IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art. 58, che
prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse
pubbliche e private;
Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate
che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritative
beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione;
Visto il decreto 17 dicembre 2012 del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, recante «Indirizzi,
modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni
caritative destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli
indigenti come i soggetti (singoli, enti caritativi o raggruppamenti
di enti caritativi) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del
regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018
recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione
e nomina del Ministro per la cooperazione internazionale, di cui
all'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che il
Ministro concertante, ai fini del presente decreto, e' il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, che dispone,
tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri
provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, dando priorita' dopo
l'acquisto di derrate alimentari, alla copertura dei costi per i
servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate
alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed
amministrativi prestati dalle Organizzazioni caritative, quali lo
stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del
processo distributivo delle derrate alimentari;
Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di
operazioni esenti IVA;
Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di
beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato;
Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di Stabilita' 2016), recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2016)», che ha finanziato il fondo per la distribuzione delle derrate
alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per 5.000.000,00 di euro a
decorrere dall'anno 2017;
Visto l'art. 1, comma 668 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con il quale
il fondo di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' stato rifinanziato nella misura di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
Considerato che ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, prevede che "Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse
per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali
disponibilita' del Fondo di cui all'art. 58 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento
di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD
e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183».
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4 giugno 2014, n. 3399, con il quale, ai sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012, e' istituito il «Tavolo
permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e
per l'assistenza alimentare» (di seguito denominato «Tavolo»), cui
compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e proposte relativi
alla gestione del fondo e delle erogazioni liberali di derrate
alimentari;
Considerata la proposta formulata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, elaborata, sentiti i
componenti del Tavolo, tenendo conto delle necessita' espresse dalle
Organizzazioni caritative, di destinare la dotazione complessiva del
Fondo, pari a 6.000.000,00 (seimilioni/00) di euro per l'anno 2019,
all'acquisto di polpa di pomodoro;
Decreta:
Art. 1
Programma annuale
1. E' adottato il programma annuale di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno 2019, a valere sulle
disponibilita' del «Fondo per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per l'esercizio finanziario 2019. Il fondo e' istituito
presso AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, conformemente
alle modalita' previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle persone
piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono riportate
nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente
decreto.
3. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per
l'acquisizione di polpa di pomodoro in scatola, per la consegna dei
prodotti in causa alle Organizzazioni caritative definite dall'art.
1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012.
4. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed
amministrativi prestati dalle Organizzazioni caritative, di cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre 2012, sono
ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate
alimentari per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto
alimentare.