IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 28-bis, comma 1-quater del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che demanda ad un decreto adottato dal Ministro dell'interno l'individuazione delle zone di frontiera e di transito, nelle quali si applica la procedura accelerata di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter del medesimo art. 28-bis, prevedendo che con il medesimo provvedimento possono essere istituite fino a cinque nuove sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»; Visto il regolamento (CE) 2016/399 del 9 marzo 2016 concernente il «Regolamento del Parlamento europeo che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)»; Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Considerato che l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera, alle quali si applica la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo' essere assicurato dalle Commissioni territoriali e dalle sezioni gia' operanti, integrate da due nuove sezioni; Ritenuto di dover individuare le zone di frontiera o di transito al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 28-bis, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 25 del 2008; Decreta: Art. 1 Oggetto del decreto 1. Il presente decreto individua le zone di frontiera o di transito nelle quali per le domande di protezione internazionale presentate nei casi previsti dall'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le procedure accelerate. 2. Il presente decreto provvede, altresi', ad istituire ulteriori sezioni delle commissione territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, definendone gli ambiti di competenza.