Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
             Miglioramento dei saldi di finanza pubblica 
 
  1. Per l'anno 2019, i risparmi  di  spesa  e  le  maggiori  entrate
conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie  iscritte  in
bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e  agli
articoli  14  e  15,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,
costituiscono economie di bilancio o  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei
saldi di finanza pubblica. 
  2. Al fine di conseguire il  miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica di cui al comma 1 rispetto alle  previsioni  tendenziali  di
finanza pubblica almeno nella misura di 1.500 milioni  di  euro,  per
l'anno 2019 le dotazioni del bilancio  dello  Stato,  in  termini  di
competenza e  cassa,  sono  corrispondentemente  accantonate  e  rese
indisponibili per la gestione secondo quanto indicato nell'Allegato 1
al presente decreto. Con decreti del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di  spesa,  su
richiesta  dei  Ministri  interessati,  possono   essere   rimodulati
nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando  la
neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  3.  Sulla  base  della  rendicontazione  degli   oneri   sostenuti,
comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi  di
cui agli articoli 12, comma 10 e 28, comma 3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26 e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora
da sostenere entro la  fine  del  corrente  anno,  con  delibera  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 sono  confermati,
in  tutto  o  in  parte,  per  l'esercizio  in  corso  o  sono   resi
disponibili. 
  4. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma  257,  terzo  e  quarto
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e  all'art.  12,  comma
11,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogate. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il Capo I (Disposizioni urgenti in materia  di  reddito
          di cittadinanza) del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,
          n. 26  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  reddito  di
          cittadinanza e di pensioni) comprende gli articoli da  1  a
          13 ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  28  gennaio
          2019, n. 23. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  14  e  15
          del citato decreto-legge n. 4  del  2019,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
                «Art. 14  (Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi).  -  1.  In  via  sperimentale  per  il
          triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
          obbligatoria e alle forme  esclusive  e  sostitutive  della
          medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n.  335,  possono  conseguire  il  diritto  alla   pensione
          anticipata  al  raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di
          almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38
          anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il  diritto
          conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato
          anche successivamente alla predetta data, ferme restando le
          disposizioni del presente articolo. Il  requisito  di  eta'
          anagrafica di cui al presente comma, non e'  adeguato  agli
          incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                2.  Ai  fini  del  conseguimento  del  diritto   alla
          pensione quota 100, gli iscritti  a  due  o  piu'  gestioni
          previdenziali di  cui  al  comma  1,  che  non  siano  gia'
          titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
          predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi
          assicurativi  non   coincidenti   nelle   stesse   gestioni
          amministrate dall'INPS, in base alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi  243,  245  e  246,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228.  Ai  fini  della  decorrenza  della
          pensione di cui al presente comma trovano  applicazione  le
          disposizioni previste  dai  commi  4,  5,  6  e  7.  Per  i
          lavoratori dipendenti dalle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione
          presso  piu'  gestioni  pensionistiche,   ai   fini   della
          decorrenza   della   pensione   trovano   applicazione   le
          disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
                3. La pensione quota 100 non  e'  cumulabile,  a  far
          data dal primo giorno di decorrenza della pensione  e  fino
          alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla  pensione
          di  vecchiaia,  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente   o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
                4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche  di  cui
          al comma 1  che  maturano  entro  il  31  dicembre  2018  i
          requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto
          alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
          2019. 
                5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche  di  cui
          al comma 1 che maturano dal 1°  gennaio  2019  i  requisiti
          previsti al medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
          dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
                6. Tenuto conto della specificita'  del  rapporto  di
          impiego nella pubblica amministrazione e  dell'esigenza  di
          garantire la continuita' e il  buon  andamento  dell'azione
          amministrativa e fermo restando quanto previsto  dal  comma
          7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
          lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
                  a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto  i  requisiti
          previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
          del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; 
                  b) i dipendenti pubblici che  maturano  dal  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto i requisiti previsti dal  comma  1,  conseguono  il
          diritto  alla  decorrenza  del  trattamento   pensionistico
          trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei  requisiti
          stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera
          a) del presente comma; 
                  c) la domanda di collocamento a riposo deve  essere
          presentata  all'amministrazione  di  appartenenza  con   un
          preavviso di sei mesi; 
                  d) limitatamente al  diritto  alla  pensione  quota
          100, non trova applicazione  l'articolo  2,  comma  5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
                7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100
          per il personale del comparto scuola ed AFAM  si  applicano
          le disposizioni di cui  all'articolo  59,  comma  9,  della
          legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  In  sede   di   prima
          applicazione,  entro  il  28  febbraio  2019,  il  relativo
          personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda  di
          cessazione   dal   servizio   con    effetti    dall'inizio
          rispettivamente dell'anno scolastico o accademico. 
                7-bis. Al fine  di  fronteggiare  gli  effetti  della
          pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,   nel   primo   dei
          concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.   59,   bandito
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del  presente  decreto,  le  graduatorie  di
          merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti  un
          punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i
          titoli  valutabili  e'   particolarmente   valorizzato   il
          servizio  svolto  presso  le  istituzioni  scolastiche  del
          sistema nazionale di istruzione, al quale e' attribuito  un
          punteggio fino al 50 per cento del  punteggio  attribuibile
          ai titoli. 
                8. Sono fatte salve  le  disposizioni  che  prevedono
          requisiti  piu'  favorevoli  in  materia  di   accesso   al
          pensionamento. 
                9. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano per il conseguimento  della  prestazione  di  cui
          all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
          92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
          26, comma 9, lettera  b),  e  dell'articolo  27,  comma  5,
          lettera f), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          148. 
                10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano
          altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
          alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
          aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di  polizia
          e di polizia penitenziaria, nonche' al personale  operativo
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  al  personale
          della Guardia di finanza. 
                10-bis. Al fine di far fronte alle  gravi  scoperture
          di   organico    degli    uffici    giudiziari    derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
          trattamento di pensione di cui al presente  articolo  e  di
          assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo
          1, comma 300, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          comunque per l'anno 2019,  il  reclutamento  del  personale
          dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
          comma  307  dell'articolo  1  della  medesima   legge,   e'
          autorizzato anche in deroga  all'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                10-ter. I concorsi pubblici per il  reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-bis possono  essere  espletati
          nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne  assicura  priorita'  di  svolgimento  e  con  modalita'
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
                  a) la nomina e la composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
                  b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
          prove d'esame, prevedendo: 
                    1) la facolta' di far precedere le prove  d'esame
          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
                    2)   la   possibilita'   di    espletare    prove
          preselettive consistenti nella  risoluzione  di  quesiti  a
          risposta  multipla,  gestite  con  l'ausilio  di   societa'
          specializzate e con  possibilita'  di  predisposizione  dei
          quesiti  da  parte  di  qualificati  istituti  pubblici   e
          privati; 
                    3) forme semplificate di svolgimento delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
                    4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
                    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                    6)  la  valutazione  dei  titoli  solo  dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                    7) l'attribuzione, singolarmente o per  categoria
          di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal  bando,  con
          la previsione che il totale dei  punteggi  per  titoli  non
          puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
          attribuibile; 
                  c) la formazione delle graduatorie, stabilendo  che
          i candidati appartenenti a categorie previste  dalla  legge
          12 marzo 1999, n. 68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
                10-quater.  Quando  si  procede   all'assunzione   di
          profili professionali  del  personale  dell'amministrazione
          giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle  liste
          di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1,  lettera
          b), del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la
          stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento
          alle    procedure    assunzionali     gia'     autorizzate,
          l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo  a  valere  sulle
          graduatorie delle predette liste di collocamento in  favore
          di soggetti che hanno maturato i titoli  di  preferenza  di
          cui all'articolo 50,  commi  1-quater  e  1-quinquies,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
                10-quinquies. Dall'attuazione delle  disposizioni  di
          cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
          amministrazioni interessate  provvedono  nel  limite  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al  comma
          10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
          il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15  luglio
          2019,   ad   effettuare   assunzioni   di   personale   non
          dirigenziale a tempo indeterminato,  nel  limite  di  1.300
          unita'  di  II  e  III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'
          assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
                10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
          in  termini  di  indebitamento  e   di   fabbisogno   della
          disposizione di cui al comma 10-sexies,  il  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019. 
                10-octies.  Al  fine  di  far   fronte   alle   gravi
          scoperture di organico degli uffici preposti alle attivita'
          di  tutela  e  valorizzazione  del   patrimonio   culturale
          derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia  di
          accesso al trattamento  di  pensione  di  cui  al  presente
          articolo e di  assicurare  la  funzionalita'  dei  medesimi
          uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 1, comma  300,  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019,  il  reclutamento
          del personale del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e' autorizzato anche in  deroga  all'articolo  30
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                10-novies. I concorsi pubblici  per  il  reclutamento
          del personale di cui  al  comma  10-octies  possono  essere
          svolti nelle forme del concorso unico di  cui  all'articolo
          4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, in deroga alle disposizioni  dei  commi  4  e
          4-bis dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  mediante  richiesta  al  Dipartimento  della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, che ne assicura  priorita'  di  svolgimento,  con
          modalita' semplificate, anche  in  deroga  alla  disciplina
          prevista dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
          in particolare: 
                  a) la nomina e la composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte e il superamento dei requisiti  previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
                  b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
          prove di esame, prevedendo: 
                    1) la facolta' di far precedere le prove di esame
          da  una  prova  preselettiva,   qualora   le   domande   di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
                    2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
                    3) forme semplificate di svolgimento delle  prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
                    4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
                    5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
          1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
                    6)  la  valutazione  dei  titoli  solo  dopo   lo
          svolgimento delle prove orali nei casi  di  assunzione  per
          determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; 
                    7) l'attribuzione, singolarmente o per  categoria
          di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal  bando,  con
          la previsione che il totale dei  punteggi  per  titoli  non
          puo' essere superiore a un terzo del punteggio  complessivo
          attribuibile; 
                  c) la formazione delle graduatorie, stabilendo  che
          i candidati appartenenti a categorie previste  dalla  legge
          12 marzo 1999, n. 68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
                10-decies. Per le medesime finalita' di cui al  comma
          10-octies, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e'
          autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
          personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
          unita',  di  cui  91  unita'  tramite   scorrimento   delle
          graduatorie approvate nell'ambito del concorso  pubblico  a
          500 posti di area III-posizione economica F1 e  460  unita'
          attraverso lo scorrimento delle graduatorie  relative  alle
          procedure concorsuali  interne  gia'  espletate  presso  il
          medesimo   Ministero,   avvalendosi   integralmente   delle
          facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
                10-undecies. Il Ministero per i beni e  le  attivita'
          culturali provvede all'attuazione  dei  commi  10-octies  e
          10-novies a  valere  sulle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a  legislazione  vigente.  Ai  fini
          della  compensazione   degli   effetti,   in   termini   di
          indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
          comma  10-decies,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli
          effetti finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189,  e'  ridotto  di  euro  898.005  per
          l'anno 2019.» 
                «Art.  15  (Riduzione  anzianita'  contributiva   per
          accesso al pensionamento anticipato indipendente  dall'eta'
          anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali). -  1.  Il
          comma 10 dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:  «10.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti
          la cui pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle
          forme sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'
          della gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla  pensione
          anticipata e' consentito se risulta maturata  un'anzianita'
          contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41  anni
          e 10  mesi  per  le  donne.  Il  trattamento  pensionistico
          decorre trascorsi tre mesi dalla data  di  maturazione  dei
          predetti requisiti». 
                2. Al requisito contributivo di cui all'articolo  24,
          comma 10,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019
          e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti  alla  speranza
          di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
                3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno
          maturato i requisiti dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  conseguono  il
          diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. 
                4. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  al
          personale del  comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. In sede  di  prima  applicazione,
          entro il 28 febbraio 2019, il relativo  personale  a  tempo
          indeterminato puo' presentare  domanda  di  cessazione  dal
          servizio con effetti dall'inizio rispettivamente  dell'anno
          scolastico o accademico.». 
              Il testo della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), modificato
          dalla  presente  legge,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 12,  commi
          10, e 28, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del  2019,
          modificato dalla presente legge, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23: 
                «Art. 12 (Disposizioni finanziarie  per  l'attuazione
          del programma del Rdc). - (Omissis). 
                10.   Fermo   restando   il   monitoraggio   di   cui
          all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, l'INPS provvede al monitoraggio delle  erogazioni  del
          beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza
          e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro  il
          10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento  alla
          mensilita' precedente delle domande accolte,  dei  relativi
          oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
          9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   le
          indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
          tempestivamente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  che
          l'ammontare degli  accantonamenti  disposti  ai  sensi  del
          comma  9  ha  raggiunto  il  90  per  cento  delle  risorse
          disponibili ai sensi del comma 1. 
                11. (Abrogato). 
                (Omissis).» 
                «Art. 28 (Disposizioni finanziarie). - (Omissis). 
                3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo
          1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  l'INPS
          provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per
          gli anni seguenti, al monitoraggio del  numero  di  domande
          per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli
          14, 15 e 16, inviando entro il 10 del  mese  successivo  al
          periodo di monitoraggio, al Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, la rendicontazione degli oneri, anche a  carattere
          prospettico, relativi alle domande accolte. 
                (Omissis).».