IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
                   con delega in materia di sport 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio  2018,
con il quale l'on. Giulia Grillo e'  stata  nominata  Ministro  della
salute; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  1°  giugno  2018,
recante «Nomina  a  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario  del  Consiglio
medesimo, dell'onorevole dott. Giancarlo Giorgetti»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
giugno 2018, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott.  Giancarlo
Giorgetti», e in particolare l'art.  3,  comma  1,  lettera  d),  che
conferisce al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri le funzioni di sviluppo  e  promozione,  per  quanto  di
competenza,  delle  attivita'  di  prevenzione  del  doping  e  della
violenza nello sport; 
  Vista la legge 29 novembre  1995,  n.  522,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989»; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping», e, in particolare, l'art. 2, comma  1,  che  prevede  che  i
farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e  le
pratiche mediche il cui impiego e' considerato doping sono  ripartiti
in classi approvate con decreto del Ministro della sanita',  d'intesa
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare,
l'art. 1, comma 19, lettera a),  per  il  quale  sono  attribuite  al
Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro da  lui  delegato
le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i  beni
e le attivita' culturali in materia di sport; 
  Vista la legge 26 novembre  2007,  n.  230,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione internazionale contro  il  doping  nello
sport, con  allegati,  adottata  a  Parigi  nella  XXXIII  Conferenza
generale UNESCO il 19 ottobre 2005»; 
  Visto il decreto 31 ottobre  2001,  n.  440,  recante  «Regolamento
concernente l'organizzazione ed il  funzionamento  della  Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per  la  tutela  della
salute nelle attivita' sportive»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi  collegiali
ed altri organismi operanti presso  il  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che
ha trasferito le competenze della suddetta Commissione  alla  Sezione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per  la  tutela  della
salute nelle  attivita'  sportive  del  Comitato  tecnico  sanitario,
ricostituito con decreto del Ministro della salute 26 settembre  2018
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dello sport 16 aprile 2018, recante «Revisione  della  lista
dei  farmaci,  delle  sostanze  biologicamente  o  farmacologicamente
attive e delle  pratiche  mediche,  il  cui  impiego  e'  considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000,  n.  376»,  pubblicato
nel supplemento ordinario n.  26  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 128 del 5 giugno 2018; 
  Visto l'emendamento all'allegato 1 della Convenzione internazionale
contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento
delle sostanze e dei metodi vietati  per  doping,  che  recepisce  la
lista  elaborata   dall'Agenzia   Mondiale   Antidoping   (WADA-AMA),
pubblicata sul sito internet dell'Agenzia stessa il 28 settembre 2018
ed in vigore dal 1° gennaio 2019; 
  Acquisita  la  proposta  della  Sezione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 17 dicembre
2018 e 18 marzo 2019; 
  Considerata la necessita' di  armonizzare  la  lista  dei  farmaci,
delle sostanze biologicamente o  farmacologicamente  attive  e  delle
pratiche mediche, il cui impiego e'  considerato  doping  alla  lista
internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma  3,  della
legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di  cui
all'allegato III  parte  integrante  del  presente  decreto,  il  cui
impiego e' considerato doping a norma  dell'art.  1  della  legge  14
dicembre  2000,  n.  376 -  ripartite  anche   nel   rispetto   delle
disposizioni della «Convenzione contro il doping»,  ratificata  dalla
legge  29  novembre  1995,  n.  522 -  in  adesione   all'emendamento
all'allegato 1 della «Convenzione  internazionale  contro  il  doping
nello sport», adottata a  Parigi  nella  XXXIII  Conferenza  generale
UNESCO il 19  ottobre  2005,  ratificata  ai  sensi  della  legge  26
novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle
sostanze e dei metodi vietati per  doping,  che  recepisce  la  lista
elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) in  vigore  dal
1° gennaio 2019 e riportata  nell'allegato  I  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. La lista di cui all'allegato III e'  costituita  dalle  seguenti
sezioni: 
  a) Sezione 1: classi vietate; 
  b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; 
  c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; 
  d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei
relativi medicinali; 
  e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati. 
  3. Sono approvati i criteri di predisposizione e  di  aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II, parte  integrante  del  presente
decreto.