IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante
disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti,
e in particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare
l'art. 4;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del
Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario
generale o dei Ministri e sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, il quale prevede che «ai fini dell'attuazione degli obiettivi di
cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi
dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
nonche' i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia
per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio
dei ministri»;
Visto l'art. 8, comma 1-ter, del citato decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, il quale prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2020,
al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda
digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea,
le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'art. 63 del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li
esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri dallo stesso individuate»;
Visto l'art. 8, comma 1-quater, del citato decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, con il quale e' previsto che, per l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1-ter dell'art. 8 del medesimo
decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro
delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizione
delle strutture di cui al citato comma 1-ter, in possesso di
specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi
complessi, nonche' di significativa esperienza in tali materie, ivi
compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con
diffusione su larga scala, da nominare ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, che assegna al Presidente del Consiglio dei ministri le
funzioni di vigilanza sulla societa' per azioni interamente
partecipata dallo Stato di cui al medesimo comma;
Considerata la rilevanza strategica dell'innovazione tecnologica
per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di
favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed
economica del Paese;
Considerata la necessita' di garantire la realizzazione degli
obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda
digitale europea, assicurando, altresi', lo svolgimento dei compiti
necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in
materia di innovazione tecnologica e digitale;
Considerata l'esigenza di assicurare, anche mediante scelte
architetturali tecnologiche-interoperabili, il necessario
coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato
interessate, a vario titolo, al perseguimento degli obiettivi di
Governo in materia di innovazione e digitalizzazione;
Ritenuto necessario adeguare l'assetto organizzativo della
Presidenza del Consiglio dei ministri per garantire il perseguimento
degli obiettivi sopra citati, prevedendo l'istituzione di un apposito
dipartimento denominato «Dipartimento per la trasformazione
digitale», articolato in non piu' di due uffici di livello
dirigenziale generale e in non piu' di due servizi di livello
dirigenziale non generale;
Ritenuto opportuno che il Dipartimento, per l'esercizio delle
funzioni ed i compiti attribuiti dal presente decreto, si avvalga del
contingente di esperti di cui all'art. 8, comma 1-quater, del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012
1. E' istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale
quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre
2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera m-bis) e' inserita la
seguente: «m-ter) Dipartimento per la trasformazione digitale;»;
b) all'art. 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «nove
ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia»
sono sostituite dalle seguenti: «undici ulteriori unita' il numero
massimo dei dirigenti di prima fascia», e le parole: «sei ulteriori
unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque ulteriori unita' il numero massimo
dei dirigenti di seconda fascia»;
c) all'art. 18, comma 3, le parole: «non piu' di nove servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di otto servizi»;
d) all'art. 20, comma 5, le parole: «non piu' di dieci servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di nove servizi»;
e) all'art. 21, comma 3, le parole: «non piu' di trentaquattro
servizi» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di trentatre'
servizi»;
f) all'art. 22, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il
Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu' di
cinque servizi»;
g) dopo l'art. 24-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 24-ter (Dipartimento per la trasformazione digitale). - 1. Il
Dipartimento per la trasformazione digitale e' la struttura di
supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento delle
azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia
unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione
del Paese attraverso le tecnologie digitali. Esso da' attuazione alle
direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e
l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento fornisce
supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.
8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per
l'esercizio della vigilanza sulla societa' di cui art. 8, comma 2,
del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e nella partecipazione
alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di
innovazione tecnologica ed agenda digitale europea.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non
piu' di due servizi. Il Dipartimento si avvale del contingente di
esperti di cui all'art. 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135.»;
h) all'art. 29, comma 3, le parole: «non piu' di sei servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di cinque servizi»;
i) all'art. 30, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il
Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di
cinque servizi»;
l) all'art. 32, comma 7, le parole: «non piu' di cinque servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di quattro servizi».