IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
      della direzione generale per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  19899
del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali»; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2013, n. 3006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 61 del 13 marzo 2013,  con  il  quale  e'  stato  riconosciuto  il
Consorzio tutela denominazione Marino ed attribuito per  un  triennio
al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi relativi alla DOC «Marino»; 
  Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2016, n.  29045,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 99 del 29 aprile 2016, con il quale e'  stato  confermato  per  un
ulteriore  triennio  l'incarico  al  Consorzio  tutela  denominazione
Marino a svolgere le funzioni di tutela, promozione,  valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.
61 per la DOC «Marino»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  forestali  e  del
turismo; 
  Considerato che  lo  statuto  del  Consorzio  tutela  denominazione
Marino, approvato da questa Amministrazione, deve  essere  sottoposto
alla verifica  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato  inoltre  che   lo   statuto   del   Consorzio   tutela
denominazione Marino, deve ottemperare alle disposizioni di cui  alla
legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio tutela  denominazione  Marino
puo' adeguare il proprio statuto entro il termine  indicato  all'art.
3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato  che   nel   citato   statuto   il   Consorzio   tutela
denominazione  Marino  richiede  il  conferimento   dell'incarico   a
svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della  legge  12
dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Marino»; 
  Considerato  che  il  Consorzio  tutela  denominazione  Marino   ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della legge n. 238 del 2016 per la DOC  «Marino».  Tale  verifica  e'
stata   eseguita   sulla   base   delle    attestazioni    rilasciate
dall'Autorita' pubblica di controllo, la CCIAA di Roma, autorizzata a
svolgere l'attivita' di controllo sulla citata denominazione  con  la
nota protocollo n. 78913 del 27 giugno 2019; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio Tutela Denominazione Marino a svolgere  le  funzioni  di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale degli  interessi,  di  cui  all'art.  41,
comma 1 e 4, della legge  n.  238  del  2016,  per  la  denominazione
«Marino»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 25 febbraio 2013, n. 3006, al  Consorzio  tutela
denominazione Marino, con  sede  legale  in  Marino  (RM),  localita'
Frattocchie, via del Divino Amore, n. 115-bis, a svolgere le funzioni
di promozione, valorizzazione, vigilanza,  tutela,  informazione  del
consumatore e cura generale degli  interessi,  di  cui  all'art.  41,
comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOC «Marino». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto 25 febbraio 2013, n. 3006, puo'  essere  sospeso
con provvedimento motivato ovvero revocato in  caso  di  perdita  dei
requisiti previsti  dalla  legge  n.  238  del  2016  e  dal  decreto
ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 4 settembre 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi