IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione
in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20,
comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul
mercato di biocidi;
Visto gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
Polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012,
recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di
bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio
2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2014, n. 51, e
dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2015, n. 50;
Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo
prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 luglio 2018, n. 161;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2009 che prevede
l'attivazione del Centro di referenza nazionale per la medicina
forense veterinaria presso la sede territoriale di Grosseto
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
Preso atto dell'attivazione del Portale nazionale degli
avvelenamenti dolosi degli animali, presso il Centro di referenza
nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
Tenuto conto che il Portale ha la principale funzione di
informatizzare la gestione della modulistica prevista in allegato
alla presente ordinanza, di monitorare in tempo reale i casi di
avvelenamento e la loro distribuzione spaziale e temporale sul
territorio nazionale;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di
contaminazione ambientale;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico,
ivi comprese le specie in via d'estinzione;
Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso
possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa
riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con
individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi
delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per
il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;
Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici
sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e
uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi
avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati
nell'ambiente;
Considerato, pertanto, che continua a sussistere la necessita' e
l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai
fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno;
Ordina:
Art. 1
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente, e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive
o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale
esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte
del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresi', la detenzione,
l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera
tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del
soggetto che lo ingerisce.