IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993,  n.  507,
che disciplina l'imposta comunale  sulla  pubblicita'  e  il  diritto
sulle pubbliche affissioni; 
  Visto il comma 6 dell'art. 2-bis,  del  decreto-legge  22  febbraio
2002, n. 13, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  24  aprile
2002, n. 75, che fornisce la definizione di insegna di esercizio; 
  Visto il capo II del decreto  legislativo  n.  507  del  1993,  che
disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
  Visto l'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,
che disciplina il canone per l'autorizzazione  all'installazione  dei
mezzi pubblicitari; 
  Visto l'art. 63 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  che
disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
  Visto il comma 997 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla  pubblicita'  e
il  canone   per   l'autorizzazione   all'installazione   dei   mezzi
pubblicitari,  riferiti  alle  insegne  di  esercizio  di   attivita'
commerciali e di produzione di beni o servizi, nonche' la  tassa  per
l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche   e   il   canone   per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere
dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per  le  attivita'  con
sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far
data dal  24  agosto  2016,  ricompresi  nei  comuni  indicati  negli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
  Visto il comma 998 dell'art. 1 della legge  n.  145  del  2018,  il
quale dispone che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  emanare  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge  n.  145  del  2018,
sono stabiliti i criteri e definite le modalita' per il  rimborso  ai
comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione  del
comma 997; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  il
quale   dispone   che   agli   oneri   derivanti    dall'applicazione
dell'esenzione di cui al comma 997, dell'art. 1 della  legge  n.  145
del 2018, come modificato dal comma 1 dello stesso art. 25, pari a  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,  in  termini  di
solo saldo netto da finanziare, si provvede ai  sensi  dell'art.  29,
comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 32 del 2019; 
  Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che
individua i comuni, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Sentita la Conferenza Stato  citta'  ed  autonomie  locali  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nella
seduta del 6 giugno 2019; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Oggetto del provvedimento 
 
  1. Con  il  presente  decreto  sono  individuate  le  modalita'  di
applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla
pubblicita' (ICP) e del canone per l'autorizzazione all'installazione
dei  mezzi  pubblicitari  (CIMP),  relativamente  alle   insegne   di
esercizio, nonche' della tassa per l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche (COSAP) per le attivita' commerciali  e  di  produzione  di
beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016,
indicati negli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229.