IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  9
settembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 65.160 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di  una  prima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 0,05% con  godimento  16  settembre  2019  e  scadenza  15
gennaio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  prima  tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, avente godimento 16  settembre
2019 e scadenza 15 gennaio 2023. L'emissione della  predetta  tranche
viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo
minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni
di euro. 
  I  nuovi  buoni  fruttano  l'interesse  annuo  lordo  dello  0,05%,
pagabile in due semestralita' posticipate, il 15  gennaio  ed  il  15
luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso  d'interesse  da
corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 gennaio 2020,  sara'
pari   allo   0,016440%   lordo,   corrispondente   a   un    periodo
di centoventuno giorni su un semestre di centottantaquattro. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.