IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private; 
  Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del  quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritative
beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto il decreto 17 dicembre  2012  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  recante  «Indirizzi,
modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni
caritative destinatarie delle derrate alimentari da distribuire  agli
indigenti come i soggetti (singoli, enti caritativi o  raggruppamenti
di enti caritativi) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  per   l'applicazione   del
regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018
recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione
e nomina del Ministro per  la  cooperazione  internazionale,  di  cui
all'art. 58, comma 2, del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  che  il
Ministro concertante, ai fini del presente decreto,  e'  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre  2012,  che  dispone,
tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri
provvedimenti, sulla base di atti di  indirizzo  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dando  priorita'  dopo
l'acquisto di derrate alimentari, alla  copertura  dei  costi  per  i
servizi di  trasporto,  stoccaggio  e  trasformazione  delle  derrate
alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici  ed
amministrativi prestati dalle  Organizzazioni  caritative,  quali  lo
stoccaggio,  la  conservazione  e  la  gestione  amministrativa   del
processo distributivo delle derrate alimentari; 
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di
operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di Stabilita' 2016), recante «Disposizioni per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'
2016)», che ha finanziato il fondo per la distribuzione delle derrate
alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, comma  1,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  per  5.000.000,00  di  euro  a
decorrere dall'anno 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 668 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con il  quale
il fondo di cui all'art. 58, comma 1,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' stato rifinanziato nella misura di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28  gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28  marzo  2019,
n. 26, prevede che "Al fine di un utilizzo  sinergico  delle  risorse
per  la  distribuzione  alimentare  agli  indigenti,   le   eventuali
disponibilita' del Fondo di cui  all'art.  58  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per  il  finanziamento
di interventi complementari rispetto al Programma operativo del  FEAD
e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono  essere  versate  al
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.
183». 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,  e'  istituito  il  «Tavolo
permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e
per l'assistenza alimentare» (di seguito  denominato  «Tavolo»),  cui
compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e  proposte  relativi
alla gestione del  fondo  e  delle  erogazioni  liberali  di  derrate
alimentari; 
  Considerata la proposta formulata  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo,  elaborata,  sentiti  i
componenti del Tavolo, tenendo conto delle necessita' espresse  dalle
Organizzazioni caritative, di destinare la dotazione complessiva  del
Fondo, pari a 6.000.000,00 (seimilioni/00) di euro per  l'anno  2019,
all'acquisto di polpa di pomodoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Programma annuale 
 
  1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno  2019,  a  valere  sulle
disponibilita'  del  «Fondo  per  il  finanziamento   dei   programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del  22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per l'esercizio finanziario 2019. Il fondo e' istituito
presso AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura,  conformemente
alle  modalita'  previste  dal  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle  persone
piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono  riportate
nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione di polpa di pomodoro in scatola, per la  consegna  dei
prodotti in causa alle Organizzazioni caritative  definite  dall'art.
1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012. 
  4. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi  prestati  dalle  Organizzazioni  caritative,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari per singola aggiudicazione della  fornitura  del  prodotto
alimentare.