IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u); 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente «Regolamento recante norme  per  la  semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione  e  all'immissione
in commercio di presidi  medico-chirurgici,  a  norma  dell'art.  20,
comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante
attuazione della direttiva  98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi; 
  Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice
penale; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  528/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a  disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
Polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  febbraio  2012,
recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o  di
bocconi avvelenati», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  marzo
2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza  ministeriale  14  gennaio
2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  marzo  2014,  n.  51,  e
dall'ordinanza  ministeriale  10  febbraio  2015,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2015, n. 50; 
  Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante  «Norme  sul  divieto  di
utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo
prorogata con ordinanza 25 giugno  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 13 luglio 2018, n. 161; 
  Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2009 che  prevede
l'attivazione del Centro  di  referenza  nazionale  per  la  medicina
forense  veterinaria  presso  la  sede   territoriale   di   Grosseto
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana; 
  Preso   atto   dell'attivazione   del   Portale   nazionale   degli
avvelenamenti dolosi degli animali, presso  il  Centro  di  referenza
nazionale  per  la   medicina   forense   veterinaria   dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana; 
  Tenuto  conto  che  il  Portale  ha  la  principale   funzione   di
informatizzare la gestione della  modulistica  prevista  in  allegato
alla presente ordinanza, di monitorare  in  tempo  reale  i  casi  di
avvelenamento e  la  loro  distribuzione  spaziale  e  temporale  sul
territorio nazionale; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
abbandonati  nell'ambiente  rappresenta  un  serio  rischio  per   la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di
contaminazione ambientale; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico,
ivi comprese le specie in via d'estinzione; 
  Rilevato  che  l'adozione  delle  precedenti  ordinanze   ha   reso
possibile  un  maggior  controllo  del  fenomeno  con   significativa
riduzione  dell'incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e   con
individuazione dei responsabili che sono stati  perseguiti  ai  sensi
delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un  deterrente  per
il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi; 
  Considerato  il  persistere  di  numerosi  episodi,  accertati   da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli  istituti  zooprofilattici
sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e
uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi
avvelenati,   accidentalmente    o    intenzionalmente    disseminati
nell'ambiente; 
  Considerato, pertanto, che continua a sussistere  la  necessita'  e
l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia  e  prevenzione  ai
fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita' delle persone, degli  animali  e  dell'ambiente,  e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive
o  tossiche,  compresi  vetri,  plastiche  e  metalli   o   materiale
esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o  la  morte
del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresi', la detenzione,
l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato  in  maniera
tale da poter  causare  intossicazioni  o  lesioni  o  la  morte  del
soggetto che lo ingerisce.