La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi:
a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia
inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio
2017;
b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia
inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a
Belgrado il 9 febbraio 2017.