IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante:  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante:  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante:  «Disposizioni  per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537,  concernente:  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1 febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio  2006,  concernente:
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29 settembre  2006,
concernente:  «Manovra  per  il  governo  della  spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Vista la determina AIFA n. 1165/2018 del 25 luglio 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  188  del  14
agosto 2018, relativa alla classificazione del  medicinale  «Lokelma»
ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8  novembre  2012,  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda presentata in data 26 giugno 2018 con la quale  la
societa' Astrazeneca AB ha chiesto l'ammissione alla  rimborsabilita'
delle confezioni recanti codici A.I.C. n.  046335055/E  e  A.I.C.  n.
046335067/E del medicinale «Lokelma» in fascia A/PHT/RRL (specialisti
internista, cardiologo, nefrologo); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica  nella  seduta  del   14-16   gennaio   2019   di
accoglimento  di  tale  richiesta  a  condizione  che   la   societa'
Astrazeneca  AB  allineasse  in  sede  negoziale  il   prezzo   delle
confezioni  oggetto  dell'istanza   a   quelli   corrispettivi   alle
alternative terapeutiche presenti sul mercato; 
  Visto il parere conforme rilasciato dal Comitato prezzi e  rimborso
nella seduta del 18-20 febbraio 2019, comunicato all'azienda con  pec
istituzionale del 26 febbraio 2019, con cui e'  stata  domandata  una
riduzione di prezzo delle confezioni, tale  da  renderlo  comparabile
alle alternative individuate dalla CTS, con facolta' per l'azienda di
sottomettere eventuali controdeduzioni  ex  art.  10  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'ulteriore parere del Comitato prezzi e rimborso, reso nella
seduta  del  20-22-  marzo  2019,  il  quale,  tenendo  conto   delle
osservazioni pervenute dalla societa' con pec del 1 marzo 2019, si e'
espresso nel senso di non ritenere accoglibile la  proposta  avanzata
dalla Astrazeneca AB in predetta data, poiche' non  coerente  con  le
indicazioni in precedenza ad essa fornite, e di procedere, in caso di
omessa  riduzione  del  prezzo  domandata,  alla  classificazione  di
diritto delle confezioni in fascia C/RRL in accordo all'art. 6  della
deliberazione CIPE n. 3 del 1 febbraio 2001; 
  Tenuto  conto  della  nota  inviata  alla  societa'  a  mezzo   pec
istituzionale il 28 marzo 2019  contenente  l'esito  dei  lavori  del
Comitato prezzi e rimborso e la concessione del termine di  legge  di
cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, infine, il parere del Comitato prezzi e  rimborso,  espresso
nella seduta del 22-24 maggio 2019 a seguito di esame delle  note  di
replica  sottomesse  dall'azienda  con  pec  del   2   aprile   2019,
confermativo di quello precedente,  non  essendo  la  proposta  della
Astrazeneca AB stata ritenuta satisfattiva per il Servizio  sanitario
nazionale, e trasmesso alla azienda  con  pec  istituzionale  del  31
maggio 2019; 
  Dato atto che nell'equo  contemperamento  degli  opposti  interessi
coinvolti  nell'attivita'  amministrativa   debba   essere   ritenuto
prevalente l'interesse pubblico rispetto a quello privato; 
  Considerati gli atti d'ufficio, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  «Lokelma»  nelle  confezioni  sotto   indicate   e'
riclassificato come segue: 
    indicazioni  terapeutiche:   «Lokelma»   e'   indicato   per   il
trattamento dell'iperkaliemia nei pazienti adulti. 
  Confezioni: 
    5 g - polvere  per  sospensione  orale  -  uso  orale  -  bustina
(Pet/Ldpe/Lldpe/Alu) - 28 bustine - A.I.C. n.  046335055/E  (in  base
10); classe di rimborsabilita': «C»; 
    10 g - polvere per  sospensione  orale  -  uso  orale  -  bustina
(Pet/Ldpe/Lldpe/Alu) - 28 bustine - A.I.C. n.  046335067/E  (in  base
10); classe di rimborsabilita': «C».