IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' -Vini DOP e
IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare consolidato della DOP dei vini «Romagna» e  il  relativo
documento unico riepilogativo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il  disciplinare
di produzione della predetta DOP; 
  Visto il provvedimento ministeriale del 22 marzo  2016,  pubblicato
sul citato sito del Ministero,  concernente  la  pubblicazione  della
proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata dei vini «Romagna», del relativo
documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE; 
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2016, pubblicato sul citato
sito del Ministero, concernente l'autorizzazione  al  Consorzio  ente
tutela vini di Romagna, con  sede  in  Faenza  (RA),  per  consentire
l'etichettatura transitoria della DOC dei vini  «Romagna»,  ai  sensi
dell'art. 72 del regolamento (CE) n.  607/2009  e  dell'art.  13  del
decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi  delle  produzioni
ottenute in  conformita'  alla  proposta  di  modifica  del  relativo
disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 22 marzo 2016; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  UE,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del  5  luglio  2019,
concernente la pubblicazione dell'elenco delle modifiche ordinarie ai
disciplinari di produzione dei vini DOP  e  IGP  italiani,  ai  sensi
dell'art. 61, paragrafo 6,  del  regolamento  UE  n.  2019/33,  e  le
relative informazioni agli operatori del settore, nel cui  ambito  e'
stata inserita anche la modifica «non minore» del disciplinare  della
DOP dei vini «Romagna» di cui al  citato  provvedimento  ministeriale
del 22 marzo 2016; 
  Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019, pubblicato  sul
citato sito del Ministero e della cui pubblicazione ne e' stata  data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2019, con
il quale sono state fornite informazioni agli operatori  del  settore
in merito alle disposizioni applicative da  seguire  conseguentemente
alla pubblicazione della predetta comunicazione della Commissione UE; 
  Ritenuto che a decorrere dalla data della richiamata  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  la  predetta  modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini  «Romagna»,  e'  da
ritenere approvata e applicabile nel territorio dell'Unione europea e
che in tal senso  e'  da  ritenere  superato  il  richiamato  decreto
ministeriale  31  maggio  2016  di  autorizzazione  all'etichettatura
transitoria; 
  Visto  il  decreto  8  gennaio  2019,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2019, con  il  quale,  da  ultimo,  e'
stata apportata una modifica ordinaria al disciplinare di  produzione
della DOP  dei  vini  «Romagna»,  che  non  comportava  modifiche  al
documento unico, e che, come tale, ai sensi dell'art. 17, par. 7, del
regolamento UE n.  33/2019,  e'  entrata  in  vigore  nel  territorio
dell'Unione europea a seguito della sua trasmissione alla Commissione
U.E. in data 25  febbraio  2019  e  dell'avvenuta  pubblicazione  nel
sistema  informativo  «e-Ambrosia»,  messo   a   disposizione   dalla
Commissione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento
(UE) n. 34/2019; 
  Vista la documentata  domanda  presentata  dal  Consorzio  vini  di
Romagna, con sede in  Faenza  (RA),  per  il  tramite  della  Regione
Emilia-Romagna, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Romagna»; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Emilia-Romagna  sulla
citata proposta di modifica; 
  Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e'
stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10, e, in particolare e' stato acquisito il parere  favorevole
del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge
12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 30 maggio 2019; 
  Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette
modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e
per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si
e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un
periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni; 
  Atteso  che,  a  seguito  della  pubblicazione  della  proposta  di
modifica nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2019, entro il
citato termine di trenta giorni non sono pervenute istanze contenenti
osservazioni sulla citata proposta di modifica del  disciplinare,  da
parte di soggetti interessati; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019
sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le
«modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna» e il relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del
regolamento (UE) n. 34/2019; 
  Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019  GAB  del  1°  agosto
2019, con  la  quale  sono  state  fornite  indicazioni  al  fine  di
assicurare  la   continuita'   dell'azione   amministrativa   e,   in
particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali,
i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati,  per
un periodo non superiore ai quarantacinque  giorni,  «a  svolgere  le
attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate
negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione  alle  relative
direttive.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna»  sono
approvate le «modifiche ordinarie» di cui  alla  proposta  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  143  del  20
giugno 2019. 
  2. Il disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Romagna»,
cosi'  come  aggiornato  con  le  modifiche  di   cui   provvedimento
ministeriale 22 marzo 2016 e al decreto ministeriale 8 gennaio  2019,
rese  applicabili  nel  territorio  dell'Unione  europea  a   seguito
dell'avvenuta pubblicazione con le modalita' e nei termini richiamati
in premessa, e consolidato con le «modifiche  ordinarie»  di  cui  al
comma 1, e' riportato all'allegato A. 
  3. All'allegato B e' riportato il documento unico consolidato.