IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i
contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un
programma costruttivo di alloggi per lavoratori;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni
recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il
Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle
abitazioni in locazione (di seguito denominato Fondo) e, in
particolare, i commi 3, 4 e 7;
Visto, altresi', il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito
dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra
l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse
assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima
intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione
dalle singole regioni e province autonome;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010,
gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che
conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e
Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da
leggi di settore e tenuto conto che l'accantonamento per le suddette
Province e' gia' stato considerato in fase di programmazione ed
approvazione della citata disposizione normativa di rifinanziamento;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare l'art. 1,
comma 20, con il quale e' stata assegnata al Fondo la dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati
fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 431
del 1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei
contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo
nonche' i criteri per la determinazione degli stessi;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale, in
attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998,
sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni
del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse
assegnate al Fondo;
Considerato che nel periodo 2015-2018 non sono state destinate
risorse al Fondo, e che pertanto non e' stato possibile determinare
il fabbisogno regionale calcolato con riferimento all'art. 1, comma
1, lettera a) del citato decreto ministeriale 7 giugno 1999, nonche'
il coefficiente di riparto legato al rapporto tra il cofinanziamento
regionale e il finanziamento statale ai fini del riparto del 10%
della dotazione del Fondo;
Ravvisata la necessita' di procedere ad un sollecito riparto della
dotazione di 10 milioni di euro relativa all'annualita' 2019
assegnata al Fondo dall'art. 1, comma 20, della citata legge n. 205
del 2017, al fine di ridurre il disagio abitativo che e' dato
riscontrare nel territorio nazionale;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 6
giugno 2019, con la raccomandazione che l'annualita' 2020 tenga in
considerazione la reintegrazione dell'indicatore relativo al
fabbisogno pregresso e al cofinanziamento regionale;
Decreta:
Art. 1
1. La disponibilita' di 10 milioni di euro relativa all'anno 2019
assegnata dall'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 al Fondo
di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, e' ripartita tra le
regioni secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del
presente decreto.
2. Le regioni ripartiscono le quote di propria spettanza a norma
del comma 7 del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998
come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80.
3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti.
4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la condizione abitativa, concernenti l'entita' dei fondi
aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualita' cui si
riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno
precedente iscritti in bilancio, gia' indicati all'articolo unico,
comma 6, del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno
pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno.
Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in
considerazione ai fini del riparto di che trattasi.
5. Ai sensi dell'articolo unico, comma 7, del predetto decreto
ministeriale 14 settembre 2005, le risorse statali non ripartite
dalle singole regioni entro sei mesi dall'erogazione saranno
decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine,
le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto
in favore dei comuni.
6. I fondi ripartiti con il presente decreto possono essere
utilizzati, fermo restando le finalita' generali perseguite dal
Fondo, anche per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e
dalle regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la
locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilita' nel
settore della locazione anche di soggetti che non siano piu' in
possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica
attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a
canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della predetta legge
n. 431 del 1998.
7. In ragione della limitatezza delle risorse disponibili, le
regioni possono stabilire requisiti piu' restrittivi di quelli
indicati nell'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7
giugno 1999, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente capitolo
di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica, comporteranno
l'adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo.
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte
degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1 foglio n. 3132