IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  Visto in particolare, l'art. 139, comma  5,  del  predetto  Codice,
novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del  quale  gli
importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve
entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei
veicoli a motore e dei natanti, indicati nel  comma  1  del  medesimo
articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  in   misura   corrispondente   alla   variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di  operai
ed impiegati, accertata dall'ISTAT; 
  Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 124 del 29 maggio 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in  data  9
gennaio 2019, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5,  del  Codice,
con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma  1,  sono
stati da ultimo aggiornati alla  variazione  del  sopracitato  indice
ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2018; 
  Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 9 gennaio 2019,  applicando
la maggiorazione dello 0,9%  pari  alla  variazione  percentuale  del
predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal mese di aprile 2019, gli  importi  indicati  nel
comma 1, dell'art. 139  del  Codice  delle  assicurazioni  private  e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019,
sono aggiornati nelle seguenti misure: 
    ottocentoquattordici euro  e  ventisette  centesimi,  per  quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
    quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b). 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 luglio 2019 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio