IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con  cui  sono  stati  soppressi  i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui,  in  conformita'
delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le  consequenziali
variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  prevedendo,  tra
l'altro, la sostituzione della tabella A  ad  esso  allegata  con  la
tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici  del
giudice di pace individuati dalla  tabella  A  allegata  allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui  e'  stato
sostituito  l'art.  2  della  legge  21  novembre   1991,   n.   374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con  cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra  loro,
possono richiedere il mantenimento degli Uffici del giudice di  pace,
con competenza sui  rispettivi  territori,  di  cui  e'  proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto  l'art.  1,  con  cui  la  tabella  A  allegata  al   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e  B  allegate  al
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A  allegata
alla legge 21 novembre 1991, n.  374,  sono  state  sostituite  dalle
tabelle di cui agli  allegati  V,  VI  e  VII  dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n.  212,  convertito,
con modificazioni, con legge 10 novembre  2014,  n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  21-bis  con  cui,  in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a  specifico  decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori
fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in  attuazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  sono
state determinate le sedi degli Uffici del giudice di pace  mantenute
con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla  puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale fissato per  la  giustizia  di
prossimita'; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156, innanzi citato, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo
la possibilita' per gli enti locali  interessati,  anche  consorziati
tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le  comunita'  montane,
di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi,
indicati nella vigente tabella A allegata al  medesimo  provvedimento
con competenza sui rispettivi territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  2  agosto  2016,  n.  179,   e   successive
modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice
di  pace  specificamente  indicati  nell'allegato   1   al   medesimo
provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli  allegati  al
citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014; 
  Vista la nota del 30 gennaio 2019 con cui il sindaco  di  Menfi  ha
rappresentato  che  il  comune  non  e'  nelle  condizioni  di  poter
garantire una efficiente ed efficace funzionalita'  dell'ufficio  del
giudice di pace per carenza di risorse umane, considerato che non  e'
pervenuta disponibilita' da parte  dei  Comuni  di  Santa  Margherita
Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia, di trasferimento di unita' di
personale; 
  Vista la nota del 13  febbraio  2019  con  cui  il  Presidente  del
Tribunale di  Sciacca  ha  emesso  parere  favorevole  alla  chiusura
dell'ufficio del giudice di pace di  Menfi  in  considerazione  delle
numerose  criticita'  riscontrate  nella  gestione  dell'ufficio,  in
particolare a causa dell'inadeguatezza del  personale  amministrativo
assegnato per numero e competenze; 
  Vista la nota del 15 febbraio 2019  con  cui  il  Presidente  della
Corte di appello di Palermo,  condividendo  il  parere  espresso  dal
Presidente del Tribunale di Sciacca, richiede di avviare la procedura
di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Menfi; 
  Vista la nota del  1°  luglio  2019,  acquisita  al  prot.  m_dgDOG
0124070 del 4 luglio 2019, con cui il  Presidente  del  Tribunale  di
Sciacca ha trasmesso  la  delibera  n.  20  del  4  giugno  2019  del
Consiglio comunale di Menfi di richiesta di chiusura dell'ufficio del
giudice di pace di Menfi; 
  Considerato che spetta all'ente che ha  richiesto  il  mantenimento
dell'Ufficio  del  giudice  di  pace  l'obbligo   di   garantire   la
funzionalita' ed operativita' dell'ufficio stesso, con riferimento ad
ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia; 
  Ritenuto, pertanto, di escludere l'Ufficio del giudice di  pace  di
Menfi dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli  enti
locali, specificatamente  individuate  dal  decreto  ministeriale  10
novembre 2014 e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Ufficio del giudice di pace di Menfi cessa di funzionare  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'Ufficio del giudice di pace di Sciacca.