LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
Premesso che
con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n.
40 dell'8 agosto 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria - serie generale - n. 41 del 9 agosto 2019, sono stati
convocati per il giorno 27 ottobre 2019 i comizi per l'elezione del
Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio
regionale della Regione Umbria;
Visti
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI
e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli l e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse
forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive
modifiche; l'art. l, comma 4, della vigente Convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e la RAI, nonche' gli Atti di
indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30
luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28, e successive modificazioni;
d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante
«Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per
l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;
f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per
l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;
g) la legge regionale dell'Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante
«Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta regionale», come modificata dalla legge regionale 23 febbraio
2015, n. 4 recante «Modificazioni e integrazioni alla legge regionale
4 gennaio 2010, n. 2»;
h) lo Statuto della Regione Umbria;
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»;
Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in
quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17
febbraio 1968, n. 108;
Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno
2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3»;
Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie
deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di
seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare
concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si
riferiscono alla consultazione per le elezioni del Presidente della
Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della
Regione Umbria, indette per il giorno 27 ottobre 2019, e si applicano
nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere
efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla
consultazione di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione
elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono
organizzate e programmate a cura della testata giornalistica
regionale.