IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018,
n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di
radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione;
Visto il decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77
del 3 aprile 2018, concernente l'istituzione degli albi professionali
presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione;
Visto il comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n.
42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, il quale prevede che ferma restando la possibilita' di
avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei
titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni
sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che
svolgono o abbiano svolto un'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei
mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono
continuare a svolgere le attivita' professionali previste dal profilo
della professione sanitaria di riferimento, purche' si iscrivano,
entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento
istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione;
Visto il comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima legge n. 145 del 2018, con decreto del
Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al
comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Visto il comma 540, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il quale prevede che l'iscrizione negli elenchi speciali di cui
al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, cui
si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale
rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei
rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in
vigore della medesima legge n. 145 del 2018;
Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 4-bis, dell'art.
4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma
537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si riferiscono ai soggetti
che non possono essere inseriti negli albi delle professioni
sanitarie e che, per esercitare la propria attivita', devono
iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad
esaurimento, per essi esclusivamente istituiti;
Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dal citato
comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Decreta:
Art. 1
Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso
gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione
1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio
1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi
speciali ad esaurimento:
a) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di tecnico audiometrista;
c) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di tecnico ortopedico;
e) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di dietista;
f) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;
h) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di igienista dentale;
i) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di fisioterapista;
j) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di logopedista;
k) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di podologo;
l) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta'
evolutiva;
n) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di terapista occupazionale;
p) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di educatore professionale;
q) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle
attivita' professionali previste dal profilo della professione
sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro.
2. Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono
essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:
a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o
abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo della
professione sanitaria di riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non
continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore
della legge n. 145 del 2018;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della
prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare
a svolgere le attivita' professionali dichiarate, in virtu' di una
procedura selettiva pubblica;
b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie
private, che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali
previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non
continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore
della legge n. 145 del 2018;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della
prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali
o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le
attivita' professionali dichiarate;
3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento e
retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata
a seguito di assunzione documentata;
c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attivita'
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di
riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non
continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore
della legge n. 145 del 2018, documentato:
I. dal possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio
dell'attivita' libero professionale e/o la copia dei contratti delle
collaborazioni espletate;
II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento
dell'attivita' professionale nel mese di riferimento;
III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare
l'effettivo svolgimento dell'attivita' professionale dichiarata;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca
dell'inizio dell'attivita' libero professionale o per successive
disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o
continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate.
3. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche non
continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore
della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attivita'
professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti i periodi
lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a), b), e c).
4. Resta fermo che l'iscrizione negli elenchi speciali ad
esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto
sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in
ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati
alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.
5. L'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude
ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in
possesso di titoli e di attivita' lavorativa idonei, di accedere alle
procedure di equivalenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge n.
42 del 1999.
6. Una volta conseguita l'equivalenza, l'iscritto all'elenco
speciale ad esaurimento potra' iscriversi al relativo albo
professionale dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale.