IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni; Visto il comma 6 dell'art. 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, che fornisce la definizione di insegna di esercizio; Visto il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993, che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; Visto l'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari; Visto l'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; Visto il comma 997 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto il comma 998 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, sono stabiliti i criteri e definite le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'esenzione di cui al comma 997, dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 1 dello stesso art. 25, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 32 del 2019; Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che individua i comuni, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 giugno 2019; Emana il seguente decreto: Art. 1 Oggetto del provvedimento 1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' di applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' (ICP) e del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), relativamente alle insegne di esercizio, nonche' della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.