LA CORTE DEI CONTI 
                       Sezione delle autonomie 
 
  Nell'adunanza del 22 luglio 2019; 
  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
  Vista  la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.  1  che  ha
introdotto  il  principio  del  pareggio  di  bilancio  nella   Carta
costituzionale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243  recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificata  dalla
legge 12 agosto 2016, n. 164; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  recante  il
testo unico  delle  leggi  sugli  enti  locali  (TUEL)  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed  in  particolare  l'art.  7,
commi 7 e 8; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria  per  il
2006) ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126; 
  Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213  e  successive  modificazioni,  recante
«Disposizioni in materia di gestione finanziaria e  di  funzionamento
degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori  disposizioni  in
favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»; 
  Vista  la  legge  7  agosto  2016,  n.  160,  di  conversione   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie per
gli Enti territoriali e il territorio»; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante le disposizioni per
la formazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, in
particolare l'art. 1, comma 465 e seguenti; 
  Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante le disposizioni per
la formazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017, n. 21 che ha adottato il Regolamento recante criteri e
modalita' di  attuazione  dell'art.  10,  comma  5,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, in particolare l'art. 2, commi 11 e 12; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 che
ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio  2019
del termine per l'approvazione del bilancio di  previsione  2019/2021
da parte degli enti locali; 
  Visto il decreto ministeriale  del  Ministro  dell'interno  del  17
dicembre 2018 recante la proroga della  sospensione  dei  termini  di
alcuni adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni
compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre
2016, n. 229; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 che
ha disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo
2019 del  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione
2019/2021 da parte degli enti locali; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo  2019  che
ha differito al 30 aprile 2019 e al 30 giugno 2019,  rispettivamente,
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  2019-2021
da parte degli  enti  locali  che  hanno  adottato  la  procedura  di
riequilibrio  finanziario  pluriennale  e  che  hanno  riformulato  o
rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi dell'art. 1,  comma  714,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e il
temine per la deliberazione del bilancio di previsione  2019-2021  da
parte degli enti  locali  interessati  eventi  sismici  di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis di cui sopra; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 24 aprile 2019  che
ha differito ulteriormente dal 30 giugno 2019 al 31  luglio  2019  il
termine per l'approvazione del bilancio di  previsione  2019/2021  da
parte  degli  enti  locali  che  hanno  adottato  la   procedura   di
riequilibrio  finanziario  pluriennale  e  che  hanno  riformulato  o
rimodulato i piani di riequilibrio; 
  Visti  l'art.  4  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  e
11-bis,  comma  6,  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che
dispongono, rispettivamente, lo stralcio dei debiti fino a mille euro
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 ed il riparto
dell'eventuale disavanzo conseguente in un numero massimo  di  cinque
annualita' in quote costanti; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante le disposizioni per
la formazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 
  Visto  il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di
controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite  con
la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto
alla funzione di coordinamento n. 470 e n. 471 del  16  luglio  2019,
con le quali e' stata trasmessa ai Presidenti dell'ANCI e dell'UPI la
bozza del questionario relativo al bilancio di previsione 2019-2021; 
  Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n.  472  del  16
luglio  2019  di  convocazione  della  Sezione  delle  autonomie  per
l'adunanza odierna; 
  Valutate le osservazioni fatte pervenire dall'UPI in data 22 luglio
2019; 
  Valutate le osservazioni fatte pervenire dall'ANCI - IFEL,  settore
Finanza Locale, in data 22 luglio 2019; 
  Uditi i relatori, Consiglieri Rinieri Ferone,  Elena  Brandolini  e
Valeria Franchi; 
 
                              Delibera: 
 
di approvare gli uniti documenti, che  sono  parte  integrante  della
presente deliberazione, riguardanti le  Linee  guida  e  il  relativo
questionario,  cui  devono  attenersi   gli   organi   di   revisione
economico-finanziaria degli enti locali nella  predisposizione  della
relazione sul bilancio di previsione 2019-2021, secondo le  procedure
di cui all'art. 1, commi 166 e  seguenti,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266,  richiamato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  e)  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
  Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 22 luglio 2019. 
 
 
                                               Il Presidente: Buscema 
 
I relatori: Ferone - Brandolini - Franchi 
 
Depositata in segreteria il 24 luglio 2019 
 
p. il dirigente, il funzionario incaricato: Marzella