Estratto determina AAM/AIC n. 145/2019 del 16 luglio 2019 
 
    Procedura europea: PT/H/2186/001-002/DC. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOLIFENACINA DOC
nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio
fiscale in via Turati  n.  40  -  20121  Milano,  codice  fiscale  n.
11845960159. 
    Confezioni: 
      «5 mg compresse rivestite con film»  10  compresse  in  blister
PVC/PVDC/Al, A.I.C. n. 046744013 (in base 10), 1DLJGF (in base 32); 
      «5 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in  blister
PVC/PVDC/Al, A.I.C. n. 046744025 (in base 10), 1DLJGT (in base 32); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 20  compresse  in  blister
PVC/PVDC/Al, A.I.C. n. 046744037 (in base 10), 1DLJH5 (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: 
      «Solifenacina Doc» 5 mg: 
        principio attivo: 5 mg di solifenacina succinato, equivalente
a 3,8 mg di solifenacina; 
        nucleo della compressa: amido di mais,  lattosio  monoidrato,
ipromellosa, magnesio stearato; 
        film di rivestimento: ipromellosa,  talco,  titanio  diossido
(E171), macrogol, ossido di ferro giallo (E172); 
      «Solifenacina Doc» 10 mg: 
        principio  attivo:   10   mg   di   solifenacina   succinato,
equivalente a 7,5 mg di solifenacina; 
        nucleo della compressa: amido di mais,  lattosio  monoidrato,
ipromellosa, magnesio stearato; 
        film di rivestimento: ipromellosa,  talco,  titanio  diossido
(E171), macrogol, ossido di ferro rosso (E172). 
    Responsabile del rilascio  lotti:  Atlantic  Pharma  -  Produções
Farmacêuticas S.A. - Rua da Tapada Grande n° 2, Abrunheira - 2710-089
Sintra - Portogallo. 
    Indicazioni      terapeutiche:      trattamento       sintomatico
dell'incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza  urinaria  e
dell'urgenza che possono verificarsi in pazienti con  sindrome  della
vescica iperattiva. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8,
comma 10, lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.