IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il  decreto  legislativo  9  gennaio  2012,  n.  4  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 26,  del  1°  febbraio  2012),
recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n.  96,
e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale  2  marzo  2017  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 213, del  12  settembre  2017),  recante
modalita', termini e procedure  per  l'applicazione  del  sistema  di
punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 20 luglio  2017  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 213, del  12  settembre  2017),  recante
modalita', termini e procedure  per  l'applicazione  del  sistema  di
punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio; 
  Visto  il  decreto  21  dicembre  2018  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 38, del 14 febbraio 2019)  recante  modalita',
termini e procedure  per  l'applicazione  del  sistema  a  punti  per
infrazioni  gravi  all'autorizzazione  per  l'esercizio  della  pesca
subacquea professionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013, modificato dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 143 del  17  luglio  2017,  recante  «Organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 6752 del 17 luglio  2018,  recante
la delega di funzioni al sottosegretario  di  Stato,  on.  le  Franco
Manzato; 
  Considerato che le attuali procedure di cancellazione dei punti  di
cui, rispettivamente, all'art. 8 del  decreto  ministeriale  2  marzo
2017, all'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2017 e art. 4 del
decreto ministeriale 21 dicembre 2018, possono determinare potenziali
discrasie, tali da non assicurare il corretto  rispetto  del  vigente
quadro normativo di riferimento; 
  Ritenuto,    pertanto,    di    dover    procedere    all'immediata
semplificazione delle  richiamante  procedure  di  cancellazione  dei
punti, con particolare riferimento alle fasi successive al  decorrere
del  prescritto  periodo  triennale   dalla   data   di   commissione
dell'ultima infrazione grave, al fine di renderle pienamente aderenti
ai termini stabiliti dalla vigente normativa di settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 8 del decreto ministeriale 2 marzo 2017, in premessa citato,
e' sostituito dal seguente: 
    1. Per le fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 18 del  decreto
legislativo n. 4/2012, il titolare della licenza di pesca, al fine di
ottenere la cancellazione dei punti, presenta  la  relativa  istanza,
corredata  da  idonea  documentazione  attestante  l'esistenza  delle
condizioni, al  Capo  del  Compartimento  marittimo  dell'Ufficio  di
iscrizione del peschereccio interessato; 
    2. In ragione delle istanze presentate ai  sensi  del  precedente
comma 1, il Capo del Compartimento marittimo, attraverso  gli  uffici
competenti, verifica, a norma del richiamato comma 2 dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 4/2012,  che,  successivamente  alla  data  di
commissione dell'ultima infrazione grave, il titolare della licenza: 
      nel caso di cui alla lettera a),  utilizzi  il  sistema  VMS  o
proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica  dei  dati
del giornale di pesca,  della  dichiarazione  di  trasbordo  e  della
dichiarazione di sbarco; 
      nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso la campagna  di
pesca scientifica per la quale si e' offerto volontariamente; 
      nel caso di cui alla lettera c), che in qualita' di  membro  di
un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto  al
piano di pesca dell'organizzazione; 
      nel caso di cui alla lettera d), partecipi ad  un'attivita'  di
pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica; 
    3. All'esito delle verifiche di cui al  precedente  comma  2,  il
Capo  del  Compartimento  marittimo  emette,  ove  ne   ricorrano   i
presupposti, un provvedimento di  cancellazione  dei  punti,  dandone
immediata  notifica  al   titolare   della   licenza   di   pesca   e
trasmettendone copia alla direzione generale della pesca marittima  e
dell'acquacoltura, nonche' all'Ufficio marittimo  di  iscrizione  del
peschereccio interessato, ai fini dell'annotazione  sul  registro  di
iscrizione  ed  al  Centro  controllo  nazionale  pesca  del  Comando
generale  del   Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   ai   fini
dell'aggiornamento del registro nazionale delle infrazioni. Nel  caso
in  cui  non  ne  ricorrano  i  presupposti,  invece,  il  Capo   del
Compartimento marittimo emette  un  provvedimento  di  diniego  e  lo
notifica immediatamente all'interessato; 
    4. Per le fattispecie di cui all'art. 18, comma  4,  del  decreto
legislativo n. 4/2012, il Capo del  Compartimento  marittimo  procede
d'ufficio alla verifica della sussistenza dei  presupposti  previsti.
All'esito  delle  verifiche,  il  Capo  del  Compartimento  marittimo
emette,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  un   provvedimento   di
cancellazione dei punti, dandone immediata notifica al titolare della
licenza di pesca e trasmettendone copia alla direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura, nonche' all'Ufficio marittimo di
iscrizione del peschereccio interessato, ai fini dell'annotazione sul
registro di iscrizione ed al Centro  controllo  nazionale  pesca  del
Comando generale del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  ai  fini
dell'aggiornamento del registro nazionale delle infrazioni.