IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere al
trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle
funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed al
conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie tra i due Ministeri;
Ritenuto altresi' necessario ed urgente attribuire al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze
in materia di definizione delle politiche commerciali e promozionali
con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema
Paese, al fine di conferire una visione unitaria della promozione
dell'interesse nazionale all'estero;
Ritenuto inoltre necessario ed urgente, al fine di garantire le
esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, procedere
ad una rimodulazione degli stanziamenti per la corresponsione dei
compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale
delle Forze armate;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare il
sistema dei controlli interni presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti istituendo un'apposita struttura
tecnica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di riordinare
l'organizzazione del Ministero dell'ambiente, del territorio e del
mare;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza che il Presidente e
i componenti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di
cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica
continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti
di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti,
nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali, del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro
dello sviluppo economico, del Ministro della difesa, del Ministro
dell'interno, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle
funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo
1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite
le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita' di cui al
comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni
oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla
Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle
foreste non riferite ad attivita' di sviluppo, promozione e
valorizzazione del turismo.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e' soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello
generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti
al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero
per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti i posti
funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di
livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel
limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e' rideterminata nel
numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di
centosessantasette posizioni di livello non generale.
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il
ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione
dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano
finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di
organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, sono adottati con le modalita' di cui all'articolo
4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al
primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei
territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata
nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale.
5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le
attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in
materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali le risorse umane,
strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse
umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea
presso altre amministrazioni, nonche' il personale a tempo
determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento
adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca
dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del
personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con
riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con
riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del
presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle
relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto
capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da
tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie
relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione
dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge
di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di
residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione
interessati.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e
passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano
in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e' incrementata in misura corrispondente al personale non
dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai
sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo.
11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai
sensi del presente articolo si applica il trattamento economico,
compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di
destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto,
l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente.
12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del
trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire
dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento
economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse
decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Tale importo considera i costi del trattamento
economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle
voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto,
della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento
economico avente carattere di premialita' di cui al Fondo risorse
decentrate.
13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal
seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente: «12)
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;»;
b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e' abrogata;
c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» e' sostituita
dalla seguente: «tre»;
d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo
e sport» sono sostituite dalle seguenti: «, beni paesaggistici,
spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»;
e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Ministero cura altresi' la programmazione, il
coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i
rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore
turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in
materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con
le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
f) all'articolo 54, comma 1, la parola: «venticinque» e'
sostituita dalla seguente: «ventisette».
14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo».
15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo».
16. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la
denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali». La
denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in
provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione:
«Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo».
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' modificato al fine di
prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo.
18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.