Estratto determina AAM/AIC n. 160/2019 del 2 settembre 2019 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACTIGRIP  nella
forma e confezione,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: Societa' Johnson & Johnson S.p.a. con  sede  e
domicilio fiscale in via Ardeatina Km 23,500_- 00071, Santa  Palomba,
Pomezia - Roma codice fiscale 00407560580. 
      confezione: «2,5 mg/60 mg/500 mg  compresse»  12  compresse  in
blister Al/PVC/PVDC - A.I.C. n. 024823080 (in  base  10)  ORPK98  (in
base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      conservare in luogo asciutto, a  temperatura  non  superiore  a
25°C. 
    Composizione: 
      principi attivi: triprolidina cloridrato 2,5 mg; pseudoefedrina
cloridrato 60 mg; paracetamolo 500,0 mg; 
      eccipienti:   amido   di   mais   pregelatinizzato,   povidone,
crospovidone,  acido  stearico,  cellulosa  microcristallina,  silice
colloidale anidra, magnesio stearato. 
    Responsabile  del  rilascio  lotti:  Janssen-Cilag,  Domaine   de
Maigremont, F27100 Val de Reuil, Francia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento    della    sintomatologia    da     raffreddamento
caratterizzata da ostruzione nasale, rinorrea  acquosa,  cefalea  e/o
febbre. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da  banco  o
di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.