IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  direttiva  di  esecuzione  (UE)   n.   2018/1581   della
Commissione del 19 ottobre  2018  recante  modifica  della  direttiva
2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  metodi  di  calcolo
degli obblighi di stoccaggio; 
  Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del  14  settembre  2009
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  e
abroga le direttive 73/238/CEE  e  2006/67/CE  nonche'  la  decisione
68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la
direttiva 2009/119/CE sopra citata; 
  Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,
secondo  cui  alle  norme  dell'Unione  europea   non   autonomamente
applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche  di
ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale,
e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio  dell'Unione  europea  o  dalla  Commissione   europea   in
esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia'  efficaci
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di  cui
all'art. 117, secondo comma,  della  Costituzione,  con  decreto  del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva  comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
europei; 
  Visto le  competenze  riconosciute  a  questa  amministrazione,  in
materia di scorte di petrolio greggio e/o  di  prodotti  petroliferi,
dal decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.  249,  che  attua  la
direttiva 2009/119/CE sopra citata; 
  Ritenuto   necessario   adottare   disposizioni   per    conformare
l'ordinamento nazionale alle previsioni  recate  dalla  sopra  citata
direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 
 
  Il  decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249   e'   cosi'
modificato: 
    1) all'art. 2, comma 1, alle lettere i), p)  e  q),  all'art.  3,
commi 7, 8 e 9, all'art. 5, comma 2, all'art. 7,  commi  4,  5  e  6,
all'art. 11, comma 1, all'art. 25, comma  2,  e  all'Allegato  III.2,
sesto capoverso,  le  parole  «di  cui  all'allegato  C,  punto  3.1,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008» sono sostituite dalle
parole «di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE)  n.
1099/2008»; 
    2) all'art. 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6.  In  deroga  ai  commi  4  e  5,  le  medie  giornaliere  delle
importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi  sono
determinate, per quanto  riguarda  il  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base  dei  quantitativi
importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente  l'anno
in questione.»; 
    3) all'art. 6, comma 1, la  seconda  frase  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «L'inventario contiene, in particolare, le informazioni  necessarie
per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio  ovvero
deposito in  cui  si  trovano  le  scorte  in  questione,  nonche'  i
quantitativi,  il  proprietario  e  la  natura  delle   stesse,   con
riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato
A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»; 
    4) all'art. 9, comma  2,  la  prima  frase  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «2. Le scorte specifiche possono essere costituite  soltanto  dalle
tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato  A,
capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»; 
    5) all'art. 9, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Gli equivalenti in  petrolio  greggio  di  cui  al  comma  3  sono
calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la  somma  delle  consegne
interne lorde osservate, definite nell'allegato  C,  punto  3.2.2.11,
del regolamento (CE) n.  1099/2008  per  i  prodotti  compresi  nelle
categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non  si  tiene  conto
dei bunkeraggi marittimi internazionali.»; 
    6) all'allegato  II,  il  secondo  capoverso  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Il consumo interno e'  stabilito  sommando  le  «consegne  interne
lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11,
del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto  dei  prodotti  seguenti:
benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel
del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro  cherosene,
gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso  e
ad alto tenore di zolfo), quali definiti  nell'allegato  A,  capitolo
3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»; 
    7)  all'allegato  III.1,  sesto  capoverso,  la  lettera  a)   e'
sostituita dalla seguente: 
      «a) includere tutte le altre  scorte  di  prodotti  petroliferi
identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento  (CE)  n.
1099/2008   e   stabilirne   l'equivalente   in   petrolio    greggio
moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; oppure»; 
    8) l'allegato I e' sostituito dal seguente testo: 
  Allegato I (di cui all'art. 3, comma 4) - 
  Metodo  di  calcolo  dell'equivalente  in  petrolio  greggio  delle
importazioni di prodotti petroliferi. 
  Per  il  calcolo  dell'equivalente  in   petrolio   greggio   delle
importazioni di prodotti petroliferi, di cui all'art. 3, ci si avvale
del seguente metodo: 
    1) la somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi
da  gas  naturale  (LNG),  prodotti  base  di  raffineria   e   altri
idrocarburi,  quali  definiti  nell'allegato  A,  capitolo  3.4,  del
regolamento (CE) n. 1099/2008(*), e' calcolata e adattata  per  tener
conto di eventuali variazioni delle scorte. Dal totale risultante per
la resa di nafta e' dedotta una tra le tre cifre seguenti: 
      4%; 
      il tasso medio di resa della nafta; 
      il consumo netto effettivo di nafta; 
    2) la somma delle importazioni nette di tutti gli altri  prodotti
petroliferi di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE)
n. 1099/2008, ad eccezione della nafta, e' calcolata e  adattata  per
tener conto delle variazioni delle scorte ed e' moltiplicata  per  un
fattore di 1,065. 
  La somma delle  cifre  risultanti  dai  punti  1  e  2  rappresenta
l'equivalente in petrolio greggio. 
  Nel  calcolo  non  si  tiene   conto   dei   bunkeraggi   marittimi
internazionali.». 
 
__________ 
 
    (*)  Modificato  dal  regolamento   (UE)   n.   2017/2010   della
Commissione, del 7 novembre 2017.