IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  nonche'  in  materia  di  famiglia  e   di
disabilita'», convertito, con  modificazioni  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto
2018; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2018, recante «Individuazione e definizione della disciplina
per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in attuazione
dell'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018,  n.  97»,  registrato  dalla
Corte dei  conti  il  4  dicembre  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25, recante l'organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  a  norma
dell'art. 1, comma 9,  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,
convertito con modificazioni  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97,
registrato dalla Corte dei conti il 20 marzo 2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2019; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio  2018,
con il quale il senatore Gian Marco Centinaio  e'  nominato  Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del   turismo,
registrato dalla Corte dei conti il 1° giugno 2018; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  19  aprile  2019,
registrato dalla Corte dei conti il 20 maggio 2019, con il  quale  e'
stato conferito alla  dottoressa  Caterina  Cittadino,  dirigente  di
prima fascia, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
l'incarico di Capo del Dipartimento del turismo del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; 
  Visto l'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702,  che  prevede  lo
stanziamento per la  concessione  di  contributi  a  favore  di  enti
pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni che
interessino il movimento turistico; 
  Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato
le finalita' dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/55 anche
al fine di  soddisfare  le  esigenze  connesse  con  il  processo  di
destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti
all'attuazione di  iniziative  di  istruzione  e  qualificazione  nel
settore del turismo e dell'industria  alberghiera,  anche  a  livello
universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo
a livello  nazionale  ed  internazionale,  estendendo  il  contributo
stesso anche agli Enti morali e organizzazioni cooperative  nazionali
debitamente riconosciute; 
  Visto l'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n.  174  che  prevede  la
concessione di contributi «una tantum», a favore di  enti  che  senza
scopo  di  lucro  svolgano  attivita'  dirette  ad  incrementare   il
movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile; 
  Visto lo stanziamento assegnato per le finalita' di cui alle  leggi
in parola; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  dettare  una   disciplina   per   la
concessione dei contributi di cui alle predette  leggi  n.  702/55  e
successive modificazioni e integrazioni e n. 174/58; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
Disciplina per l'attivita' di concessione dei contributi di cui  alla
  legge 4 agosto 1955, n. 702, all'art. 8  della  legge  22  febbraio
  1982, n. 44 e della legge 4 marzo 1958, n. 174. 
 
  1. Il presente decreto disciplina  la  concessione  dei  contributi
dello Stato a favore di: 
    a)  enti  pubblici  e  di  diritto  pubblico,   enti   morali   e
organizzazioni cooperative  nazionali  debitamente  riconosciute  per
iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento
turistico ai sensi della legge 4 agosto 1955,  n.  702  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    b)  enti  pubblici  e  di  diritto  pubblico,   enti   morali   e
organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini
dell'attuazione di iniziative  di  istruzione  e  qualificazione  nel
settore del turismo e dell'industria  alberghiera,  anche  a  livello
universitario e di iniziative promozionali del movimento  cooperativo
a livello nazionale ed internazionale, ai  sensi  dell'art.  8  della
legge 22 febbraio 1982, n. 44; 
    c) enti senza scopo di lucro che svolgono  attivita'  dirette  ad
incrementare il movimento dei  forestieri  o  il  turismo  sociale  o
giovanile, ai sensi dell'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174