IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione italiana; 
  Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale», come  modificato  dalla
legge di conversione del 31 luglio 2017, n. 119; 
  Visto l'art. 1, comma 585, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021»,  il  quale
prevede che «... Al fine di raccogliere in modo uniforme  sull'intero
territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i  dati
da inserire nell'Anagrafe  nazionale  vaccini,  anche  attraverso  il
riuso di sistemi informatici o di parte di essi  gia'  realizzati  da
amministrazioni regionali, sono  stanziati  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e 500.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  da
ripartire tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sulla base di criteri determinati con  decreto  del  Ministro
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano»; 
  Assunte le conclusioni emerse  nell'ambito  del  tavolo  di  lavoro
costituito presso la Direzione generale della  digitalizzazione,  del
sistema informativo sanitario e della statistica di questo  Ministero
della salute, composto da rappresentanti del Ministero della  salute,
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  del  coordinamento
regionale della commissione salute; 
  Vista la tabella n. 14 relativa al Ministero della salute  allegata
alla riferita legge di bilancio per il 2019,  la  quale  stanzia  gli
importi da ripartire ai sensi delle predette finalita'  a  valere  di
due distinti capitoli di bilancio, il capitolo 7115 in conto capitale
(investimenti), per l'importo di euro 2 milioni, ed il capitolo  3503
in parte corrente (gestione), per l'importo di euro 500 mila; 
  Ritenuto dover adottare, ai fini del riparto del  fondo  anzidetto,
criteri che tengano conto dell'esigenza  di  assicurare  a  tutte  le
regioni ed alle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  una  quota
misurata, per entrambi gli stanziamenti, da una componente  variabile
e, per il solo stanziamento in  conto  capitale,  da  una  componente
fissa, la prima necessaria a graduare la  ripartizione  in  relazione
alla numerosita' della popolazione residente all'interno dello stesso
ente, e la  seconda  utile  a  svolgere  una  funzione  compensativa,
garantendo a tutte le regioni ed alle  province  autonome  una  somma
congrua allo scopo perseguito dal legislatore; 
  Valutato che la  componente  variabile  della  somma  possa  essere
desunta applicando, a  valere  sull'intero  importo  complessivo,  il
criterio su base capitaria, ovvero la quota  di  accesso  pro  capite
definita  in  base  alla  popolazione  presente  in  ogni  regione  e
provincia autonoma come da ultimo censimento  Istat,  pesata  secondo
criteri applicati per la  ripartizione  della  quota  indistinta  del
Fondo sanitario nazionale; 
  Ritenuto che la componente fissa della somma uguale per  tutti  gli
enti - da ripartirsi a  valere  soltanto  della  somma  presente  sul
capitolo di bilancio 7115 in conto capitale -  possa  essere  fissata
nella somma pari ad  euro  25.000,00,  in  quanto  ritenuta  utile  a
garantire un minimo certo; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nella  seduta
del 3 luglio 2019 (rep. atti n. 113/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di  riparto  tra  le
regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  degli
stanziamenti di cui all'art. 1, comma 585, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, citata in premessa, al  fine  di  raccogliere  in  modo
uniforme  sull'intero  territorio  nazionale  mediante  le   anagrafi
vaccinali  regionali  i  dati  da  inserire  nell'Anagrafe  nazionale
vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di  parte
di essi gia' realizzati da amministrazioni regionali.