IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2018; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 3 settembre 2018, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni 1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto legislativo (di seguito denominata: relazione di riferimento). 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore, afferenti alla categoria 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - supplemento ordinario n. 96: «Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale). - (Omissis). 9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 5 (Definizioni). - (Omissis); v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; (Omissis).». - Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353. - Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2003, n. 59, supplemento ordinario. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.