IL MINISTRO 
                  DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione  triennale,  le  regioni  interessate  possano  essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi' come modificato  dall'art.
1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per
la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali  per
euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni  annui  per  la
durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016
e fino al 2044; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito,  con,
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli  stati
di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio  tecnico  o,  se  questi
manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-  legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, con il quale  si  stabilisce  che  la  programmazione  nazionale
predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104  del
2013 rappresenta il piano del  fabbisogno  nazionale  in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce  i  piani
di cui all'art. 11, comma 4-bis,  del  il  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23
gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita'
di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n.  104  del  2013
(di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015); 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale
n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le
risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento
derivanti  dall'utilizzo  dei  contributi   trentennali   autorizzati
dall'art. 10 del  decreto-legge  n.  104  del  2013,  riportando  per
ciascuna  regione  la  quota  di  contributo  annuo   assegnato   che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  27
aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale  n.  8875
del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di
scadenza  per  la  predisposizione,  da  parte  delle  regioni,   dei
rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015
il   termine   entro   il   quale   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sulla  base  dei  piani  triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  29  maggio  2015,  n.  322   (di   seguito,   decreto
ministeriale n. 322 del  2015),  con  il  quale  si  e'  proceduto  a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali  pervenuti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  1°
settembre 2015, n. 640 con il quale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'
stato autorizzato  l'utilizzo  -  da  parte  delle  regioni,  per  il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali  triennali
di edilizia scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale
2015-2017, ai sensi dell'art.  2  del  decreto  interministeriale  23
gennaio 2015 -  dei  contributi  pluriennali  di  euro  40.000.000,00
annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10  del
decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura  e  per
gli importi a ciascuna regione  assegnati  per  effetto  dei  decreti
sopra richiamati; 
  Visto   in   particolare   l'art.   1   del   sopracitato   decreto
interministeriale n. 640 del  2015,  con  il  quale  tra  l'altro  si
stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al  comma
1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i  singoli  beneficiari
sulla  base  di  quanto  riportato  nell'Allegato  A,  che  e'  parte
integrante e sostanziale del  predetto  decreto,  in  relazione  alla
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a
seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di
ammortamento per capitale e interessi posti  a  carico  del  bilancio
dello Stato, che le regioni,  soggetti  beneficiari  dei  contributi,
sono  autorizzate  a  perfezionare  con  la  Banca  europea  per  gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle
erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del
suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente  documentate  dei
soggetti beneficiari dei  contributi  devono  essere  preventivamente
comunicate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca che provvede a richiedere  autorizzazione  in  tal  senso  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto altresi', che nel medesimo decreto interministeriale  n.  640
del 2015 si stabilisce che il contratto  di  mutuo  da  stipulare  da
parte di ogni singola regione deve essere  sottoposto  al  preventivo
nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro - Direzione VI; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016,  n.  968,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati per alcune regioni  ulteriori  interventi  a  valere  sul
mutuo di cui al predetto decreto interministeriale n. 640 del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato  approvato
l'aggiornamento relativo  all'annualita'  2017  della  programmazione
2015-2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26  marzo  2018,  n.  243,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati,  a  valere  sul  mutuo  sul  2016,   alcuni   interventi
rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto  n.
216 del 2018; 
   Visto il  decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  per
interventi in materia di edilizia scolastica,  per  la  gestione  dei
fondi strutturali per l'istruzione e per  l'innovazione  digitale  31
ottobre 2018, n. 663, con il quale,  a  seguito  di  ricognizione  da
parte delle regioni dello stato di attuazione dei propri  interventi,
sono state accertate, nella misura complessiva di euro 177.476.225,00
le economie complessive, maturate a valere sui contributi pluriennali
di cui al decreto interministeriale n. 640 del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 con  il  quale,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  state  assegnate  le
economie  maturate  dalle  regioni  con  riferimento  ai   piani   di
intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si e' proceduto ad
autorizzare ulteriori  interventi  della  Regione  Emilia  Romagna  e
rettificare alcuni interventi delle regioni Basilicata e Sardegna; 
  Dato atto che le regioni in virtu' dell'autorizzazione  di  cui  al
richiamato decreto interministeriale n. 640 del 2015 hanno  proceduto
alla sottoscrizione dei contratti di mutuo; 
  Dato atto che l'iniziale piano di erogazione  dei  mutui  prevedeva
che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2017; 
  Considerato che il termine per l'ultima erogazione  fissato  al  31
dicembre 2017 e' stato prorogato al 31 dicembre 2018,  in  virtu'  di
nulla osta del Ministero dell'economia e della  finanze  con  nota  6
marzo 2017, prot. n. 36880; 
  Dato atto che successivamente, con nota del 22 giugno  2018,  prot.
n. 20484,  e'  stato  chiesta  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del Tesoro e Ragioneria generale dello Stato -
l'autorizzazione alla  variazione  dei  piani  delle  erogazioni  con
allungamento degli stessi all'anno 2020; 
  Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze con nota
del 19 luglio 2018, prot. n. 181331, ha comunicato di non aver  nulla
da osservare in merito alla richiesta formulata; 
  Dato atto che secondo quanto previsto dall'art.  1,  comma  3,  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 gli enti locali di cui agli elenchi da A
ad U allegati al medesimo decreto sono stati autorizzati  ad  avviare
e/o a completare gli interventi di messa in sicurezza  degli  edifici
scolastici ivi contenuti, provvedendo alla proposta di aggiudicazione
degli stessi interventi entro e non oltre il  termine  di centottanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente   decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la  decadenza  dal
finanziamento; 
  Considerato   che   il    sopracitato    decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019,  n.
2 e' stato pubblicato nella Serie generale della  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 4  aprile  2019,  n.  80,  per  cui  il
termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi  scade  il
1° ottobre 2019; 
  Dato atto che alcuni enti locali hanno  manifestato  difficolta'  a
rispettare  la  data  di  aggiudicazione  del  1°  ottobre  2019  per
criticita' tecniche incontrate nello sviluppo delle progettazioni; 
  Considerato  che  l'art.  1,  comma  4  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019,  n.
2 prevede anche che  il  termine  di  conclusione  dei  lavori  e  di
rendicontazione non puo' superare la data  del  15  ottobre  2020  in
ragione  dei  tempi  definiti  nei  piani  di  erogazione   regionali
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e  concordati
con la Banca europea degli investimenti; 
  Ritenuto che una proroga del termine di aggiudicazione non  impatti
sul termine ultimo del 15  ottobre  2020  per  il  completamento  dei
lavori e per la rendicontazione degli stessi di cui  al  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3  gennaio
2019, n. 2; 
  Ritenuto  quindi   possibile,   nel   rispetto   del   termine   di
completamento dei lavori e di rendicontazione  degli  stessi  fissato
per il 15 ottobre 2020, concedere una  proroga  del  termine  per  la
proposta di aggiudicazione degli interventi dal 1° ottobre 2019 al 31
dicembre 2019, pena la  decadenza  dal  contributo  concesso  con  il
menzionato decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Proroga del termine per la proposta di aggiudicazione 
 
  1. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019,  n.
2 per la proposta  di  aggiudicazione  da  parte  degli  enti  locali
beneficiari dei finanziamenti e' prorogato al 31 dicembre 2019. 
  2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1  determina  la
decadenza  dal  contributo  concesso  con  il  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019,  n.
2. 
  3. Resta fermo il termine di cui all'art. 1, comma 4,  del  decreto
del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  3
gennaio  2019,  n.  2  per  il  completamento   dei   lavori   e   la
rendicontazione degli stessi. 
  Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge. 
    Roma, 31 luglio 2019 
 
                                                Il Ministro: Bussetti 

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2019 
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politiche sociali, reg.ne n. 2945