalita' lasciati alla disciplina
secondaria, non e' stata condotta, ai sensi dell'art. 3 del
provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010, un'analisi di
impatto formalizzata.
Le disposizioni sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia,
unitamente al presente provvedimento, al resoconto della
consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le
disposizioni saranno altresi' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Le disposizioni entreranno in vigore
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta.
I destinatari si adeguano alle disposizioni a partire dal 1°
gennaio 2020. In relazione ai clienti acquisiti prima dell'entrata in
vigore delle disposizioni per i quali la disciplina previgente al
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabiliva forme di
esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, la Banca d'Italia si
attende che siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non
oltre il 30 giugno 2020, i dati e i documenti identificativi
eventualmente mancanti.
Roma, 30 luglio 2019
Il Governatore: Visco
(1) Gli orientamenti congiunti sono disponibili al seguente link:
https://eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on
+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf