IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e delle finanze, recante «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre  2004,  «Note  AIFA  2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 29  settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Vista la determina n. 18325/2019 del 18 febbraio  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 6  marzo
2019,  relativa  alla   classificazione   del   medicinale   «Ogivri»
(trastuzumab) ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8  novembre
2012, n. 189, di medicinali per uso  umano  approvati  con  procedura
centralizzata; 
  Vista la domanda presentata in data 16 gennaio 2019 con la quale la
societa'  Mylan  S.a.s.  ha  chiesto   la   riclassificazione   delle
confezioni con A.I.C. n. 047477017/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 5 agosto 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 15-17 aprile 2019; 
  Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale OGIVRI (trastuzumab) nelle confezioni sotto  indicate
e' classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
«Carcinoma mammario 
 
Carcinoma mammario metastatico 
      "Ogivri" e' indicato per il trattamento di pazienti adulti  con
carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo: 
        in monoterapia per  il  trattamento  di  pazienti  che  hanno
ricevuto  almeno  due   regimi   chemioterapici   per   la   malattia
metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver
contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui
il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al
recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia
ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali
trattamenti; 
        in associazione al paclitaxel per il trattamento di  pazienti
che non  sono  stati  sottoposti  a  chemioterapia  per  la  malattia
metastatica e  per  i  quali  non  e'  indicato  il  trattamento  con
antracicline; 
        in associazione al docetaxel per il trattamento  di  pazienti
che non  sono  stati  sottoposti  a  chemioterapia  per  la  malattia
metastatica; 
        in  associazione   ad   un   inibitore   dell'aromatasi   nel
trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo  per
i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab. 
 
Carcinoma mammario in fase iniziale 
      "Ogivri" e' indicato nel trattamento  di  pazienti  adulti  con
carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo: 
        dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante  o  adiuvante)  e
radioterapia (se applicabile) (vedere paragrafo 5.1); 
        dopo   chemioterapia    adiuvante    con    doxorubicina    e
ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel; 
        in associazione a chemioterapia  adiuvante  con  docetaxel  e
carboplatino; 
        in associazione  a  chemioterapia  neoadiuvante,  seguito  da
terapia con "Ogivri" adiuvante, nella  malattia  localmente  avanzata
(inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm; 
      "Ogivri"  deve  essere  utilizzato  soltanto  in  pazienti  con
carcinoma  mammario  metastatico  o  EBC  i  cui  tumori   presentano
iperespressione  di  HER2  o  amplificazione  del  gene   HER2   come
determinato mediante un test accurato e validato. 
 
Carcinoma gastrico metastatico 
      "Ogivri" in associazione a  capecitabina  o  5-fluorouracile  e
cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione
gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente
sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica. 
      "Ogivri" deve essere  somministrato  soltanto  a  pazienti  con
carcinoma  gastrico  metastatico  (MGC)  i  cui   tumori   presentano
iperespressione  di  HER2,  definita  come  un  risultato   IHC2+   e
confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un  risultato
IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione  accurati  e
validati». 
  Confezione: 150 mg - polvere  per  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso  endovenoso  -  flaconcino  (vetro)  -  150  mg  -  1
flaconcino; A.I.C. n. 047477017/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 512,32. 
  Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 845,54. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Ogivri» (trastuzumab) e' classificato, ai sensi dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma  10,  lettera
c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.