IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia doganale  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma
2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento
differito effettuato oltre il periodo  di  giorni  trenta,  si  rende
applicabile un  interesse  fissato  semestralmente  con  decreto  del
Ministro delle finanze sulla base  del  rendimento  netto  dei  buoni
ordinari del Tesoro a tre mesi; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con  decorrenza
13 luglio 2019; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  79  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  in  materia  doganale,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  come  sostituito
dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213,  il  saggio
di  interesse  per  il  pagamento  differito  dei  diritti   doganali
effettuato oltre il periodo  di  giorni  trenta  e'  stabilito  nella
misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio  2019
al 12 gennaio 2020. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 agosto 2019 
 
                                                    Il Ministro: Tria