IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016» e successive modificazioni;
Visto l'art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e in
particolare il comma 2, lettera a-bis) e comma 3-bis;
Visto l'art. 30 del citato decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto l'art. 32 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che,
relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica di cui
all'art. 14 del medesimo decreto-legge, attribuisce all'Autorita'
nazionale anticorruzione i compiti di alta sorveglianza e garanzia
della correttezza e trasparenza delle procedure previsti dall'art. 30
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale
al comma 2 prevede che «Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino
ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a
operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con
il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma
2»;
Visto il citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale
al comma 3 stabilisce che le duecentoventicinque unita' di personale
assegnate alla struttura commissariale devono essere individuate «a)
tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali
dieci unita' sono individuate tra il personale in servizio presso
l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito dall'art. 67-ter, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134. Il personale di cui alla presente lettera e' collocato, ai sensi
dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di
ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'ufficio speciale
per la ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a
stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato
nel limite massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle
risorse rimborsate dalla struttura del commissario straordinario per
l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di
cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure
concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto
dall'art. 67-ter, commi 6 e 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
per le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31 dicembre
2018. Decorso il termine di cui al citato art. 17, comma 14 della
legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza
abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo
stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione
di disponibilita' da parte degli interessati che prendono servizio
alla data indicata nella richiesta; b) sulla base di apposite
convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di
amministrazione; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.a. o societa' da questa interamente controllata per
assicurare il supporto necessario alle attivita'
tecnico-ingegneristiche.»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017», e, in particolare, l'art. 5, come
modificato dall'art. 2-bis, comma 23 del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, il quale, al comma 1-bis), prevede che: a) l'attivita'
di progettazione relativa agli appalti relativi alla realizzazione
degli interventi inseriti nei programmi approvati dal commissario
straordinario del Governo ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera
a-bis) del decreto-legge n. 189 del 2016 puo' essere effettuata dal
personale, assegnato alla struttura commissariale centrale e agli
uffici speciali per la ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma
1, e 50, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso
dei requisiti e della professionalita' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge; b) nell'ambito della convenzione prevista
dall'art. 18, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 e'
disciplinato anche lo svolgimento dell'attivita' di progettazione da
parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della
struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c) mediante
apposita convenzione e' altresi' disciplinato lo svolgimento
dell'attivita' di progettazione da parte del personale della societa'
Fintecna S.p.a. messo a disposizione della struttura commissariale;
d) agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di
progettazione, determinati, sulla base di appositi criteri di
remunerativita', con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui
all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante
«Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione
della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», e, in particolare, l'art. 55-bis
che, al comma 1, prevede che «Ai fini della realizzazione di
interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con
particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la
coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza
di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi
per le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e tecniche,
comprese quelle di cui all'art. 90 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e
successive modificazioni»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in
particolare, l'art. 10, comma 2, che alla lettera i) prevede che la
Presidenza del Consiglio del ministri possa avvalersi dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e per l'attuazione
della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di
accelerazione degli interventi strategici di cui all'art. 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; e il comma 14-bis, del medesimo
articolo, che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. possa assumere, in casi
eccezionali, le funzioni dirette di autorita' di gestione e di
soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi
speciali;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e, in particolare, gli articoli 5, 26 e 37,
e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016, n. 2 del 10 novembre 2016, recante «Approvazione degli schemi
di convenzione con Fintecna S.p.a e con l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2016, n. 287;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016, n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma
straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico
2017-2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2017, n.
19;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016, n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14
del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma
straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico
2017-2018"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2017, n.
86;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016, n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19
del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'art. 2,
comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza
commissariale n. 14 del 2017 e determinazione degli oneri economici
relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza
commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016, n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma
straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della
qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la
concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione
del contributo relativo alle spese tecniche», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2017, n. 171;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016, n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n.
14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed
all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 2017, n. 183;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016,
recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
maggio 2018, recante: «Aggiornamento dei contenuti minimi delle
convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell'art.
9-bis, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2018, n. 179;
Visto il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018,
n. 22 recante: «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita'
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020»;
Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i criteri per la
remunerazione dell'attivita' svolta dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia e dalla societa' Fintecna S.p.a. in attuazione delle
previsioni di cui all'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge n. 8 del
2017, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n.
189 del 2016;
Ritenuto necessario, in considerazione dell'entrata in vigore
dell'ordinanza del commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016, n. 14 del 16 gennaio 2017, prevedere l'applicazione dei criteri
di remunerativita' stabiliti dal presente decreto anche all'eventuale
attivita' di progettazione gia' realizzata dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia e dalla societa' Fintecna S.p.a. in relazione al piano
approvato con la sopra menzionata ordinanza commissariale;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze che ha espresso
il proprio parere con note n. 12728 del 3 luglio 2019 dell'Ufficio di
Gabinetto e n. 177212 del 28 giugno 2019 del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico che ha espresso il
proprio parere con nota n. 16949 del 24 luglio 2019;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri di remunerativita' per
la determinazione degli oneri:
a) per lo svolgimento delle attivita' di progettazione, relativa
agli appalti di cui all'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, e successive modificazioni, posti in essere
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e dalla societa' Fintecna
S.p.a.;
b) per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia, delle attivita' di centrale unica di committenza, come
individuate dall'art. 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e successive modificazioni.
2. I criteri di remunerativita', stabiliti dal presente decreto si
applicano alle Convenzioni previste dall'art. 5, comma 1-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modificazioni, e
dall'art. 18, comma 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e successive modificazioni.
3. I criteri di remunerativita' stabiliti dal presente decreto
costituiscono i parametri entro cui determinare la misura massima
degli oneri economici, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, derivanti dallo svolgimento
dell'attivita' di progettazione prevista dall'art. 5, comma 1-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.