La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167,  le
parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «Entro
trenta mesi». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali e' operato il rinvio. 
              Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  5,  della
          legge 7 ottobre 2015, n. 167  (Delega  al  Governo  per  la
          riforma del codice della nautica  da  diporto),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21  ottobre  2015,  n.  245,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «5. Entro trenta mesi dalla data di entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
          principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con  le
          modalita' di  cui  al  presente  articolo,  il  Governo  e'
          autorizzato ad adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          contenenti  disposizioni  correttive  e   integrative   dei
          decreti legislativi medesimi.».