IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di
prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative
restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per
la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE)
n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino
(OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo
comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di
esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto 10 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 24
dicembre 2018, con il quale il laboratorio Analytical S.r.l., ubicato
in Firenze, via Orcagna n. 70 e' stato autorizzato al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Considerato che il citato laboratorio con nota del 29 agosto 2019
comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di
avere ottenuto in data 14 novembre 2018 l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA -
European cooperation for accreditation;
Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi
di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che per la prova Esame microscopico (corpi estranei,
impurita' biologiche) e Saggio di stabilita' sono stati inseriti i
metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di
un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia e' stato
designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di
accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuta la necessita' di sostituire l'elenco delle prove di
analisi indicate nell'allegato del decreto 10 dicembre 2018;
Decreta:
Art. 1
Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 10 dicembre
2018 per le quali il laboratorio Analytical S.r.l., ubicato in
Firenze, via Orcagna n. 70, e' autorizzato, sono sostituite dalle
seguenti:
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| Denominazione della prova | Norma/metodo |
+================================+==================================+
| Acidita' totale | OIV-MA-AS313-01 R2015 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Acidita' volatile | OIV-MA-AS313-02 R2015 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Acido sorbico | OIV-MA-AS313-14A R2009 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Anidride solforosa | OIV-MA-AS323-04A R2018 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Anidride solforosa libera | OIV-MA-AS323-04A1 R2009 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Anidride solforosa totale | OIV-MA-AS323-04A2 R2018 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Esame microscopico (corpi | D.M. 12 marzo 1986 G.U. n. 161 14|
|estranei, impurita' biologiche) |luglio 1986 Met. II |
+--------------------------------+----------------------------------+
| | OIV-MA-AS2-03B R2012 + |
| |OIV-MA-AS311-02 R2009, |
| |OIV-MA-AS2-03B R2012 + |
| Estratto non riduttore |OIV-MA-AS313-27 R2018 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Estratto secco totale | OIV-MA-AS2-03B R2012 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Massa volumica e densita' | |
|relativa a 20°C | OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| pH | OIV-MA-AS313-15 R2011 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Piombo | OIV-MA-AS322-12 R2006 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Rame (>0,05 mg/l) | OIV-MA-AS322-06 R2009 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| | D.M. 12 marzo 1986 G.U. n. 161 14|
| Saggio di stabilita' |luglio 1986 Met. III par. 3.3 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Titolo alcolometrico volumico | OIV-MA-AS312-01A R2016 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| | Reg. CE 491/2009 allegato I p.to |
| |15 + OIV-MA-AS312-01A R2016 + |
| |OIV-MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE |
| |491/2009 25/05/2009 allegato I |
| Titolo alcolometrico volumico |p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A R2016 +|
|totale |OIV-MA-AS313-27 R2018 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Zuccheri (glucosio e fruttosio)|OIV-MA-AS311-02 R2009 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Zuccheri (glucosio e fruttosio)| OIV-MA-AS313-27 R2018 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Zuccheri (saccarosio) | OIV MA-AS311-03 R2016 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Zuccheri totali (saccarosio + | OIV MA-AS311-02 R2009 + OIV |
|glucosio + fruttosio) |MA-AS311-03 R2016 |
+--------------------------------+----------------------------------+
| Sovrappressione a 20°C | OIV-MA-AS314-02 R2003 |
+--------------------------------+----------------------------------+