IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare
protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori
particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attivita'
di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita' e i lavoratori
con disabilita', nonche' disposizioni volte a consentire la piena
attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di
cittadinanza;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso
in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli
occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;
b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti
alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, l'indennita' giornaliera di malattia,
l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di maternita' e il
congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti
reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori
interessati risulti attribuita una mensilita' della contribuzione
dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la
data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.
2. La misura vigente dell'indennita' di degenza ospedaliera e'
aumentata del 100 per cento. Conseguentemente e' aggiornata la misura
dell'indennita' giornaliera di malattia.»;
c) dopo il Capo V e' aggiunto il seguente:
«Capo V-bis
Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali
Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). - 1. Al
fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella
prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i
prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le
disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela
per i lavoratori impiegati nelle attivita' di consegna di beni per
conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o
veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme
anche digitali.
2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali
i programmi e le procedure informatiche delle imprese che,
indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attivita'
di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalita'
di esecuzione della prestazione.
3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 puo' essere
determinato in base alle consegne effettuate purche' in misura non
prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi
retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalita'
di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
Il corrispettivo orario e' riconosciuto a condizione che, per
ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
Art. 47-ter (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I prestatori
di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla
copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali di cui decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL
e' determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio
corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini del calcolo del premio
assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi
dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo
corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione
giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva
attivita', indipendentemente dal numero delle ore giornaliere
lavorative.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale della
piattaforma anche digitale e' tenuta a tutti gli adempimenti del
datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965.
3. L'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale e'
tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura
e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 47-quater (Osservatorio). - 1. Al fine di assicurare il
monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del
presente Capo, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un
suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei
lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'osservatorio
verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli
effetti delle disposizioni del presente Capo e puo' proporre
eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e
della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica ed e' assicurata con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».
2. Gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), si applicano decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.