IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP dei vini «Recioto della
Valpolicella» e il relativo documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare
di produzione della predetta DOP;
Vista la documentata domanda presentata, per il tramite della
Regione Veneto, dal «Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella»
con sede in San Pietro in Cariano (VR), intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione dei della DOCG dei vini
«Recioto della Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata
proposta di modifica;
Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE n. 607/2009, e'
stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10, e, in particolare, e' stato acquisito il parere favorevole
del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge
12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 7 maggio 2019;
Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette
modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche ordinarie» e
per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si
e' ritenuto necessario pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana la proposta di modifica in questione per un
periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni;
Atteso che, a seguito della pubblicazione della proposta di
modifica nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019, entro il
predetto termine di trenta giorni, sono pervenute, da parte del
citato Consorzio di tutela e di alcune aziende vitivinicole
interessate alla DOP in questione, delle osservazioni alla citata
proposta di modifica del disciplinare;
Atteso che le predette osservazioni sono risultate di carattere
formale e migliorative del testo del disciplinare e come tali, non
sussistendo i presupposti per dar luogo alla convocazione di apposite
conferenze di servizi ai sensi dell'art. 8, comma 2, del richiamato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, sono state definite e recepite
da questo Ministero, effettuando in tal senso specifiche
comunicazioni ai soggetti istanti;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del
regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019
sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le
«modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto della
Valpolicella»;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del
disciplinare di produzione in questione, nonche' alla comunicazione
delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il
sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par.
1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019 GAB del 1° agosto
2019, con la quale sono state fornite indicazioni al fine di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e, in
particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali,
i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati, per
un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, «a svolgere le
attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate
negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione alle relative
direttive.»;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto della
Valpolicella», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7
marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche
ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Recioto della
Valpolicella», cosi' come consolidato con le «modifiche ordinarie» di
cui al comma 1, e' riportato all'allegato A.