IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza  degli  eventi  meteorologici  che  hanno  colpito  il
territorio delle Province di  Bologna,  Modena  e  Reggio  Emilia  il
giorno 22 giugno 2019; 
  Considerato che i predetti eventi, caratterizzati  anche  da  venti
forti e grandinate e movimenti franosi, hanno determinato  una  grave
situazione   di   pericolo   per   l'incolumita'    delle    persone,
danneggiamenti alle infrastrutture  viarie,  ad  edifici  pubblici  e
privati,  alla  rete  dei  servizi  essenziali,  nonche'  danni  alle
attivita' agricole e produttive; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle
strutture interessati dall'evento in questione; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia Romagna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione  Emilia
Romagna e' nominato commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici
regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali  e
periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori,  ivi
comprese societa' a capitale interamente pubblico  partecipate  dagli
enti locali  interessati,  che  agiscono  sulla  base  di  specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il commissario delegato, predispone, nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.  5,  entro   quaranta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre
che degli interventi urgenti  e  necessari  per  la  rimozione  delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino, anche con procedure  di  somma  urgenza,  della
funzionalita' dei servizi pubblici  e  delle  infrastrutture  nonche'
alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del  materiale
vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da  scavo  e  alle  misure
volte a garantire la continuita'  amministrativa  nei  comuni  e  nei
territori  interessati,   anche   mediante   interventi   di   natura
temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata,  il
CUP, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 5, nonche'  delle
ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili  anche  ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  24,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi  di
cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed
e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento
della protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna.  Tale
rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in
originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  commissario
delegato. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 7, il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.