IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze  del
20  settembre  2004,  n.  245,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  21
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera s),  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  sopra  citato,  che  prevede  al
secondo periodo che «non possono essere sottratti, alla distribuzione
e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i  quali
sono stati adottati specifici provvedimenti al fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'.»; 
  Visti in particolare gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2,  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sopra citato; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali approvato in sede di riunione tecnica ad  hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali  il  25  maggio
2018; 
  Considerato che, come riconosciuto da  tale  documento,  gli  Stati
membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali
o per far fronte a tale situazione limitando la  libera  circolazione
delle  merci  nell'ambito  dell'UE,   introducendo   in   particolare
limitazioni alla fornitura di medicinali da  parte  dei  distributori
all'ingrosso verso operatori in altri Stati  membri,  purche'  queste
restrizioni siano giustificate in funzione della tutela della  salute
e della vita delle persone prevenendo l'insorgere  della  carenza  di
medicinali; 
  Vista la determina AIFA n. 810 del 17 maggio 2019, recante  «Elenco
dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione  e
alla vendita per il territorio  nazionale  al  fine  di  prevenire  o
limitare  stati  di  carenza  o  indisponibilita'»  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2019; 
  Ravvisato il potenziale rischio di riproposizione  dello  stato  di
carenza per il medicinale «Questran» A.I.C. n. 023014018, in  ragione
della consistenza dei flussi storici  relativi  all'esportazione  del
menzionato medicinale,  di  cui  al  sistema  di  tracciabilita'  dei
farmaci, istituito dal decreto del Ministro della  salute  15  luglio
2004; 
  Tenuto conto che AIFA pubblica  nel  suo  sito  periodicamente  una
lista aggiornata dei farmaci temporaneamente carenti per i quali,  in
considerazione   della   interruzione    della    commercializzazione
comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul  mercato
italiano  e  del  rilievo  dell'uso  in  terapia,  viene   rilasciata
l'autorizzazione  all'importazione  al  titolare  o  alle   strutture
sanitarie per analogo autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219  sopra
citato; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  saluta
pubblica, aggiornare lista di cui alla determina n. 810 del 17 maggio
2019 con cui e' stata adottata la misura di blocco  temporaneo  delle
esportazioni  dei  medicinali  inseriti,  al  fine  di  garantire  un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale; 
  Informato il Ministero della salute in data 18 settembre 2019; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale,  il  medicinale  QUESTRAN  (A.I.C.  n.
023014018, titolare A.I.C. Cheplapharm Arzneimittel GmbH) e' inserito
nell'elenco allegato alla determina n. 810 del 17  maggio  2019,  per
potenziale rischio di carenza o indisponibilita'. 
  2. L'elenco di cui al comma 1  e'  aggiornato  dall'Agenzia  tenuto
conto dell'evoluzione della disponibilita' dei  medicinali,  e  viene
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA.