IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione
dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i
documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle
entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e
la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni,
e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e
(CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n.
436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560
della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della
Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e
delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;
Visti, in particolare, l'art. 31 e l'art. 22 rispettivamente dei
regolamenti delegato n. 2018/273 e di esecuzione n. 2018/274
sopracitati, che stabiliscono rispettivamente l'obbligo della
presentazione della dichiarazione di produzione e le informazioni che
la stessa deve contenere;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita'
amministrative;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in
materia di famiglia e disabilita'»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino;
Visto, in particolare, l'art. 58 della citata legge n. 238 del
2016, concernente le dichiarazioni obbligatorie e i registri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017,
n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma
2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, registrato alla
Corte dei conti il 3 aprile 2018, concernente l'individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, e successive
modifiche, «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei
registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2015, recante
disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009
della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di
vendemmia e di produzione vinicola;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni
applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo
alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello
schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
Considerato che alcune delle informazioni richieste dall'art. 31
del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e dall'art. 22 del
regolamento (UE) di esecuzione n. 2018/274 sopracitati sono contenute
nei registri telematici di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015,
n. 293;
Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni nazionali attuative ai
nuovi regolamenti (UE) delegato n. 2018/273 e di esecuzione n.
2018/274 della Commissione sopracitati;
Ritenuto, altresi', utile servirsi delle informazioni contenute nei
registri telematici di cui al piu' volte citato decreto ministeriale
20 marzo 2015, n. 293, al fine di procedere alla riduzione degli
oneri burocratici e amministrativi relativi alla presentazione della
dichiarazione obbligatoria di produzione a carico degli operatori del
settore vitivinicolo;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
espressa nella seduta del 3 luglio 2019;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce disposizioni applicative degli
articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e degli
articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della
Commissione, nonche' dell'art. 58 della legge n. 238/2016.