IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 28-bis, comma  1-quater  del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'art. 9,  comma  1,  lettera
b), n. 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che  demanda  ad
un decreto adottato dal Ministro dell'interno l'individuazione  delle
zone di frontiera e di transito, nelle quali si applica la  procedura
accelerata di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo art. 28-bis,
prevedendo che con il medesimo provvedimento possono essere istituite
fino a cinque nuove sezioni delle  Commissioni  territoriali  per  il
riconoscimento della protezione internazionale; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di «Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e
della revoca dello status di protezione internazionale»; 
  Visto il regolamento (CE) 2016/399 del 9 marzo 2016 concernente  il
«Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte  delle
persone (codice frontiere Schengen)»; 
  Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e il decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il  «Regolamento
recante norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Considerato che l'esame delle domande di protezione  internazionale
presentate  nelle  zone  di  frontiera,  alle  quali  si  applica  la
procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1-ter, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  puo'  essere  assicurato  dalle
Commissioni territoriali e dalle sezioni gia' operanti, integrate  da
due nuove sezioni; 
  Ritenuto di dover individuare le zone di frontiera o di transito al
fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al citato art.
28-bis, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 25 del 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto del decreto 
 
  1. Il presente decreto individua le zone di frontiera o di transito
nelle quali per le domande di  protezione  internazionale  presentate
nei casi previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, si applicano le procedure accelerate. 
  2. Il presente decreto provvede, altresi', ad  istituire  ulteriori
sezioni delle commissione territoriali per  il  riconoscimento  della
protezione  internazionale,  ai  sensi  del  comma  1-quater,  ultimo
capoverso, dell'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio  2008,
n. 25, definendone gli ambiti di competenza.