IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e in particolare, l'art. 2-ter, che: al comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'interno di stabilire «i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi» e «le modalita' di collaborazione con le Forze dell'ordine ...»; al comma 1-bis, introdotto dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, prevede che «Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati ... altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia»; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 5, che vieta di portare nelle riunioni pubbliche armi, anche alle persone munite di licenza, nonche' oggetti atti ad offendere, comminando le relative sanzioni; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive» e, in particolare l'art. 6-quater, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Vista la risoluzione del consiglio «concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro («manuale UE per il settore calcistico»)» (2016/C 444/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2016; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1996, n. 85, supplemento ordinario e, in particolare, gli articoli 6-bis, comma 4, 7, comma 3, lettera b), 8-bis, 19, 19-bis, 19-ter e 19-quater, come inseriti e modificati dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2005, n. 150; Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2007, n. 195, che, in attuazione all'art. 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce i requisiti, le modalita' di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonche' le modalita' di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine, e, inoltre, gli ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia; Rilevata la necessita' di sottoporre a revisione le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, ampliandone l'ambito di applicazione e meglio definendo l'organizzazione dei servizi affidati agli steward, anche con riguardo ai compiti di accoglienza degli spettatori; Viste le osservazioni e le proposte formulate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2-ter, comma 1 del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce: a) i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi; b) le modalita' di collaborazione del personale di cui alla lettera a) con le forze dell'ordine. 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2 del decreto-legge n. 8 del 2007, individua, altresi', i servizi ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, che possono essere affidati al personale di cui al comma 1, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia. 3. Il presente decreto si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonche' agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.