IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera
c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 359 del  10  aprile  2014,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  98  del  29  aprile
2014, relativa alla classificazione del medicinale «Champix» ai sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189,  di  medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda presentata in data 3 luglio 2017 con la  quale  la
societa'  Pfizer  limited  ha  chiesto  la  riclassificazione   delle
confezioni con A.I.C. numeri 037550148/E, 037550151/E, 037550163/E  e
037550237/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 22 febbraio 2018; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 22 maggio 2019; 
  Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  CHAMPIX  nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «CHAMPIX e' indicato per la cessazione dell'abitudine  al  fumo
negli adulti». 
    Confezioni: 
      «0.5 e 1.0 mg» compressa rivestiva con film, uso orale, blister
(PVC/ALU) in cartone termosaldato - «11  x  0.5  mg  +  14  x  1  mg»
compresse  -  A.I.C.  n.  037550148/E  (in  base   10);   classe   di
rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro  36,38;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 60,04; 
      «1,0 mg» compressa  rivestiva  con  film,  uso  orale,  blister
(Pvc/Alu)  in  cartone  termosaldato,   28   compresse;   A.I.C.   n.
037550151/E (in base 10); classe di rimborsabilita': «A»;  prezzo  ex
factory (IVA esclusa): euro 40,69; prezzo al pubblico (IVA  inclusa):
euro 67,15; 
      «1,0 mg» compressa  rivestiva  con  film,  uso  orale,  blister
(Pvc/Alu)  in  cartone  termosaldato,   56   compresse;   A.I.C.   n.
037550163/E (in base 10); classe di rimborsabilita': «A»;  prezzo  ex
factory (IVA esclusa): euro 75,47; prezzo al pubblico (IVA  inclusa):
euro 124,55; 
      «0,5 mg e 1.0 mg» compressa  rivestiva  con  film,  uso  orale,
blister (Pvc/Alu) in cartone termosaldato - «11 x 0.5 mg + 14 x 1  mg
+ 28 x 1 mg compresse»; A.I.C. n. 037550237/E (in base 10); classe di
rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro  77,07;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 127,20. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Alla specialita' medicinale «Champix» si applica un tetto di  spesa
complessivo sull'ex factory pari ad euro  3.100.000/dodici  mesi.  In
caso di superamento della soglia EXF di euro 3.100.000  di  fatturato
nei dodici mesi la societa' e' chiamata al ripiano dello  sfondamento
attraverso   payback.   Ai   fini   della   determina    dell'importo
dell'eventuale  sfondamento,   il   calcolo   dello   stesso   verra'
determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto,
esclusivamente,  degli  eventuali  payback  del  5%  e   dell'1,83%),
trasmessi attraverso  il  flusso  della  tracciabilita',  di  cui  al
decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004,  per  i  canali
ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi
della legge  n.  448/1998,  successivamente  modificata  dal  decreto
ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata, nonche' tenendo conto
dei dati delle importazioni del farmaco dall'estero per sopperire  ad
eventuali  carenze.  Il  payback,  di  competenza  del  canale  degli
acquisti diretti, derivante dall'applicazione del tetto di  prodotto,
verra' scomputato dall'eventuale payback imputabile  all'azienda  per
lo sfondamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica  per  acquisti
diretti nell'anno di  pubblicazione  del  provvedimento  che  accerta
l'entita'  del  ripiano  del  tetto  di  prodotto.  Il  payback,   di
competenza   del    canale    retail    (convenzionata),    derivante
dall'applicazione  del   tetto   di   prodotto,   verra'   scomputato
dall'eventuale payback imputabile all'azienda per lo sfondamento  del
tetto della spesa per  la  farmaceutica  convenzionata  nell'anno  di
pubblicazione del provvedimento che accerta l'entita' del ripiano del
tetto di prodotto. E' fatto, comunque, obbligo alla parte di  fornire
semestralmente i dati di vendita relativi  ai  prodotti  soggetti  al
vincolo del tetto e il relativo trend  dei  consumi  nel  periodo  di
vigenza dell'accordo, segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del
tetto di spesa, il periodo di riferimento, avra' inizio dal  mese  di
effettiva commercializzazione in fascia di rimborsabilita'.  In  caso
di richiesta di rinegoziazione del tetto di  spesa  che  comporti  un
incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla   specialita'
medicinale  e/o  molecola,  il  prezzo  di  rimborso   della   stessa
(comprensivo dell'eventuale sconto  obbligatorio  al  S.S.N.)  dovra'
essere rinegoziato in riduzione  rispetto  ai  precedenti  valori.  I
tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente  fissati,
si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del S.S.N.,  ivi
compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della  legge
n.  648/1996  e  dall'estensione  delle  indicazioni  conseguenti   a
modifiche, dalle importazioni del farmaco dall'estero. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.