IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
cosi' come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 17
giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 156, che reca disposizioni per la deducibilita' dal
reddito complessivo dichiarato delle liberalita' in denaro o in
natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa', in favore di fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 agosto 2017, n.
179, che reca, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106, il «Codice del terzo settore»;
Visti, altresi', l'art. 99, comma 3, del medesimo decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall'art. 5-ter
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che interviene a
modificare l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, sino alla sua abrogazione disposta dall'art. 102, comma 2,
lettera h), del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, tramite
il rinvio a quanto disposto al successivo art. 104, comma 2, il quale
prevede che tali disposizioni si applichino «a decorrere dal periodo
di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di
cui all'art. 101, comma 10, e comunque, non prima del periodo di
imposta successivo di operativita' del Registro.» (Registro unico
nazionale del terzo settore);
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114,
che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, al quale sono state trasferite le funzioni del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2016, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle
disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80», il quale, all'art. 1, prevede che lo stesso puo' essere
soggetto a revisione annuale;
Considerata la necessita' di procedere alla revisione annuale
prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 ottobre 2016, anche in virtu' della
presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere le
liberalita' di cui all'art. 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, nel testo vigente, come novellato dall'art. 99, comma 3, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1
1. Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante,
in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 14, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le liberalita', in denaro o in
natura, effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta
sul reddito delle societa' in favore delle fondazioni e associazioni
regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento
o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate, ai
soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente decreto e puo' essere soggetto a revisione
annuale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2019
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bussetti
Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2019
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affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
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