IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che prevede che, con uno o  piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
stabilite  le  modalita'  per  la  redazione   della   relazione   di
riferimento di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  v-bis)  del
medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  con  particolare
riguardo alle metodiche di indagine ed alle  sostanze  pericolose  da
ricercare con riferimento alle attivita'  di  cui  all'allegato  VIII
alla parte seconda del medesimo decreto; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2014/C  136/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136  del  6
maggio 2014, recante «Linee guida  della  Commissione  europea  sulle
relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo  2,  della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di
rifiuti»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 3 settembre 2018, ai  sensi  della  legge  23
agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni 
 
  1. Il presente  decreto,  in  attuazione  dell'articolo  29-sexies,
comma 9-sexies, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
stabilisce  le  modalita'  per  la  redazione  della   relazione   di
riferimento di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  v-bis),  del
medesimo decreto legislativo (di  seguito  denominata:  relazione  di
riferimento). 
  2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore,
afferenti alla categoria  1.4-bis,  dell'allegato  VIII,  alla  parte
seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-sexies  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88 - supplemento ordinario n. 96: 
              «Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata  ambientale).
          - (Omissis). 
              9-sexies.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
          stabilite le modalita' per la redazione della relazione  di
          riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con
          particolare riguardo alle metodiche  di  indagine  ed  alle
          sostanze  pericolose  da  ricercare  con  riferimento  alle
          attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  5,  comma  1,  lettera
          v-bis) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 5 (Definizioni). - (Omissis); 
                v-bis) relazione di riferimento:  informazioni  sullo
          stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con
          riferimento   alla   presenza   di   sostanze    pericolose
          pertinenti, necessarie al fine di effettuare  un  raffronto
          in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della
          cessazione definitiva delle  attivita'.  Tali  informazioni
          riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile,  gli  usi
          passati del sito, nonche', se disponibili,  le  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  che  ne
          illustrino lo  stato  al  momento  dell'elaborazione  della
          relazione o, in alternativa, relative a  nuove  misurazioni
          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  tenendo
          conto della possibilita' di una contaminazione del suolo  e
          delle acque sotterranee da parte delle sostanze  pericolose
          usate,    prodotte    o    rilasciate    dall'installazione
          interessata. Le informazioni definite in  virtu'  di  altra
          normativa che soddisfano i requisiti di cui  alla  presente
          lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
          riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
          si terra' conto delle  linee  guida  eventualmente  emanate
          dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22,  paragrafo
          2, della direttiva 2010/75/UE; 
              (Omissis).». 
              - Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008
          del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (relativo  alla
          classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio  delle
          sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
          67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al  regolamento
          (CE) n. 1907/2006) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre
          2008, n. L 353. 
              -  Il  decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36
          (Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE   relativa   alle
          discariche  di  rifiuti)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 12 marzo 2003, n. 59, supplemento ordinario. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'art.  29-sexies,  comma  9-sexies,  del
          citato decreto legislativo n. 152, del 2006,  e'  riportato
          nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 5, comma 1,  lettera  v-bis),  del
          citato decreto legislativo n. 152, del 2006,  e'  riportato
          nelle note alle premesse.