IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto-legge 8  febbraio  2007,  n.  8,  recante  «Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di  violenza
connessi a competizioni calcistiche» convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e in particolare, l'art. 2-ter, che: 
    al comma 1 demanda a un  decreto  del  Ministro  dell'interno  di
stabilire «i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del
personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli  di  accesso
agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli  spettatori  e
di  verifica  del  rispetto  del  regolamento  d'uso  degli  impianti
medesimi» e «le modalita' di collaborazione con le Forze  dell'ordine
...»; 
    al comma 1-bis, introdotto dal decreto-legge 12 novembre 2010, n.
187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010,  n.
217,  prevede  che  «Ferme  restando  le  attribuzioni  e  i  compiti
dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma  1
possono essere affidati ... altri servizi,  ausiliari  dell'attivita'
di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo,
per il cui espletamento non e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche
potesta'  o  l'impiego  operativo  di  appartenenti  alle  Forze   di
polizia»; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza»; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante  «Regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle  leggi
di pubblica sicurezza»; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 e, in particolare, l'art.  4,
commi 4 e 5, che vieta di  portare  nelle  riunioni  pubbliche  armi,
anche alle  persone  munite  di  licenza,  nonche'  oggetti  atti  ad
offendere, comminando le relative sanzioni; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401,  recante  «Interventi  nel
settore del giuoco e  delle  scommesse  clandestine  e  tutela  della
correttezza nello  svolgimento  di  manifestazioni  sportive»  e,  in
particolare l'art. 6-quater, introdotto dal decreto-legge  17  agosto
2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  ottobre
2005, n. 210; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2003,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti per  contrastare  i  fenomeni  di  violenza  in
occasione di competizioni sportive», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania»,   come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Vista  la  risoluzione  del  consiglio  «concernente   un   manuale
aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale  tra
Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e  i
disordini  in  occasione  delle  partite  di  calcio  di   dimensione
internazionale alle quali e'  interessato  almeno  uno  Stato  membro
(«manuale UE per il settore calcistico»)» (2016/C 444/01), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo  1996,  recante
«Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti
sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1996, n. 85,
supplemento ordinario e, in particolare, gli articoli 6-bis, comma 4,
7, comma 3, lettera b), 8-bis, 19, 19-bis, 19-ter e  19-quater,  come
inseriti e modificati dal decreto del Ministro dell'interno 6  giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2005, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto  2007,  recante
«Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti  sportivi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2007, n. 195,  che,  in
attuazione all'art. 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce
i requisiti, le modalita' di selezione e di formazione del  personale
incaricato dei servizi  di  controllo  dei  titoli  di  accesso  agli
impianti sportivi, di instradamento degli spettatori  e  di  verifica
del rispetto del regolamento d'uso degli impianti  medesimi,  nonche'
le modalita' di collaborazione dei predetti incaricati con  le  Forze
dell'ordine,   e,   inoltre,   gli   ulteriori   servizi    ausiliari
dell'attivita'  di  polizia,  relativi   ai   controlli   nell'ambito
dell'impianto sportivo, per il  cui  espletamento  non  e'  richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta'   o   l'impiego   operativo   di
appartenenti alle Forze di polizia; 
  Rilevata la necessita' di sottoporre a  revisione  le  disposizioni
del decreto del Ministro  dell'interno  8  agosto  2007,  ampliandone
l'ambito di applicazione  e  meglio  definendo  l'organizzazione  dei
servizi affidati agli steward,  anche  con  riguardo  ai  compiti  di
accoglienza degli spettatori; 
  Viste le osservazioni e  le  proposte  formulate  dall'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1-octies  del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2-ter, comma 1  del
decreto-legge n. 8 del 2007, stabilisce: 
    a) i requisiti, le modalita' di selezione  e  la  formazione  del
personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli  di  accesso
agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni  calcistiche,  di
accoglienza e  instradamento  degli  spettatori  e  di  verifica  del
rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi; 
    b) le modalita' di  collaborazione  del  personale  di  cui  alla
lettera a) con le forze dell'ordine. 
  2. Il presente decreto, ai  sensi  dell'art.  2-ter,  comma  2  del
decreto-legge n. 8 del 2007, individua, altresi', i servizi ausiliari
dell'attivita'  di  polizia,  relativi   ai   controlli   nell'ambito
dell'impianto sportivo, che possono essere affidati al  personale  di
cui al comma 1, per il cui espletamento non e' richiesto  l'esercizio
di pubbliche potesta' o  l'impiego  operativo  di  appartenenti  alle
Forze di polizia. 
  3. Il presente decreto si applica agli  impianti  sportivi  ove  si
svolgono competizioni  calcistiche  professionistiche,  nonche'  agli
impianti  sportivi   ove   si   svolgono   competizioni   calcistiche
dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.