IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111  (di  seguito,
l'«art. 33») che ha previsto  la  costituzione  di  una  societa'  di
gestione del risparmio per l'istituzione  di  uno  o  piu'  fondi  di
investimento  immobiliari  a  cui  trasferire  o  conferire  immobili
pubblici; 
  Visto, in particolare, il comma 8-ter del  predetto  art.  33  che,
allo scopo di conseguire la riduzione del debito  pubblico,  consente
al Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  promuovere,  con  le
modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410, la costituzione  di  uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
immobiliare, a cui trasferire  o  conferire  immobili  di  proprieta'
dello Stato  non  utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  nonche'
diritti reali immobiliari; 
  Visto il predetto comma 8-ter, il quale stabilisce altresi' che  ai
fondi ivi previsti possono conferire beni immobili anche  i  soggetti
di cui al comma 2 dell'art. 33; 
  Visto il predetto art. 33, comma 7 che prevede che agli  apporti  e
ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del  medesimo  articolo
si applicano, tra l'altro, gli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge n.
351/2001; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, secondo il  quale  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento  immobiliare,
conferendo o trasferendo  beni  immobili  a  uso  diverso  da  quello
residenziale dello Stato, individuati con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, che  disciplinano,  altresi',
le procedure per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di
attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote; 
  Considerate le finalita' dell'art. 33, comma 8-ter, che subordinano
la costituzione del fondo e l'alimentazione dello stesso da parte dei
soggetti pubblici all'obiettivo di  riduzione  del  debito  pubblico,
attraverso la dismissione e liquidazione del  patrimonio  immobiliare
e/o mediante la cessione delle quote sul mercato secondo le strutture
piu' idonee ed efficienti a tal fine; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria ed in particolare la  parte  II,  titolo  III,  capo  II,
recante disposizioni in materia di OICR italiani; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
marzo 2015, n. 30 recante il «Regolamento attuativo dell'art. 39  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (TUF)  concernente  la
determinazione  dei  criteri  generali  cui  devono  uniformarsi  gli
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani»; 
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5 di tale decreto, ai sensi
del  quale  in  caso  di  conferimenti  di  beni  immobili  i   fondi
immobiliari  debbono  acquisire  un'apposita   relazione   di   stima
elaborata da esperti indipendenti di cui  all'art.  16  del  medesimo
decreto; 
  Visto l'art. 1, comma 422 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145
(legge di bilancio 2019) che  impegna  il  Governo  ad  attuare,  nel
periodo 2019-2021, con la  cooperazione  dei  soggetti  istituzionali
competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa
di  settore,  un  programma  di  dismissioni  immobiliari   volto   a
conseguire introiti per un importo non inferiore  a  950  milioni  di
euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2020 e 2021,  al  netto  delle  quote  non  destinate  al  Fondo  per
ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione  del  debito  degli
enti; 
  Visto l'art. 1, comma  423  della  legge  di  bilancio  2019,  come
modificato dall'art. 25 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  il
quale individua gli immobili da ricomprendere nel piano  di  cessione
di immobili pubblici di cui al citato comma 422; 
  Considerato che, per promuovere la costituzione dei citati fondi di
investimento immobiliari di cui al predetto comma 8-ter dell'art. 33,
il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale  della  Societa'
investimenti immobiliari italiani Societa' di gestione del  risparmio
per azioni (di seguito, «InvImIt SGR S.p.a.»), costituita,  ai  sensi
del  comma  1  del  citato  art.  33,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  19  marzo  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 maggio  2013,  n.
125,  ed  autorizzata  alla  prestazione  del  servizio  di  gestione
collettiva del risparmio, di cui all'art. 34 del decreto  legislativo
del 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento della  Banca  d'Italia
dell'8 ottobre 2013; 
  Considerata l'esigenza di promuovere la costituzione  di  un  nuovo
fondo di  investimento  immobiliare  di  tipo  chiuso  riservato  cui
conferire  o  trasferire  immobili  di  proprieta'  dello  Stato  non
utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  nonche'   diritti   reali
immobiliari, cui potranno essere conferiti o trasferiti, ai sensi del
comma 8-ter dell'art. 33, anche immobili di proprieta'  dei  soggetti
di cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici; 
  Ritenuta l'opportunita' di consentire ai citati fondi  di  operare,
previa intesa con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento del tesoro, attraverso uno o piu' comparti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' avviata la  costituzione  di  uno  o  piu'  fondi  comuni  di
investimento  immobiliare  di  cui  all'art.  33,  comma  8-ter,  cui
conferire  o  trasferire  immobili  di  proprieta'  dello  Stato  non
utilizzati per finalita' istituzionali e diritti  reali  immobiliari,
nonche' conferire o trasferire immobili di proprieta' dei soggetti di
cui al comma 2 dell'art. 33, tra cui gli enti pubblici. 
  2.  I  fondi  possono  operare,  previa  intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro,  attraverso
uno o piu' comparti. 
  3. InvImIt SGR S.p.a.: a) assiste i soggetti apportanti, con  oneri
a condizioni di mercato e a loro carico in proporzione al  valore  di
apporto, nell'individuazione  degli  immobili  e  dei  diritti  reali
immobiliari da conferire o trasferire e in  ogni  attivita'  relativa
alla costituzione dei fondi di cui al presente decreto; b)  gestisce,
con oneri a condizioni di mercato, i fondi costituiti  ai  sensi  del
presente decreto; c) provvede con adeguata pubblicita' e  trasparenza
alla ricerca di soggetti  interessati  all'acquisto  delle  quote  di
proprieta' dei soggetti  apportanti  avvalendosi,  se  del  caso,  di
advisor o intermediari abilitati. 
  4. Le modalita' di  costituzione  del  patrimonio  immobiliare  dei
fondi, di partecipazione, le caratteristiche dei fondi, le  modalita'
di sottoscrizione delle quote, le caratteristiche delle quote  emesse
a fronte dei conferimenti sono definite nei regolamenti  di  gestione
dei fondi. 
  5. Con successivi decreti verranno conferiti o trasferiti ai  fondi
di cui al comma 1, previa individuazione da  parte  dell'Agenzia  del
demanio, gli immobili di proprieta' dello Stato. 
  6.  Dall'applicazione  del  presente  decreto  non  derivano  oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  secondo
la normativa vigente. 
 
    Roma, 20 agosto 2019 
 
                                                    Il Ministro: Tria 

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019, 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-1204