IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29
settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n.
1093/94 e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20
novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in
particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c);
Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della commissione del
17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date
di inammissibilita' delle domande;
Visto il programma operativo, predisposto in conformita' al
disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014,
approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25
novembre 2015;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione n C(2018) 6576
dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015)
8452 recante approvazione del programma operativo «Programma
operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI
2014IT14MFOP001;
Visti i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del
20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di
pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di adeguamento
della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio
2011 prorogati con decreto direttoriale n. 14689 del 22 giugno 2017
sino alla data del 31 dicembre 2017;
Visto il decreto direttoriale del 28 dicembre 2018 n. 26510 che
modifica i piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca
per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar
Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno Centrale
e Meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e
18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale)
e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98;
Visto il decreto ministeriale n. 6752 del 17 luglio 2018, recante
la delega di funzioni al sottosegretario di Stato, On. le Franco
Manzato;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo
decreto di attuazione;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le
misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,
n. 96;
Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 207
del 7 settembre 2015, recante l'individuazione delle risorse e dei
criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto
ministeriale del 3 luglio 2015;
Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 222
del 29 settembre 2016, recante l'individuazione delle risorse e dei
criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto
ministeriale del 7 luglio 2016;
Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 265
del 13 novembre 2017, recante Individuazione delle risorse e dei
criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto
26 luglio 2017;
Visto in particolare l'art. 1, comma 6 dei sopracitati decreti
ministeriali del 6 agosto 2015, 10 agosto 2016 e 6 ottobre 2017 nel
quale viene prescritto che ai fini del rispetto di quanto previsto
dall'art. 65, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'impresa
di pesca autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con il
sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le
sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo
obbligatorio per la corresponsione dell'aiuto deve presentare, entro
e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle
misure tecniche successive all'interruzione temporanea apposita
manifestazione di interesse;
Considerato che ai sensi di quanto previsto dal suddetto articolato
nelle annualita' 2015, 2016 e 2017 si sono verificate numerose
esclusioni per irricevibilita' delle domande presentate a valere
sulla misura 1.33 - arresto temporaneo dell'attivita' di pesca del
regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;
Considerato che l'attuazione della misura di arresto temporaneo non
e' limitata al solo periodo d'interruzione continuativa obbligatoria
o alle misure tecniche successive alla stessa, ma comprende anche il
rispetto delle misure tecniche che durano un intero anno e che sono
previste anche dai predetti piani di gestione in tutte le GSA;
Considerato pertanto, che le imprese di pesca sottoposte alla
misura devono rispettare anche le misure tecniche che impongono
obbligatoriamente, per tutto l'anno, di non poter effettuare
l'attivita' di pesca nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
Ritenuto opportuno stabilire come termine ultimo e decadenziale per
la presentazione della manifestazione di interesse «la fine del
periodo di arresto temporaneo obbligatorio»;
Ritenuto di dovere garantire, nell'interesse pubblico e dei
destinatari delle misure di aiuto oggetto di decretazione, una
situazione di legittimita' ed equita' al fine di evitare
diseguaglianze sostanziali di trattamento di situazioni identiche tra
imprese che hanno tutte, di fatto, ed in modo formalmente
documentabile, ottemperato a rispettare i periodi di arresto
temporaneo;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 33 del
regolamento (UE) n. 508 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014, le imprese di pesca abilitate all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti
a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a
divergenti, che hanno attuato i periodi di arresto temporaneo
previsti nel corso dell'anno solare devono presentare la
manifestazione di interesse entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili.
2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di ricevibilita' e
ammissibilita' della domanda che le imprese di pesca devono
soddisfare per la fruizione dei contributi previsti dall'art. 33 del
regolamento (UE) n. 508 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014, le richieste presentate dalle imprese di pesca
relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017 sono ricevibili se le
relative manifestazioni di interesse risultano presentate
all'Autorita' marittima competente entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento.
3. Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, trasmesso per la registrazione agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2019
Il sottosegretario di Stato: Manzato
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-898